Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
I decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 1984 e 8 novembre 1989, emessi ai sensi del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 ed in attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nel determinare, ai fini contributivi, il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionale per i soci delle cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Novara, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai soci operanti in tale provincia, e non anche ai soci operanti altrove, a nulla rilevando che la cooperativa abbia la propria sede nella detta provincia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO LA CUPOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI N.59, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SALAFIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMILIO LUCISANO, MARIO NEGRI, giusta procura speciale Not. Gabriele Salerno di Novara Rep. n. 29745;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 138/00 del Tribunale di NOVARA, depositata il 27/03/00 - R.G.N. 1018/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SALAFFIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II ET di Novara, giudice del lavoro, con sentenza 28/4/1999 ha condannato la cooperativa di produzione e lavoro "La cupola s.r.l.", con sede in Novara, a pagare all'Inps 363 milioni di lire circa a titolo di contributi assicurativi e relativi accessori Con sentenza 23 febbraio/27 marzo 2000 n. 138 il Tribunale di Novara ha respinta l'appello della cooperativa.
La questione controversa risiede in ciò: che secondo la cooperativa i decreti del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 29.11.1984 e 8.11.1989, che determinano, ai fini contributivi, il salario medio e il periodo di occupazione media mensile convenzionali per i soci delle cooperative operanti nei settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Novara, trovano applicazione con riferimento alla sede della cooperativa, e quindi comportano contributi agevolati per tutti i soci con sede nella provincia di Novara, anche se operanti fuori provincia (nella specie in quella di Vercelli), mentre il ET ed il Tribunale hanno ritenuto che essi trovino applicazione con riferimento alla provincia in cui operano i singoli soci.
Il ET ed il Tribunale portano a sostegno della propria statuizione l'argomento letterale e quello funzionale, perché la interpretazione della cooperativa, consentirebbe la scelga di sedi di comodo per operare in qualsiasi territorio, al di fuori della finalità agevolativa della norma.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la cooperativa di produzione e lavoro, con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e dei decreti del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 29.11.1984 e 8.11.1989, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la interpretazione cella sentenza impugnata, ritenendola contraria alla finalità agevolativa della norma e allo stesso comportamento dell'Inps, che ha preteso l'accentramento contributivo presso la sede di Novara dell'Istituto. I motivi sono infondati.
L'art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 dispone che "Per le categorie di lavoratori soci degli organismi assoociativi indicati:
al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni ai legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile ca determinarsi . . . con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla "* i base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797". Ed il successivo art. 6 dispone che "In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.
La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilite a norma del precedente art. 4 ..." I dd.mm. in questione testualmente recitano: "... il salario medio ed il periodo di occupazione media ai fini contributivi, per i soci delle cooperative che prestano, nella provincia di Novara, l'assistenza agli anziani ed agli infermi . . . sono così determinati. . . " I giudici del merito hanno ritenuto che i dd.mm. in questione si riferiscano ai soci operanti nella provincia di Novara, e non alle cooperative aventi sede nella medesima provincia.
Tale interpretazione appare rispettosa del tenore letterale sopra riportato.
L'accentramento contributivo rileva ai fini amministrativi, nonché per quelli processuali della competenza territoriale (Cass. 8-3-2001 n. 3366; Cass. 29.5.2000 n. 7103; Cass. 30.7.1996 n. 6843), ma non per la disciplina sostanziale dei rapporti di lavoro. Gli inconvenienti pratici indicati nella memoria ex art. 378 c.p.c. (mancanza di un d.m. per la provincia di Vercelli, soci che prestano promiscuamente la propria attività nelle due province) attengono a circostanze di fatto involgenti accertamenti inammissibili in questa sede di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10,00 euro tremila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 10,00 oltre Euro tremila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 31 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2002