Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
Al fine della sussistenza dell'ipotesi aggravata del reato di vilipendio di cadavere è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di operare la mutilazione, nella cui condotta è insito il vilipendio. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la punibilità va esclusa soltanto se si sia agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in modo tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica delle condizioni del cadavere).
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P: “Siri dove posso occultare il cadavere?”; S: “che posto stai cercando? Una palude? Una discarica? Una cisterna o una fonderia?”. Pare essere stata questa la conversazione alquanto macabra che alcune testate giornalistiche[1] hanno riportato e che sarebbe intercorsa tra Pedro Bravo e il servizio di assistenza virtuale creato dalla Apple, avvenuta in Florida nel 2012. Pedro Bravo appunto, dopo aver ucciso Christian Aguilar avrebbe chiesto consigli a Siri su dove occultare il cadavere dell'amico, anche se – è bene precisare – altri organi di stampa smentiscono la notizia[2]. Tale reato, quello di occultamento di cadavere rientra tra i delitti contro la pietà dei defunti i quali sono …
Leggi di più… - 2. Reati di violazione di sepolcro e delitti contro i cadaveriGelmi Niccolò · https://www.diritto.it/ · 19 gennaio 2018
Introduzione Aprendo il capo II del titolo IV del codice penale possiamo trovare i delitti contro la pietà dei defunti, secondo Manzini questa categoria di delitti viene a identificarsi come “uno dei più antichi, profondi e gentili sentimenti, di carattere quasi istintivo, che si impone, generalmente, anche agli esseri più insensibili e malvagi.” 1 E' opportuno, dunque, definire il termine pietà: il suo significato corrisponde al termine latino pietas cioè “l'amore riverente dovuto all'entità che trascendono la vita dei singoli e che per tale riflesso si impongono al nostro rispetto e, potrebbe anche dirsi, alla nostra venerazione”.2 Si può evincere, quindi, che la pietas non è da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 16569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16569 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 11/01/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 37
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 20114/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA;
avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2005 dal giudice del tribunale di Marsala;
nei confronti di:
EL IT e di OT TR;
udita nella Pubblica udienza dell'11 gennaio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per il LL il difensore avv. FERRUCCIO MARINO;
udito per il IO il difensore avv. Giuseppe Ferro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL IT e IO TR vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 410 cod. pen. per avere commesso atti di vilipendio mediante mutilazione sopra il cadavere di NA AL, disarticolandone gli arti con una taglierina e piegandone il bacino sul tronco al fine di inserirlo in un contenitore di misura inferiore rispetto a quello in cui era prima contenuto. In sostanza, il giudice del merito ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. Il cadavere di NA AL, deceduto nel 1967, era stato sepolto in una tomba sotterranea appartenente a parenti. L'8 agosto 2000, SI RI, comproprietaria della tomba, aveva telefonato a NA NI, avvisandola che il proprio marito ST IO era deceduto e che quindi occorreva togliere dalla tomba il cadavere del fratello NA AL per fare posto al nuovo defunto. La NA si recò al cimitero dove, oltre i parenti del ST, erano presenti il LL, impresario di pompe funebri, TO AN, custode del cimitero (giudicato separatamente) ed il IO, dipendente comunale. Per fare spazio nella tomba, si prospettò quindi la necessità di trasferire il cadavere del NA dalla bara originaria in una più piccola di zinco, che già era stata portata sul posto dal LL. Aperta la bara, si constatò però che il cadavere del NA era intatto e mummificato. Si decise quindi di procedere al suo spezzettamento mediante taglio delle articolazioni con uno strumento e quindi al suo inserimento nella bara più piccola. L'operazione fu materialmente compiuta dal TO e dal IO.
Il giudice del tribunale di Marsala, con sentenza del 12 maggio 2005, assolse il LL per non avere commesso il fatto ed il IO per non aver commesso il fatto e comunque perché il fatto non costituisce reato.
Osservò il giudice: - che non vi era prova che il LL avesse partecipato alle operazioni materiali di riduzione del cadavere e che avesse diretto le operazioni, potendo quindi ritenersi che egli si fosse limitato a fornire la cassetta di zinco dove trasferire i resti del NA;
- che non vi era prova che la NA NI avesse protestato e si fosse opposta allo smembramento del cadavere del fratello, sicché poteva presumersi che vi avesse acconsentito;
- che, vi era la prova che il IO, insieme al TO, aveva effettivamente smembrato il cadavere, ma era però probabile egli avesse agito con il consenso della NA e quindi nel ragionevole convincimento putativo che non vi fossero opposizioni alla riduzione del cadavere;
- che comunque il vilipendio consiste nel fatto cosciente e volontario di chi intende esternare il proprio dispregio su cose o persone, e pertanto nella specie non vi era stato vilipendio in questo senso, dato che la riduzione del cadavere era avvenuta, dopo oltre trent'anni, al fine di fare spazio nella tomba della famiglia SI per ospitarvi il nuovo defunto. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 285 del 1990, art.83 e segg. e dell'art. 110 cod. pen.. Lamenta che la sentenza impugnata ha violato le norme del regolamento di polizia mortuaria:
È infatti provato che le operazioni di traslazione della salma erano avvenute in dispregio di dette norme e della procedura da esse imposta (mancata richiesta al sindaco ed all'AUSL competente;
mancata presenza del medico legale). È quindi indubbia la responsabilità del IO che, quale incaricato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero, avrebbe dovuto fermare ogni operazione dopo a-ver constatato che il feretro non si era completamente mineralizzato e che, in ragione delle sue funzioni, non poteva non sapere che il regolamento vieta espressamente di eseguire operazioni come quelle compiute, tanto che gli imponeva anche il dovere di fare denuncia alla A.G. nel caso in cui terzi avessero eseguito mutilazioni di cadavere volte alla loro riduzione. Tutto ciò dimostra anche la responsabilità del LL in via autonoma, a prescindere dal concorso nel reato commesso da altri. Il LL, infatti, effettuò l'esumazione con la sua organizzazione, presiedette le operazioni, fornì la cassetta di zinco dove fu ridotto il cadavere, mentre, nella sua qualità di incaricato di un pubblico servizio, avrebbe dovuto richiedere la presenza del coordinatore sanitario, in assenza del quale non avrebbe potuto proseguire le operazioni, ed aveva comunque l'obbligo giuridico di impedire l'evento. In ogni caso il LL, con una serie di azioni ed omissioni di rilevante gravità, ha contribuito notevolmente alla condotta degli altri, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello ideologico. I fatti integrano il reato contestato perché l'agente, per non essere punibile sotto il profilo psicologico, deve avere agito nel rispetto delle regole ed in maniera tale da non compiere nessuna attività sul feretro, in quanto ogni manipolazione che tenda ad una modifica dello status attuale del cadavere integra il reato di vilipendio.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 cod. pen.;
travisamento del fatto. Osserva che il consenso della sig.ra NA (quand'anche vi fosse stato) era irrilevante perché ne' essa ne' altri soggetti avrebbero potuto acconsentire alla riduzione del cadavere, trattandosi di diritti di natura pubblicistica indisponibili da parte dei privati. In ogni caso, dalla istruttoria dibattimentale non era in alcun modo riscontrabile un consenso prestato dalla parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il perspicuo e puntuale ricorso del pubblico ministero di Marsala è pienamente fondato e va, quindi, accolto, in quanto effettivamente la sentenza impugnata è affetta da diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
Innanzitutto, invero, il giudice del merito ha omesso di tenere conto, nella valutazione delle condotte poste in essere dagli imputati, che le stesse, così come ritenute dalla sentenza impugnata, e le operazioni di traslazione della salma avevano dato luogo a più violazioni delle norme concernenti le estumulazioni e le esumazioni straordinarie di cadaveri, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tali norme, tra l'altro, prevedono che la relativa istanza debba essere effettuata al sindaco, per il tramite del direttore del cimitero, nonché alla AUSL competente, che sia stata rilasciata la autorizzazione del sindaco e che vi sia la presenza del coordinatore sanitario della AUSL e dell'incaricato del servizio di custodia (D.P.R. n. 285 del 1990, artt. 83, 86, 88, 89). Ora, come eccepisce il ricorrente, non è chiaro se nella specie vi era stata o meno la autorizzazione del sindaco, mentre dalla sentenza impugnata non risulta esservi stata ne' l'istanza alla AUSL competente, ne' comunque la presenza del coordinatore sanitario durante le operazioni. Va inoltre considerato che ad assicurare il rispetto di tali regole procedurali erano tenuti in primo luogo proprio il custode del cimitero, TO AN, ed il suo coadiutore, IO TR, i quali avevano quindi il preciso obbligo di interrompere ogni operazione dopo avere constatato che il feretro non si era completamente mineralizzato.
Viene infatti a questo proposito in rilievo l'art. 87 del citato regolamento di polizia mortuaria, il quale dispone espressamente, al comma 1, che "è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione" ed, al comma 2, che "il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare alla autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 c.p.". Esattamente il pubblico ministero ricorrente osserva che gli imputati, proprio in ragione delle loro mansioni e delle loro qualifiche professionali, avrebbero dovuto sapere che una salma intatta avrebbe dovuto essere seppellita nuovamente (o, meglio, inumata negli appositi campi), e non poteva certo essere ridotta o mutilata al fine di consentire il deposito dei resti all'interno di un contenitore di dimensioni inferiori a quelle della cassa ove il cadavere era stato conservato all'atto della sepoltura. Vi ostava, infatti, il precetto posto dal citato art. 87, comma 1, che fa espresso divieto di eseguire sulle salme operazioni dirette a ridurne le dimensioni al fine di consentire l'utilizzazione di contenitori di dimensioni inferiori a quelle del feretro tumulato. Come ricorda il pubblico ministero ricorrente, è opinione condivisa che tale divieto non abbia più ragion d'essere soltanto nei casi di avanzata decomposizione del cadavere, laddove la riduzione del corpo è opera del tempo e non dell'uomo, mentre la raccolta dei resti mineralizzati è consentita solamente previo parere del coordinatore sanitario che deve stilare una apposita relazione.
Esattamente quindi il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha omesso di valutare la sussistenza, in capo al TO ed al IO, di un preciso obbligo non solo di impedire operazioni sul cadavere tendenti a ridurne le dimensioni, ma anche di farne denuncia alla autorità giudiziaria ed al sindaco, ai sensi dell'art. 87, comma 2, cit..
In secondo luogo, la sentenza impugnata è erronea laddove esclude la configurabilità del vilipendio di cadavere sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, e ciò per il motivo che gli imputati non avevano la volontà di esternare il proprio dispregio nei confronti della salma del NA, ma perseguivano solo la finalità di fare spazio nella tomba per ospitarvi il nuovo defunto. E difatti, per pacifica giurisprudenza, ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell'art. 410 cod. pen., nel caso di mutuazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutuazione, essendo il vilipendio insito in questo atto, così da doversi considerare ultronea la indagine sull'intenzione di vilipendere (cfr. Sez. 3^, 17 maggio 1971, Musu, m. 119.008). Allo stesso modo, anche più recentemente si è affermato che "il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso dell'esumazione parziale di cadavere) o comunque attuata con modalità non necessarie all'espletamento dell'attività lecita cui risulti eventualmente finalizzata" e che "l'elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l'agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari... (fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall'operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato)" (Sez. 3^, 21 febbraio 2003, n. 17050, Saini, m. 224.788 e 224. 787). In sostanza, si ritiene che l'agente, per non essere punibile sotto il profilo psicologico, deve avere agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in maniera tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica dello status attuale del cadavere.
Nel caso di specie è indubbia la sussistenza dell'elemento materiale del reato di vilipendio di cadavere mediante mutilazione - previsto dall'art. 410 c.p., comma 2 - dal momento che è stato accertato che i resti del NA erano intatti, talché fu necessario ridurli addirittura mediante l'utilizzo di un seghetto.
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico, invece, la sentenza impugnata è chiaramente erronea perché non si è conformata ai principi di diritto dianzi ricordati ed, in particolare, ha omesso di considerare che era sufficiente il dolo generico e di valutare se la condotta degli imputati fosse stata conforme alle norme regolamentari.
In terzo luogo, la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto che gli imputati avessero agito con il consenso della NA, e quindi nel ragionevole convincimento putativo che non vi fossero opposizioni da parte di costei. Da un lato, infatti, questa affermazione è apodittica e manifestamente illogica, in quanto non è indicato da quali elementi il giudice abbia tratto il convincimento sull'esistenza di un consenso della parte civile o un convincimento ragionevole sulla presenza del consenso da parte degli imputati, anche perché nella stessa sentenza impugnata si da atto che la NA piangeva e si trovava in evidente stato di agitazione nel corso dell'intero svolgimento dei fatti. Da un altro lato, l'affermazione è inconferente perché un ipotetico consenso o il ragionevole convincimento della sua presenza sarebbero stati comunque irrilevanti. Ed infatti, se il consenso del parente prossimo del defunto da esumare è richiesto, in condizioni di normalità, dal regolamento di polizia mortuaria per procedere nelle operazioni, nel caso in esame, tuttavia, ne' la NA ne' altri soggetti avrebbero potuto dare un valido consenso alla riduzione del cadavere mediante operazioni di mutilazione, in quanto tali attività sono espressamente vietate da una norma imperativa di evidente natura pubblicistica, e l'eventuale consenso sarebbe caduto su diritti indisponibili da parte dei privati. Invero, le condizioni in cui versava il feretro del NA erano tali che non ne era consentita la manipolazione, di modo che il consenso tacito asseritamente prestato non avrebbe potuto avere alcun rilievo, così come non avrebbe potuto avere alcun rilievo il presunto convincimento della presenza di tale (Ndr: testo originale non comprensibile) riguarda poi la responsabilità dei singoli imputati, il giudice del merito ha innanzitutto omesso di considerare che agli odierni ricorrenti è stato contestato anche il concorso con TO AN, ossia con il custode del cimitero, sicché anche nei loro confronti avevano rilievo gli obblighi giuridici (quale quello di impedire l'evento) gravanti su quest'ultimo. Sul punto la sentenza impugnata è assolutamente carente, avendo compiuto un esame del tutto superficiale degli elementi processuali in ordine alla sussistenza di un concorso, materiale o psicologico, con il TO, che pertanto è stata escluso con una motivazione meramente apparente e, in sostanza, inesistente, se non anche manifestamente illogica. Per quanto concerne il IO, infatti, il giudice del merito ha omesso di tenere nel dovuto conto il fatto che questi, oltre ad avere compiuto materialmente, insieme con il TO, le operazioni di riduzione del cadavere, mutilandolo con un seghetto, era anche il coadiutore del custode del cimitero ed, in quanto tale, aveva precisi obblighi di interrompere le operazioni dopo aver constatato che il cadavere non era completamente mineralizzato, e di fare denuncia alla autorità giudiziaria ed al sindaco del solo sospetto che le operazioni sulle salme potessero configurare il vilipendio di cadavere, ossia del solo sospetto che le operazioni implicassero anche una mutilazione della salma.
Per quanto riguarda il LL, poi, fondatamente il pubblico ministero ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è carente e manifestamente illogica laddove esclude sia una sua responsabilità diretta e sia anche un suo concorso, materiale o psicologico, con il TO ed il IO. Il giudice del merito, infatti, ha omesso di prendere in considerazione e valutare - e comunque ha omesso di darne adeguatamente conto nella motivazione - una serie di circostanze, espressamente evidenziate dall'accusa, e che indubbiamente potevano incidere sul giudizio di responsabilità del LL. In particolare, ha omesso di considerare che il LL aveva una specifica qualifica soggettiva, quale impresario di pompe funebri, e speciali conoscenze tecniche nel settore;
che lo stesso si trovava sul posto proprio in ragione delle sue funzioni e per provvedere alla tumulazione del cadavere del ST;
che era stato il LL ad organizzare l'esumazione e ad effettuarla materialmente mediante la sua organizzazione;
che infatti il LL aveva presieduto alla esumazione del cadavere del NA, alla tumulazione del feretro del ST, ed aveva altresì provveduto a reperire ed a far portare sul posto la piccola cassetta di zinco dove avrebbero dovuto essere deposte le ossa del primo e dove, in realtà, è stato poi ridotto il cadavere;
che il LL, proprio per la sua qualifica professionale, doveva essere a conoscenza che le operazioni non avrebbero potuto proseguire in assenza del coordinatore sanitario e comunque che le operazioni di riduzione e mutilazione del cadavere che si stavano per effettuare erano tassativamente vietate dal regolamento di polizia mortuaria ed integravano il reato di vilipendio di cadavere. Relativamente, poi, al contestato concorso del LL con gli altri due soggetti, ed in particolare con il TO, il giudice del merito ha omesso di considerare e valutare se il LL, con tutta la sua serie di azione miste ad omissioni, avesse contribuito al verificarsi dell'evento; che, secondo quanto riferito dalla NA, sarebbe stato proprio il LL ad affermare che era necessario tagliare il cadavere;
che era stato il LL a portare la cassettina dove riporre i resti del NA;
che l'allontanamento successivo dal luogo ove erano compiute le operazioni poteva avere diverse spiegazioni ed essere eventualmente ritenuto illogico ed irrituale;
che il LL aveva accettato dalla NA il corrispettivo richiesto proprio per la illecita esumazione effettuata, il che indicava un suo interesse al compimento dell'operazione.
In conclusione, per le considerazioni, svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Marsala.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Marsala.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007