Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
04537/0 3 * GIVE GIUDICE DI MA. 2 39 6 21-119300ISTRAZION LPE LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ONIRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G. N. 10677/ Cron. 1035 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Dott. Olindo SCHETTINO Rep. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ua.20/11/02 Rel. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente 十 SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUNDO ANTONIO, MANTEGAZZA 24, presso LUIGI GARDIN, difeso - dall'avvocato ALFREDO CAGGIULA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL EL;
intimato avverso la sentenza n. 404/99 del Giudice di pace di CASARANO, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica M --- 11 udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanna2002 1509 SCHERILLO;
-1- udito il P.M. Generale Dott. del ricorso. I Т MIIN persona del Sostituto Procuratore in Aurelio GOLIA che ha concluso rigetto -2- SVOLGIMENTO DEI PROCESSO Con citazione in data 13/3/99 NG AL convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Casarano Antonio UN per sentirlo condannare al pagamento di lire 1.932.000, oltre interessi, quale residuo corrispettive di lavori di ristrutturazione. Il convenuto. costituitosi, chiese il rigetto della domanda sostenendo di avere già pagato il dovuto sia in relazione ai patti contrattuali che in relazione ai difetti dell'opera. Istruita la causa, il Giudice di pace, con sentenza 21/12/99, accolse la domanda condannando il UN a pagare al AL la somma da questi richiesta. Contro la sentenza il UN ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE I – Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione del diritto di difesa per avere il Giudice di pace promunziato l'impugnata sentenza senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, con la conseguenza che queste erano state private della possibilità di discutere la causa. Inoltre, non era stato emesso alcun provvedimento sulle richieste istruttorie, né, in particolare, sulla richiesta del ricorrente di disporre una CTU al fine di accertare l'importo effettivo dei lavori. Col secondo motivo, integrativo, e in parte ripetitivo, del primo, si lamenta la violazione degli artt.321 c.p.c. e 62 disp.att. sostenendo che, in assenza di un provvedimento di chiusura dell'istruttoria, il Giudice di pace avrebbe dovuto pronunziarsi sulle richiesta di CTU e, quanto meno, rivolgere alle parti l'invito a precisare le conclusioni. Connesso con precedenti è il terzo motivo, col quale si lamenta 1""infondatezza nel merito" dell'impugnata sentenza per avere ritenuto tardiva la demuncia dei vizi da parte del ricorrente o provato in base alla sola prova testimoniale il prezzo dell'opera, senza considerare che questo doveva esscre stabilito in relazione al valore dei lavori, da accertare proprio con la richiesta CTU. II I tre motivi, strettamente connessi, капло esaminati congiuntamente. Nessuno di essi merita accoglimento. Risulta dagli atti che, riservatosi, all'esito della prova testimoniale, sulle richieste istruttorie delle parti, il Giudice di pace ha deciso direttamente la causa nel merito secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (causa di valore inferiore ai due milioni di lire), osservando, con l'impugnata sentenza, che mentre la domanda di pagamento proposta dal AL contro il UN risultava provata sia nell'an che nel quantum dalle deposizioni testimoniali e dalle ammissioni fatte dallo stesso UN nella comparsa di risposta risultava invece tardiva ai sensi dell'art. 2226 c.c. la denuncia dei vizi, perché effettuata dal UN solo con la comparsa di risposta. La regola di equità posta a base della decisione è chiara e logica e, come tale non è censurabile in sede di legittimità se non nei casi indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.9493/98, che nella specie non ricorrono. In particolare. non ricorre violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, peraltro solo genericamente denunciata dal ricorrente col primo motivo, in quanto l'assenza di provvedimenti istruttori e dell'invito alle parti a procisare le conclusioni trova ampia, anche se implicita, giustificazione nelle ragioni poste dal giudicante a base della regola di equità, e in particolare nell'indicazione degli elementi probatori che consentivano di definire la causa senza ulteriore istruttoria. Il primo motivo è quindi infondato. Né ricorrono le violazioni di norme processuali denunciate col secondo motivo, il quale è inammissibile, concretandosi nella riproposizione, sotto diversa rubricazione, della medesima censura contenuta nel già esaminato primo motivo. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile perché volto a sindacare, peraltro con rilievi di puro merito, la regola di equità posta a base della decisione. Consegue il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese non avendo l'altra parte svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 20 novembre 2002 fil presidente L'estensore fuo co ventoweri -wrantely IL CANCELLIERE 01 : Dott.ssa Donatella D'Anna 27 MAR. 2003 Rama IL CANCELLIERE CI