Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
In tema di giudicato cautelare, non ricorre alcuna preclusione a che il giudice, venuta meno la situazione sanitaria giustificativa di una misura custodiale affievolita ai sensi dell'art. 275, co. 4-bis, cod. proc. pen., riconsideri il quadro cautelare ed eventualmente ripristini la custodia in carcere, sulla base del recupero dell'efficienza fisica da parte dell'imputato e della persistenza delle ragioni di difesa social-preventive, già poste a base dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2002, n. 31901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31901 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI - Presidente - del 26/06/2002
1. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 1903
3. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 17944/2002
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NG TO
avverso l'ordinanza depositata il giorno 15.03.2002 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza depositata il giorno 15.03.2002 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di NG TO avverso l'ordinanza del GIP di Roma del 14.01.2002 con la quale era stata disposta, in seguito a domanda di revoca della misura degli arresti domiciliari all'esito della dimissione del NG dall'ospedale, la sostituzione della detta misura con quella della custodia cautelare in carcere.
Propone personale ricorso il NG, deducendo che:
- quale provvedimento ulteriore rispetto a quello del 12.12.2001, che aveva già modificato l'ordinanza genetica della originaria misura, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere disposta solo in nuova sostituzione di quella già applicata, secondo lo schema di cui all'art. 299 cpp. mentre immotivatamente nella specie è stata emessa una nuova misura custodiale, che si è semplicemente basata sul ritenuto miglioramento delle condizioni di salute del NG;
- nella specie doveva considerarsi intervenuto il cautelare, non essendo mai stata dal P.M impugnata l'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari ospedalieri;
- l'ordinanza impugnata recepisce l'inadeguatezza motivazionale dell'ordinanza custodiale, anche in tenia di esigenze cautelari, allo stato peraltro del tutto insussistenti;
- non poteva la pura e semplice intervenuta condanna per altro reato essere idonea a modificare il quadro giuridico-processuale esistente al momento della concessione degli arresti domiciliari e a fondare il ripristino della misura cautelare della custodia carceraria.
Con ulteriore atto a firma del difensore, il NG lamenta che il Tribunale ha ritenuto di qualificare appello ex art. 310 cpp. l'impugnazione avverso l'ordinanza del GIP del 14.01.2002, che venne invece proposta come riesame.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente rilevasi - in risposta alle doglianze, fra di loro contraddittorie, circa l'impropria adozione, da parte del, GIP, di una nuova misura custodiale, e la arbitraria modifica della natura di riesame dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento del GIP - che il Tribunale, nell'esercizio dei poteri qualificatori ad esso spettanti e in conformità alla situazione procedimentale esistente (misura in corso di cui veniva sollecitata la modifica), ha considerato l'ordinanza del GIP del 14.01.2002 come ordinanza modificativa ex art. 299 cpp. di misura già in atto, e correlativamente l'impugnazione proposta avverso la medesima come appello ex art. 310 cpp. Quanto alla sussistenza di condizioni giustificative del disposto aggravamento della misura (col ripristino della custodia carceraria in luogo della precedentemente concessa misura degli arresti domiciliari ospedalieri), la stessa è stata legittimamente e congruamente motivata col richiamo all'effetto sinergico derivante dal recupero dell'efficienza fisica da parte del ricorrente (sulla rilevanza di tale aspetto "in subiecta materia", v. Cass. 25.10.1993, Diglio) e dalla persistenza delle ragioni di difesa social-preventiva già poste a base dell'originaria applicazione della misura. Fermo restando, invero, che, al venir meno della situazione sanitaria già giustificativa della concessione di una misura affievolita rispetto a quella della custodia carceraria non può seguire automaticamente il ripristino di tale più gravosa misura, nulla osta a che, intervenuto l'anzidetto mutamento della situazione, si possa riconsiderare il quadro cautelare per verificare quale misura sia allo stesso adeguata.
Diversamente opinando, si trarrebbe dalla previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 275 cpp. una sorta di diritto irreversibile a un trattamento di favore, che cozzerebbe col principio di uguaglianza e con la naturale "flessibilità" degli interventi cautelari. Da quanto esposto consegue anche, "ex se", l'inconferenza della sollevata eccezione di giudicato cautelare.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2002