Sentenza 18 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14782 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC14782 /02 IN NOMI DEL REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - N. 6 Oggetto TRIBUTARIA DA I TAB. ALL. B ESENTE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Omella indicatione TERIA Nylein mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. - Presidente - R.G.N. 20112/99 Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 34558 Dott. Massimo ODDO Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud.13/03/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER FALCONE Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LO RR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 25, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO CHINNI, difeso dall'avvocato DOMENICO ODERDA, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 83/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 2002 09/10/98; 1241 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ров -2- Svolgimento del processo DI CO ha impugnato l'avviso di accertamento emesso a fini Irpef ed Ilor per il 1989, sostenendo che l'atto conteneva una motivazione per relationem e che in esso non erano state indicate le aliquote applicate. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale che ha sostenuto che l'ufficio aveva depositato durante il giudizio copia del rapporto inviato dalla Guardia di Finanza e preso a base dell'accertamento, e che nell'atto amministrativo risultavano indicate le aliquote minima e massima. Ha proposto ricorso il contribuente deducendo un unico motivo. Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensive in questo grado del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'articolo 42, comma 2 e comma 3 d.p.r. n.600/73 in quanto la Commissione Regionale ha errato a non dichiarare la nullità dell'accertamento che non conteneva le aliquote applicate. Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua dell'orientamento ormai consolidato secondo il quale "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indicazioni delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata costituiscono requisiti di contenuto dell'avviso di accertamento, la cui mancanza, ai sensi dell'art. 42 d.p.r. n.600/73, determina la nullità dell'atto complessivamente inteso, senza che siano configurabili ipotesi di invalidità parziale o sanabile” (Cass. sent. n. 15919/2001, nonché Cass. nn.9905/94, 14626/00, 4061/01,448/02, 893/02). Nella specie non sono emersi elementi nuovi idonei a fare modificare questo orientamento, che va dunque confermato. Genfallen All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, occorre decidere nel merito e annullare l'avviso di accertamento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla l'avviso di accertamento. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 13.3.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. DI Il Presidente Il cons. est. Lillonni Book Joff the Dr. Giovanni Paolini Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C1 Casanoподлось DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi CANCELLIERE 61 DO Casano