Sentenza 8 luglio 2009
Massime • 1
Nella procedura di consegna per l'estero, solo la richiesta di integrazione formulata dalla Corte di appello e nel corso dell'udienza camerale comporta la decisione allo stato degli atti, qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non dia corso alla richiesta nel termine assegnatole ai sensi dell'art. 6, comma sesto, L. 22 aprile 2005, n. 69. (Fattispecie in cui si è ritenuta informale e giustificata da una prassi generale volta a favorire la tempestiva acquisizione dei documenti usualmente necessari in tempo utile per la prima udienza camerale, una richiesta di integrazione della cancelleria della Corte di appello trasmessa al Ministero o anche dallo stesso presidente della Corte d'appello dopo la convalida dell'arresto eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2009, n. 28909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28909 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 08/07/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1408
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 023631/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU TO N. IL 07/03/1971;
avverso SENTENZA del 29/05/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro per l'inammissibilità del ricorso e dei difensori Avv. Dondi e Corsi per l'inammissibilità senza o con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29.5.2009 la Corte d'appello di Bologna disponeva la consegna di IU TO alla Pretura tedesca di Duisburg in relazione al mandato di arresto Europeo emesso il 30.1.2009 per il delitto di ricettazione, subordinandola alla condizione del reinvio ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19 lett. c.
2. Ricorre per cassazione il IU, tramite i suoi difensori, con primo motivo denunciando violazione dell'art. 6, comma 6 cit. L., perché l'autorità giudiziaria tedesca non avrebbe dato tempestivo corso alla richiesta di integrazione documentale formulatale tramite il Ministero della giustizia italiano. In particolare, secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe richiesto la documentazione integrativa il 6 maggio assegnando il termine del 18 maggio successivo, giorno della prima udienza. Trattandosi di termine specifico e portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria straniera, la Corte felsinea avrebbe dovuto respingere la domanda, la richiesta del 6 maggio non potendosi ritenere iniziativa estemporanea della cancelleria (tant'è che ad essa era stato dato seguito dal Ministero), essendo stata comunque la stessa ratificata dalla Corte d'appello all'udienza del 18 maggio, quando il processo era stato rinviato al giorno 29 (la documentazione essendo pervenuta il giorno 25).
Con secondo motivo IU deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. E, "non essendo detto" che il regime di verifica periodica della custodia cautelare vigente nella legislazione tedesca del 2006 (e di cui alla sentenza Sez. U. n. 4614 del 30.1 - 5.2.2007) fosse tuttora vigente. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che la L. n. 69 del 2005, art. 16, prevede che le informazioni e gli accertamenti integrativi occorrenti per la decisione possano essere richiesti allo Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, dalla Corte di appello, che fissa per la ricezione un termine non superiore a trenta giorni, termine che comunque decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità straniera e che ha natura ordinatoria (S.U. sent. 4614 del 30.1 - 5.2.2007 in proc. Ramoci), essendo in ogni caso consentita la decisione allo stato degli atti nel caso di mancato pervenimento della documentazione richiesta alla sua scadenza (Sez. 6, sent. 40412 del 26 - 31.10.2007 in proc. Aquilano). Dalla ripartizione di competenze che emerge dalla L. 69 del 2005, si evince il principio di diritto secondo cui quando la procedura è aperta dall'arresto della persona ricercata ad iniziativa della polizia giudiziaria solo la richiesta di integrazione formulata dalla Corte d'appello nella sua composizione collegiale e nel corso dell'udienza camerale (tempestivamente fissata dal presidente della Corte o dal magistrato da lui delegato ai sensi dell'art. 10, comma 4, richiamato dall'art. 13, comma 2) impone la decisione allo stato degli atti nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione "non le dia corso" nel termine specifico assegnatole ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6 (nell'interpretazione prima richiamata).
In tal senso con il dato letterale dell'art. 16 - che individua appunto nella Corte d'appello, e non nel presidente, il soggetto giudiziario che richiede l'integrazione - concorda la considerazione sistematica per cui la valutazione di sufficienza della documentazione e delle informazioni ai fini della decisione sulla consegna non può all'evidenza che appartenere all'organo giudiziario che è competente per quella decisione.
Nel caso di specie, pertanto, è allora assorbente, e bene così ha giudicato la Corte bolognese, il carattere meramente informale e genericamente sollecitatorio - corrispondente a prassi di buona organizzazione generale volta a favorire l'acquisizione tempestiva dei documenti usualmente necessari in tempo utile per la prima udienza al fine di evitare successivi rinvii in una procedura complessivamente caratterizzata dall'urgenza - della richiesta di inoltro del provvedimento restrittivo nazionale e dell'indicazione delle fonti di prova, tradotti in lingua italiana, rivolta dalla cancelleria al Ministero in data 6 maggio, con contestuale indicazione di attesa della documentazione "in tempo utile per l'udienza di decisione fissata per il giorno 18 maggio". Carattere informale che comunque avrebbe avuto anche l'eventuale richiesta proveniente dal presidente della Corte piuttosto che dalla cancelleria, attesa la ricordata competenza riservata alla Corte in composizione collegiale.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009