Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 4323
CASS
Sentenza 5 giugno 2013

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In materia di impugnazioni, la sottoscrizione del difensore è un requisito di forma indeclinabile dell'atto proveniente dallo stesso, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una istanza di rimessione in termini per la presentazione di motivi nuovi, ha escluso che potesse costituire valido equipollente della sottoscrizione l'apposizione di un timbro a stampa recante l'indicazione dello studio legale del difensore e del suo nominativo affiancata dall'allegazione di ulteriori documenti facenti menzione del professionista, ma anch'essi non sottoscritti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 4323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4323
    Data del deposito : 5 giugno 2013

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