Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3366
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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A norma dell'art. 444 comma terzo cod. proc. civ., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (v. Corte Cost n. 477/91).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3366
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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