Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, gli ulteriori effetti dipendenti da cause sopravvenute estranee a qualsiasi attività lavorativa, che abbiano modificato gli esiti di un precedente infortunio, sono indennizzabili a condizione che tali cause siano direttamente collegabili all'infortunio lavorativo in quanto inserite nel processo causale come fattori determinanti l'ulteriore aggravamento del danno e non già come meri fatti occasionali, accidentali o naturali, tra i quali va annoverata la fisiologica evoluzione della malattia. La sussistenza di tale nesso di causalità, poi, va accertata non già attraverso una mera possibilità di ordine scientifico, meramente astratta e ipotetica, bensì attraverso un ragionevole e serio criterio, sia pure di probabilità, fondato su elementi oggettivi che consentano di pervenire ad una certezza giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9302 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell'avvocato DI LOLLO SERGIO, rappresentata e difesa dagli avvocati AGLIOTI ORNELLA, PAOLETTI MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4^ NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 781/98 del Tribunale di PISA, depositata il 08/10/98 R.G.N. 1357/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in primis per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Pisa in data 18 marzo 1992 ES ET conveniva in giudizio l'INAIL chiedendo che venisse riconosciuto l'aggravamento del grado di inabilità per la rendita da infortunio sul lavoro di cui essa usufruiva.
Disposta ed espletata consulenza tecnica medico - legale, il Pretore, con sentenza in data 28 febbraio 1997, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava che dall'infortunio occorso alla lavoratrice il 7 luglio 1988 erano derivati postumi inabilitanti nella misura del 25% e condannava l'INAIL a corrispondere alla ET la relativa rendita.
A seguito di appello dell'INAIL il Tribunale di Pisa, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda dell'assicurata. Il giudice del gravame osservava che il Pretore non aveva correttamente interpretato la consulenza tecnica medico legale nel senso che il giudice di prime cure aveva riconosciuto l'aggravamento della rendita da infortunio sul lavoro, già attribuita dall'INAIL nella misura del 16%, sulla base del ritenuto parere positivo espresso dal consulente nominato.
Detto ausiliare, invece, soprattutto nel supplemento di consulenza tecnica disposto dal Pretore aveva chiarito che l'interessamento della nona vertebra dorsale poteva attribuirsi soltanto in termini probabilistici all'infortunio sul lavoro occorso alla ET il 7 luglio 1988 allorquando, mentre essa era addetta al lavoro dei campi, per agganciare un attrezzo al trattore era stata costretta a usare una leva.
Il detto consulente, però, aveva anche affermato che la frattura della detta vertebra, sotto il profilo probabilistico, ben poteva non essere stato determinato dall'infortunio sul lavoro occorso alla lavoratrice nella sopra indicata data del 7 luglio 1988. Il Tribunale concludeva evidenziando che le due alternative di determinismo causale lasciate in vita dal consulente tecnico non esaurivano l'onere della prova incombente sulla lavoratrice. ES ET ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'assicurata censura la sentenza del Tribunale per la riduttiva interpretazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio rilevando che il giudice del gravame aveva preso le mosse dall'erroneo presupposto che fosse in discussione il nesso eziologico tra infortunio sul lavoro ad essa occorso e l'inabilità riconosciuta e per la quale essa già fruiva di una rendita per inabilità da infortunio sul lavoro. Aggiunge la ricorrente che il Tribunale non aveva, altresì, considerato che la causa violenta dell'infortunio non era stata mai contestata dall'Istituto e che, essendo in discussione il semplice aggravamento, il consulente tecnico si era espresso positivamente fondando il suo parere sulla base dei criteri probabilistici che sono tipici della medicina legale.
Nè, conclude la ET, l'accertata sussistenza dell'osteoporosi poteva escludere il denunziato aggravamento, essendo essa configurabile come una concausa preesistente inidonea ad escludere il nesso eziologico.
Il ricorso è infondato.
In tema di infortuni sul lavoro gli ulteriori effetti dipendenti da causa sopravvenute estranee a qualsiasi attività lavorativa, che abbiano modificato gli esiti di un precedente infortunio, sono indennizzabili a condizione che tali cause siano direttamente collegabili all'infortunio in quanto inserite nel processo causale come fattori determinanti l'ulteriore aggravamento del danno e non già come meri fatti occasionali, accidentali o naturali, tra i quali va annoverata la fisiologica evoluzione di una malattia, (v, Cass. 15 gennaio 1990 n. 129). Tale nesso di causalità va accertato non già attraverso una mera possibilità di ordine scientifico, meramente astratta e ipotetica, bensì attraverso un ragionevole e serio criterio, sia pure di probabilità scientifica, fondato, però, su elementi oggettivi che, pur se non del tutto rigorosi, pongano in condizione il giudice di pervenire a una certezza giudiziale.
Il Tribunale, attenendosi a tali criteri, con motivazione logica ed esauriente, sulla base della disposta consulenza tecnica, era pervenuto alla conclusione che non era stata offerta, attraverso detta consulenza, la certezza giudiziale, derivante da un serio accertamento di probabilità scientifica, che l'aggravamento denunziato dall'assicurata fosse collegabile alla infermità da essa subita in occasione dell'infortunio sul lavoro del 7 luglio 1988 ovvero alla naturale evoluzione fisiologica della preesistente osteoporosi.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo la pretesa non manifestamente infondata ne' temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001