Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 99
CASS
Sentenza 12 marzo 2001

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In tema d'azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. Per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale, occorre, poi, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e non emerga da essa la menzionata scelta del danneggiato, la domanda stessa deve essere interpretata, in base al "petitum" ed alla "causa petendi", come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (nella specie, la S.C., interpretando come di natura extracontrattuale la domanda proposta da un soggetto contro la P.A., nella qualità di erede di un dipendente danneggiato per causa di servizio, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 99
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 99
Data del deposito : 12 marzo 2001

Testo completo