Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
In tema d'azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. Per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale, occorre, poi, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e non emerga da essa la menzionata scelta del danneggiato, la domanda stessa deve essere interpretata, in base al "petitum" ed alla "causa petendi", come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (nella specie, la S.C., interpretando come di natura extracontrattuale la domanda proposta da un soggetto contro la P.A., nella qualità di erede di un dipendente danneggiato per causa di servizio, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O.).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. ALMANSI 188, presso lo studio dell'avvocato ALDO AMBROSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERMARINO PIERMARINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA USL/12 DELLA CONCA TERNANA, ASSITALIA S.P.A., SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
TORO ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimate -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 936/98 del Tribunale di TERNI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 ottobre 1994 la signora AN PA conveniva in giudizio dinanzi al PR di Temi, quale giudice del lavoro, la Unità Sanitaria della Conca Ternana, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Esponeva di essere stata dipendente dell'Unità convenuta in qualità di infermiera dal 1969 al 1995; che, nell'espletamento della propria attività, era stata esposta, dal 1972 al 1993, alle radiazioni ionizzanti emesse dal macchinario necessario per l'espletamento dell'esame pielografico, senza essere dotata di alcuna protezione e nonostante che il servizio di radioprotezione l'avesse giudicata non idonea alle mansioni;
che il 16 febbraio 1993 la commissione medica ospedaliera aveva accertato che le esposizioni avevano costituito un fattore concausale valido e sufficiente a determinare l'insorgenza della neoplasia mammaria per la quale era stata operata nel 1985; che con delibera in data 24 agosto 1993 l'Unità convenuta aveva riconosciuto che la malattia era stata contratta per causa di servizio.
Chiedeva quindi che il PR condannasse l'Unità convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con sentenza in data 19 luglio 1996 il PR dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In particolare affermava che "essendo stato richiesto il risarcimento del danno anche ex art. 2087 codice civile e leggi speciali ed essendo stata ravvisata dalla parte ricorrente una responsabilità del datore di lavoro anche di tipo contrattuale, la causa doveva essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo cui spettava la giurisdizione esclusiva sul rapporto".
Con ricorso in data 14 novembre 1996 la signora PA conveniva quindi in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale n. 5, già Unità sanitaria, della Conca Ternana, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria e ne chiedeva la condanna al risarcimento degli stessi danni richiesti al PR. Con sentenza depositata il 22 settembre 1997, anche il Tribunale Amministrativo Regionale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia. Osservava che, essendo già avvenuto in sede amministrativa il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, la tutela risarcitoria invocata poteva solo prospettarsi come richiesta di condanna al pagamento dei danni ulteriori rispetto a quelli che potevano essere ristorati tramite l'equo indennizzo;
e che la tutela così invocata era estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 1034 del 1971. Nelle more del giudizio, e precisamente il 24 agosto 1997, la signora AN PA decedeva.
Con atto di citazione in data 10 giugno 1998 il signor RI NI, in proprio e quale erede della madre, citava la Gestione liquidatoria dell'Unita sanitaria della Conca Ternana n. 12, (già Unità Sanitaria Locale della Conca Ternana), in persona del Commissario liquidatore pro-tempore, davanti al Tribunale di Perugia. Chiedeva quale erede della madre AN PA il risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa, danni da individuarsi nella lesione della integrità fisica (ovvero danno biologico), nel danno biologico temporaneo, nel danno alla vita di relazione, nel danno estetico, nel danno morale in relazione ai fatti contestati e da quantificarsi nella somma di lire 1.500.000.000 o in quella minore o maggiore somma ritenuta equa in corso di causa, con la svalutazione monetaria e gli interessi legali. Chiedeva inoltre, in proprio, il risarcimento del danno morale subito in conseguenza della morte della madre, danno che quantificava nella somma di lire 150.000.000, o in quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
La gestione liquidatoria della cessata Unità Sanitaria Locale della Conca Ternana, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario. Con atto in data 7 ottobre 1999 il signor RI NI propone regolamento preventivo di giurisdizione. Chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, la dichiarazione di giurisdizione del giudice dinanzi al quale dovrà essere riassunta la causa. Assume da una parte che l'accertamento della commissione medica ospedaliera circa la dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve considerarsi definitiva non essendo stata presentata richiesta di equo indennizzo e che, d'altra parte, non è mai stata invocata in giudizio la responsabilità extra contrattuale, ma soltanto quella contrattuale ex art. 2087 del codice civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ha già affermato questa Corte, il dipendente, che abbia subito dei danni personali nello svolgimento delle sue mansioni, può agire nei confronti del datore di lavoro in due modi: o, in via extracontrattuale, per il risarcimento del danno consistente nella lesione del suo diritto all'integrità fisica, o, in via contrattuale, per la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La prima azione è, basata sul principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ.; la seconda sull'obbligo previsto specificamente dall'art. 2087 cod. civ. come parte integrante del contratto di lavoro.
La distinzione è ben rilevante per la diversa disciplina della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale in tema, ad esempio, di elemento soggettivo, di onere probatorio, di capacità di agire, di prescrizione e così via. Assume, poi, un particolare rilievo in caso di rapporto di pubblico impiego In quanto l'azione per il risarcimento del danno ex art. 2043, come qualsiasi azione di responsabilità extracontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre l'azione contrattuale, essendo appunto inerente a un rapporto di pubblico impiego, spetta alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa. Tuttavia non è sempre facile stabilire se le parti abbiano inteso proporre l'una o l'altra azione. In alcuni casi, infatti, la parte non qualifica espressamente l'azione proposta e non richiama neppure le norme poste a fondamento della domanda: in realtà non si pone il problema della natura dell'azione, limitandosi a proporre una generica azione di risarcimento dei danni da lei subiti. In questi casi, questa Corte ha già affermato che deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale.
Per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale occorre, invece, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale. Occorre, cioè, una qualificazione espressa della domanda e non è sufficiente la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente. (Cass. S.U. 2 agosto 1995 n. 8459). Nel caso in esame il signor NI ha agito nei confronti del datore di lavoro della madre in proprio per il risarcimento del danno morale a lui provocato dalla morte della madre e, quale erede della madre, per il risarcimento dei danni ulteriori, rispetto a quelli indennizzati dall'Inail.
Ora non vì è dubbio che la domanda proposta dai signor NI in proprio rientri nella giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria in quanto non vi è e non vi è stato tra lo NI e la convenuta alcun rapporto di lavoro. Per quanto riguarda, invece, la domanda proposta dallo NI quale erede della madre va osservato che essa, così come è stata formulata, si manifesta chiaramente contraddittoria. Da una parte, infatti, si assume che si tratti di responsabilità contrattuale (e quindi di competenza della Autorità giudiziaria amministrativa); dall'altra, invece, si chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. In questa situazione di sostanziale ambiguità il Collegio ritiene che la domanda debba essere interpretata, sia per il petitum (risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto alla integrità personale), sia per la causa petendi (condotta colposa del datore di lavoro), come una normale causa di risarcimento di danni proposta a norma dell'art. 2043 cod. civ.; e ciò in base a quel criterio interpretativo a favore dell'azione extracontrattuale già enunciato da questa Corte nel caso di ambiguità della domanda.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria su entrambe le domande proposte dallo NI. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione.
P. Q. M.
la Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001