Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME PO LO IT, ALIAN5 3 4 1 SAZIONE LA CORTE SUPREMA Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17821/98 Dott. Vittorio DUVA Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE © Consigliere Cron 11525 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 1922 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud: 22/11/00 ha pronunciato la seguente S EN TENZA pia sluc IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 AL ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1.0 APR. 2001 T LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato NARDELLI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA CICERONE MARCO T, con studio in 74016 MASSAFRA, PIAZZA V EMANUELE, giusta delega in atti;
ricorrente CG508923
contro
SO ER, SO RI MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato GL IO, che li difende unitamente 2000 all'avvocato DALENA PIETRO, giusta delega in atti;
1887 - controricorrenti
contro
EL MA CONSIGLIA VED. GL, GL AN MA, GL LE, GL AT, GL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell'avvocato GL IO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 72/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO Sez. civile, emessa il 25/3/1998, depositata il 10/04/98; RG.425/1996. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato PIETRO DALENA;
udito l'Avvocato IO GL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 3.12.1990 LE ET, assumendo di essere titolare del diritto di prelazione ex art. 8 1.n. 590/1965, quale affittuario del fondo rustico in agro di Mottola, C. da Patrella, di pro- Him prietà di MA SE, NA IA, LE e IA e Sportelli IA Consiglia, che costoro avevano vendu- 2 to con atto del 31.1.1990 ai coniugi SO ER e RI IA, in violazione del detto diritto, conve- niva venditori e acquirenti davanti al Tribunale di Ta- ranto per sentir dichiarare il suo diritto a riscatta- re detto fondo. I convenuti si costituivano in giudizio contestando essersi l'attore mai dedicato alla coltivazione del terreno. Rappresentavano che comunque questo costituiva pertinenza dell'abitazione locata nel 1972 al LE, dopo che lo stesso era stato costretto a lasciare quel- la occupata in precedenza. Svolta 1'istruttoria del caso, il Tribunale con sentenza emessa il 20.5.1996 rigettava la domanda. Gravata la pronuncia dal soccombente, la Corte d'appello di Lecce Sez. dist. di Taranto con sentenza фи emessa il 25.3.1998, in contraddittorio delle
contro
- parti, che avevano proposto appello incidentale in or- dine alla disposta compensazione parziale delle spese di primo grado, rigettava entrambi i gravami. Per la cassazione d tale sentenza ha proposto ri- corso LE ET affidato a due motivi. Hanno resistito con controricorso sia SO Fer- nando e RI SO IA, che MA NA IA, LE, SE, tutti in proprio e nella loro quali- tà di eredi pro quota, unitamente a MA IA, di 3 Sportelli IA Consiglia ved. MA. Le parti hanno inoltre depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente è da disattendere l'eccezione di inam- missibilità del ricorso per difetto di procura specia- le: l'intestazione del ricorso, indirizzato alla Corte Suprema di Cassazione, e l'elezione di domicilio della parte ricorrente in Roma importano che non può prescin- dersi dal contenuto dell'atto cui la procura rilasciata accede, col quale forma un corpo unico e al quale deve quindi ritenersi riferita, a prescindere dalla varietà della formula in essa adottata. Col primo mezzo di ricorso si denuncia falsa appli- cazione degli artt. 1321, 1322 e 1323 C.C. in tema di дега norma regolatrici dei contratti e degli artt. 1362 e segg. C.C. in tema di interpretazione dei contratti, nonché difetto di motivazione sulla volontà contrattua- le delle parti. Si assume che il nomen iuris di "contratto di locazione" adoperato è, nel caso de quo, in contrasto con la quasi totalità delle singole clau- sole e dei singoli patti e che nella specie non è pos- sibile ritenere prevalente lo schema della locazione rispetto a quello dell'affitto agrario. Il motivo va disatteso. E' principio di diritto che l'interpretazione del 4 contratto, concretandosi nell'accertamento della volon- tà dei contraenti, si traduce in una indagine di fatto, che è affidata come tale in via esclusiva al giudice di merito, il cui apprezzamento, se sorretto da motivazio- ne adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, è in- sindacabile in sede di legittimità. Nella specie, dunque, richiedendo la decisione del- la causa doversi stabilire se le parti avessero inteso concludere un contratto di affitto di fondo rustico o se il terreno era stato dato insieme alla casa in loca- Hy zione, i giudici di merito sono pervenuti ad escludere che volontà delle parti fosse stata quella di conclude- re un contratto di affitto di fondo rustico e non un contratto di locazione. La decisione risulta -invero- assunta in linea con l'indirizzo di questa Corte regolatrice, in base al quale quante volte per un corrispettivo unico è dato in godimento un immobile costituito insieme da una casa di abitazione e da un terreno oggettivamente suscettibile di uno sfruttamento agricolo, la qualificazione del contratto come locazione o affitto richiede si stabili- sca se la volontà manifestata dalle parti si sia indi- rizzata unicamente а consentire al conduttore il godi- mento dell'immobile in conformità ai suoi possibili usi e quindi a permettergli di coltivare il terreno, ovvero 5 anche ad obbligarlo a tale coltivazione nel rispetto della destinazione colturale in precedenza impressavi, cioè richiede che si stabilisca se il terreno sia stato о no dato in uso in ragione della sola natura di bene produttivo (v. sent. n. 3724/1996, n. 95/2000). La sentenza impugnata ha dato difatti conto della scelta operata, osservando a) che nel contratto (stipu- lato il 15.8.1972) si menziona l'affitto di una "casina", quale oggetto del contratto, definito di "locazione", mentre il terreno circostante viene men- zionato una sola volta per -evidentemente- completezza dei luoghi e non con preciso e chiaro riferimento alla den sua capacità produttiva e reddituale;
b) che non risul- ta affatto evidenziata la destinazione colturale in at- to del fondo, bensì solo la presenza su di esso di al- cune piante, anche da frutto. E considerato inoltre: il preciso ruolo avuto dal termine "locazione" di consa- crare la volontà delle parti;
la descrizione minuziosa dei locali della casa di abitazione, il loro gradimento all'inquilino e gli obblighi da costui assunti in ordi- ne alla loro manutenzione e riparazione;
il divieto fatto al conduttore di tenere e/o allevare animali e di far razzolare quelli da cortile al di fuori dell'apposito recinto. La valutazione di
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- prospettata da parte ri- 6 corrente di taluni elementi contenuti nelle clausole contrattuali che militerebbero a favore della sussi- stenza dell'affitto agrario (quali "al n. 1 il sig. Ma- glio cede in affitto ..." ; "al n. 2 la durata dell'affitto ..."; "al n. 3 il prezzo di affitto ..."; "al n. 8 è fatto assoluto ed espresso divieto all'affittuario ...") si sostanzia in realtà nella con- trapposizione della propria interpretazione a quella della Corte di merito, non già in una puntuale critica dei vizi, logici o motivazionali oltre che di diritto, di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. Tuttavia, dal contesto argomentativo svolto dalla Corte territo- riale si ricava, per quanto più manifestamente rileva, che la durata del contratto risulta del tutto svinco- lata dalla scadenza dell'annata agraria;
il LE ha d corrisposto sul canone di locazione nel quale non può desumersi, nemmeno per riferimento, compreso il compen- so per l'affitto- gli aumenti ISTAT;
l'obbligo di con- durre il terreno con cura e di potare gli alberi esi- stenti faceva parte di una attenzione rientrante nel dovere generico di mantenere in buono stato la cosa lo- cata;
le "coltivazioni stagionali orticole" e la perce- zione dei frutti vanno comunque messe in relazione con la "modesta estensione" del terreno, non "strutturato e condotto per produrre" un "serio reddito". 7 Tutto ciò ha dunque indotto i giudici di merito considerare che nel rapporto corrente fra le parti do- vesse essere data prevalenza (e non già equivalenza) al contratto di locazione rispetto a quello di affitto di fondo rustico, restando così travolta, peraltro, la do- manda -a prescindere dalla novità della stessa- preci- sata nelle conclusioni del ricorso di "subordinatamente, reputate equivalenti le cause secon- do il paradigma dei contratti collegati, ritenere vali- damente proposta l'azione di riscatto limitatamente al solo fondo rustico". Col secondo motivo si denuncia contraddittoria mo- den tivazione in ordine al punto decisivo della qualifica di coltivatore diretto del retrattante. Il motivo è del pari da disattendere. Rilevato innanzitutto che è lo stesso ricorrente ad ammettere che la qualifica di coltivatore diretto, nel- la fattispecie, sarebbe indagine subordinata rispetto alla identificazione della natura del contratto, non si spiegano, comunque, le contraddizioni in cui sono in- corsi i giudici di appello, i quali hanno rettamente ritenuto che il principio in relazione al momento in cui vada effettuata la verifica della condizione del diritto di prelazione non trova evidentemente applica- zione laddove esiste già un titolo contrattuale che 8 esclude l'affittanza agraria, negandosi difatti (v. Cass. n. 964/1987) che tale diritto spetti a chi inse- diatosi nel fondo in base ad un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto sia successivamente venuto in possesso dei requisiti necessari alla quali- fica di coltivatore diretto, e nel nostro caso, per quanto detto prima, LE ET aveva avuto la 60000 disponibilità del suolo in virtù del contratto di loca- 310000 zione della casa di abitazione. Non senza dire che la Corte territoriale si è fatta carico di connotare la figura dell'odierno ricorrente, escludendo, comunque, ( che esso potesse essere inquadrato quale coltivatore diretto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Spese del giudizio di legittimità compensate tra parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 22.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viton's torva tonato Calatese IL CANCELIERE C1 TT Ammendola Depophato in C OGGI, 10 APR 2001. * IA LA (TT Ariandola) 9