Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 1
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il "quantum" di detto trattamento, e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In particolare permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all'eredità del pensionato e la contestazione attenga alla situazione giuridica soggettiva degli stessi per dedotta rinuncia all'eredità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9968 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL VE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8810/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato G. Sante ASSENNATO, GIACOBBE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 8 agosto 1991, il signor NZ LV, erede della signora LI TI, titolare di pensione erogata dall'Istituto Postelegrafonici, proponeva opposizione, davanti al Pretore del lavoro di Roma, avverso l'ingiunzione fiscale (resa esecutiva dal Pretore di Roma), con la quale detto Istituto, ai sensi dell'art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
3.877.424. per il recupero di ratei pensionistici erogati alla TI in misura superiore a quella dovuta.
Il Pretore adito, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario i sollevata dall'Istituto, sul presupposto che sussistesse, nella specie, la giurisdizione della Corte dei Conti, accoglieva l'opposizione.
Il soccombente interponeva gravame, riproponendo, tra l'altro, la questione di giurisdizione.
L'appellato resisteva all'impugnazione.
Il Tribunale di Roma, rilevato che la riproposta questione doveva logicamente essere esaminata in via preliminare, rispetto a quella della legittimazione passiva dell'appellato, il quale, avendo rinunziato all'eredità, aveva sostenuto di non possedere la qualità di erede, riteneva che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in materia di trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, dovesse ritenersi estesa anche alle controversie inerenti al recupero di assegni di pensione già erogati, in quanto anch'esse investono il "quantum" di detto trattamento, senza che in ordine al recupero stesso potesse configurarsi alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, salvo che per le modalità della ripetizione dell'indebito. Doveva essere quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo sussistente quella della Corte dei Conti, anche a fronte della contestazione non solo della legittimazione passiva, ma anche della stessa esperibilità del procedimento per ingiunzione fiscale, in relazione, in particolare, alla carenza, nell'ingiunto, della qualità di erede della beneficiaria, della prestazione risultata indebita. Avverso questa sentenza il LV ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo.
L'Istituto postelegrafonici ha presentato controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 R.D. n. 639 del 1910 e artt. 101, 102 e 104 Cost.), nonché vizi di motivazione, assume che, considerando la vidimazione dell'ingiunzione fiscale come parte del procedimento amministrativo, il Pretore sarebbe stato privo del potere di rendere esecutiva detta ingiunzione, in quanto i giudici non possono "recepire" un procedimento amministrativo, essendo sottoposti soltanto alla legge e sono istituzionalmente chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale. La vidimazione dell'ingiunzione sarebbe comunque nulla, anche se intesa come atto giurisdizionale, in quanto priva del tutto di motivazione. Inoltre, il Tribunale, dichiarando l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione siccome emessa appunto dal giudice ordinario. Per altro verso, non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti, non potendosi configurare una controversia pensionistica con un cittadino "terzo", siccome non erede della titolare della pensione in questione.
Il ricorso è infondato.
Come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare (sent. 4 aprile 2000 n. 92; 18 marzo 1999 n. 152; 4 ottobre 1996 n. 8682; 23 giugno 1995 n. 7087; 9 marzo 1995 n. 2742; 20 aprile 1994 n. 3733) il Collegio, in mancanza di contrarie argomentazioni, ritiene ora dover ribadire che la giurisdizione della Corte dei Conti, in materia di trattamento pensionistico, si estende alle controversie inerenti ad atti di recupero di ratei di pensione già erogati, in quanto anch'esse investono il "quantum" di detto trattamento, mentre non rileva al riguardo che la legittimità di tali atti venga contestata sotto il profilo della modalità di recupero dell'indebito. Detta giurisdizione, invero, non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, nel caso in cui si contesti l'esperibilità o la legittimità del procedimento per ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 RD 14 aprile 1910 n. 639, o, in particolare, della vidimazione da parte del pretore indicato come competente dall'art. 3 dello stesso decreto. Del pari, permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all'eredità del pensionato e la contestazione attenga alla situazione giuridica soggettiva degli stessi per dedotta rinuncia all'eredità medesima.
Si tratta, in tutti codesti casi, di questioni evidentemente estranee a quella pregiudiziale devoluta a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., risolvibili soltanto dal giudice investito della giurisdizione, nella specie, dalla Corte dei Conti.
Nè ha rilievo l'osservazione secondo la quale il Tribunale, dichiarando l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione, siccome emessa, o meglio, vidimata, appunto dal giudice ordinario, potendosi logicamente evincere da tale declaratoria quella dell'inefficacia, a tutti gli effetti, dell'ingiunzione medesima.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata sussistente nella specie la giurisdizione della Corte dei Conti. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali liquidate in L. 135.000 oltre L.
1.000.000. per onorari. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001