Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2009, n. 28909
CASS
Sentenza 8 luglio 2009

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Nella procedura di consegna per l'estero, solo la richiesta di integrazione formulata dalla Corte di appello e nel corso dell'udienza camerale comporta la decisione allo stato degli atti, qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non dia corso alla richiesta nel termine assegnatole ai sensi dell'art. 6, comma sesto, L. 22 aprile 2005, n. 69. (Fattispecie in cui si è ritenuta informale e giustificata da una prassi generale volta a favorire la tempestiva acquisizione dei documenti usualmente necessari in tempo utile per la prima udienza camerale, una richiesta di integrazione della cancelleria della Corte di appello trasmessa al Ministero o anche dallo stesso presidente della Corte d'appello dopo la convalida dell'arresto eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2009, n. 28909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28909
    Data del deposito : 8 luglio 2009

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