Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
Il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria concede il nulla-osta all'espulsione amministrativa dello straniero non sottoposto a custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 13, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998, non è autonomamente impugnabile, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la sua funzione meramente accessoria rispetto al decreto di espulsione, verso cui vanno indirizzate le eventuali doglianze dello straniero interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2008, n. 26650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26650 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/06/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 01949
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008922/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AH, N. IL 10/01/1983;
avverso ORDINANZA del 05/02/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. che ha richiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 05.02.2008 la Corte d'appello di Bologna, presso cui pendeva procedimento in secondo grado a carico del cittadino marocchino ES AB per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, rilasciava nulla osta all'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 3, cit. legge.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto ES che lamentava avere la Corte bolognese rilasciato nulla osta all'espulsione nonostante pendesse presso il Magistrato di sorveglianza della stessa città richiesta di misura alternativa in relazione all'esecuzione della pena inflitta con sentenza 10.07.2007 del Gup di Ravenna per reati di ricettazione e detenzione a fini di spaccio di cocaina. L'espulsione avrebbe dunque impedito ad esso ricorrente dei fruire delle chieste misure alternative, con ciò violandosi i diritti costituzionalmente garantiti.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge.
Ed invero il provvedimento di nulla osta all'espulsione che emetta l'Autorità giudiziaria, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 3, non è autonomamente impugnabile. Ciò sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo normativamente prevista nel caso facoltà di proporre doglianza, sia per l'interpretazione sistematica che assegna a tale nulla osta solo funzione accessoria rispetto al provvedimento che direttamente incide sui diritti dello straniero interessato, il decreto di espulsione. Ogni doglianza sollevabile da parte del ES andava dunque semmai indirizzata verso quest'ultimo provvedimento, non contro il nulla osta che, in quanto tale, non lo pregiudica direttamente.
In definitiva il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, ex art.591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto contro provvedimento non impugnabile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta equa e congrua, di Euro 500,00 (cinquecento) a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008