Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In materia di impugnazioni, la sottoscrizione del difensore è un requisito di forma indeclinabile dell'atto proveniente dallo stesso, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una istanza di rimessione in termini per la presentazione di motivi nuovi, ha escluso che potesse costituire valido equipollente della sottoscrizione l'apposizione di un timbro a stampa recante l'indicazione dello studio legale del difensore e del suo nominativo affiancata dall'allegazione di ulteriori documenti facenti menzione del professionista, ma anch'essi non sottoscritti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento