Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 444 comma terzo cod. proc. civ., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (v. Corte Cost n. 477/91).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO D. SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IC RI, ES LA, GL NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 126, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA PUJATTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO LANZONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 347/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 09/02/00 R.G.N. 2298/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano, depositato il 14/4/1999, IC NI, LA RE ed EN NO, già amministratori della srl RE, chiedevano che fosse revocata e/o annullata la ingiunzione emessa dal Direttore della sede Inps di Macerata sul presupposto del mancato versamento di contributi, in relazione alla pretesa esistenza di quattro rapporti di lavoro subordinato intercorsi con la srl RE.
A fondamento del ricorso, eccepivano la incompetenza del Direttore della sede Inps ad emettere la opposta ingiunzione, essendo stata richiesta ed ottenuta dalla srl RE la autorizzazione ad accentrare in Milano, ove ha sede la società, tutte le posizioni contributive dei dipendenti addetti alle varie unità produttive, compresa quella di Macerata, con conseguente competenza della sede Inps di Milano a riceversi ed a richiedere i contributi dovuti. Nel merito sostenevano la infondatezza della pretesa azionata con la opposta ingiunzione.
L'Inps, costituitosi, eccepiva la incompetenza per territorio del giudice adito.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, dichiarava la propria incompetenza territoriale, per essere competente il giudice del lavoro di Macerata, rilevando che la opposizione alla ordinanza ingiunzione deve essere proposta innanzi al giudice del luogo dove si trova l'ufficio che ha emesso il provvedimento, che nel caso di specie è l'ufficio Inps di Macerata.
Avverso tale pronuncia IC NI, LA RE ed EN NO propongono ricorso per regolamento di competenza. L'Inps non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per regolamento di competenza IC NI, LA RE ed EN NO censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano. In particolare, i ricorrenti, premesso che la opposizione ad ingiunzione per il pagamento di contributi Inps deve essere proposta innanzi al giudice del luogo dove si trova l'ufficio dell'ente previdenziale competente ad emettere l'ingiunzione, rilevano che nel caso di specie, essendo stato autorizzato l'accentramento delle posizioni contributive in Milano, sede dell'azienda, il giudice competente va individuato in quello di Milano, dove si trova l'ufficio Inps, che, per effetto dell'accentramento, è tenuto a riceversi ed a richiedere i contributi, e quindi ad emettere la ordinanza ingiunzione. Il ricorso merita accoglimento.
È stato osservato (Cass. 22 gennaio 1979 n. 503) che, ai fini della determinazione della competenza territoriale stabilita dal terzo comma dell'art. 444 c.p.c. con riferimento alle controversie previdenziali relative agli obblighi dei datori di lavoro, si deve avere riguardo al luogo in cui viene gestita la posizione contributiva del datore di lavoro.
Infatti, per "ufficio dell'ente" (in relazione al quale si individua il giudice territorialmente competente ai sensi della citata norma codicistica) deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza" (Corte Cost sent. n. 477 del 19 dicembre 1991). In base ai principi esposti, che si applicano naturalmente anche alle controversie nascenti da opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative relative al mancato versamento di contributi, e di cui agli artt. 17, 18 e 35 Legge 689/1981, deve affermarsi, tenuto conto anche del rinvio dell'art. 35 legge 689/1981 agli artt. 442 e ss. c.p.c., territorialmente competente va individuato in quello del luogo dell'ufficio dell'ente presso il quale è stato autorizzato l'accentramento, ed al quale pertanto compete la gestione del rapporto previdenziale contributivo, essendo invece irrilevante la adozione della ordinanza ingiunzione da parte di un ufficio privo del relativo potere (vedi Cass. 7108/2000; Cass. 1245/1998; Cass. 6843/1996). Nel caso di specie, poiché, come si è rilevato, è intervenuto il provvedimento autorizzativo di accentramento presso l'ufficio Inps di Milano, deve di conseguenza affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Milano a decidere della controversia in questione. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001