CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20439 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OG NT n. a Trapani il 6/8/1960 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 14/7/2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN RI De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza 29706/25, resa all’udienza del 14/7/2025, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 26/11/2024 nei confronti di OG NT limitatamente al reato di falso di cui al capo C) del decreto di rinvio a giudizio emesso in data 15 ottobre 2020, essendo il reato estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen. Per l’effetto rinviava ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione della pena in relazione ai residui capi, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’accertamento di responsabilità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20439 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Ha proposto ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod.proc.pen. il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 Secondo il difensore la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto con riguardo all’omessa declaratoria di prescrizione del reato di falso contestato al capo B) del decreto che dispone il giudizio del 18 aprile 2019, pur trattandosi di fattispecie in relazione alla quale non risulta contestata l’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen. 2.2 Ad avviso del ricorrente risulterebbe, inoltre, erroneamente omessa la declaratoria di prescrizione in relazione al capo C) del decreto che dispone il giudizio del 18 aprile 2019 in quanto, a seguito della riqualificazione dell’originaria imputazione ai sensi dell’art. 322, comma 3,cod.pen. il reato risultava prescritto all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è pervenuta alla declaratoria di prescrizione del delitto di falso ideologico di cui al capo C) del decreto che dispone il giudizio emesso in data 15 ottobre 2010 sul rilievo che l’imputazione “non solo non richiama l’art. 476, secondo comma, cod.pen. ma non evidenzia testualmente la natura fidefaciente degli atti falsificati anche con eventuali espressioni evocative di tale natura”. L’aggravante deve ritenersi, invece contestata e correttamente ritenuta in relazione al delitto di falso ascritto al capo B) del decreto che dispone il giudizio in data 18/4/2019, atteso l’espresso richiamo nel corpo dell’incolpazione alla natura fidefaciente del verbale di inventario oggetto di addebito Stante la cornice sanzionatoria del delitto di falso ideologico aggravato e l’epoca di commissione del reato (29/10/2016), alla data della sentenza emessa dalla Corte di Legittimità il termine di prescrizione (anni dodici, mesi sei oltre sospensioni) non era decorso. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. Con riguardo al delitto di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322, comma 3, cod.pen. deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso che deduceva la violazione di legge in relazione a detto capo, dichiarando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. La Corte d’Appello di Palermo a pag. 7 della sentenza 26/11/2024 aveva rigettato l’eccezione di prescrizione precisando che, in considerazione delle sospensioni, il termine massimo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. sarebbe spirato solo il 31/12/2024. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Il massimo consesso nomofilattico ha ulteriormente precisato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto 3 processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269 – 01; Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023,[...], Rv. 284783 – 01). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI De TI RG EL
udita la relazione del Cons. AN RI De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza 29706/25, resa all’udienza del 14/7/2025, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 26/11/2024 nei confronti di OG NT limitatamente al reato di falso di cui al capo C) del decreto di rinvio a giudizio emesso in data 15 ottobre 2020, essendo il reato estinto per prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen. Per l’effetto rinviava ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione della pena in relazione ai residui capi, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’accertamento di responsabilità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20439 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Ha proposto ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod.proc.pen. il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 Secondo il difensore la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto con riguardo all’omessa declaratoria di prescrizione del reato di falso contestato al capo B) del decreto che dispone il giudizio del 18 aprile 2019, pur trattandosi di fattispecie in relazione alla quale non risulta contestata l’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen. 2.2 Ad avviso del ricorrente risulterebbe, inoltre, erroneamente omessa la declaratoria di prescrizione in relazione al capo C) del decreto che dispone il giudizio del 18 aprile 2019 in quanto, a seguito della riqualificazione dell’originaria imputazione ai sensi dell’art. 322, comma 3,cod.pen. il reato risultava prescritto all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è pervenuta alla declaratoria di prescrizione del delitto di falso ideologico di cui al capo C) del decreto che dispone il giudizio emesso in data 15 ottobre 2010 sul rilievo che l’imputazione “non solo non richiama l’art. 476, secondo comma, cod.pen. ma non evidenzia testualmente la natura fidefaciente degli atti falsificati anche con eventuali espressioni evocative di tale natura”. L’aggravante deve ritenersi, invece contestata e correttamente ritenuta in relazione al delitto di falso ascritto al capo B) del decreto che dispone il giudizio in data 18/4/2019, atteso l’espresso richiamo nel corpo dell’incolpazione alla natura fidefaciente del verbale di inventario oggetto di addebito Stante la cornice sanzionatoria del delitto di falso ideologico aggravato e l’epoca di commissione del reato (29/10/2016), alla data della sentenza emessa dalla Corte di Legittimità il termine di prescrizione (anni dodici, mesi sei oltre sospensioni) non era decorso. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. Con riguardo al delitto di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322, comma 3, cod.pen. deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso che deduceva la violazione di legge in relazione a detto capo, dichiarando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. La Corte d’Appello di Palermo a pag. 7 della sentenza 26/11/2024 aveva rigettato l’eccezione di prescrizione precisando che, in considerazione delle sospensioni, il termine massimo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. sarebbe spirato solo il 31/12/2024. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Il massimo consesso nomofilattico ha ulteriormente precisato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto 3 processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269 – 01; Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023,[...], Rv. 284783 – 01). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI De TI RG EL