Sentenza 17 gennaio 1990
Massime • 1
La omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l'arma già denunciata ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S., integra gli estremi della contravvenzione all'art. 221 R.d. 18 giugno 1931 n. 773 in relazione all'art. 58 R.d. 6 maggio 1940 n. 635. ( Conf mass n 182212; ( Conf mass n 172594).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/1990, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 1990 |
Testo completo
6942
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 17.1.90 del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1° PENALE SENTENZA
62 Composta dagli ill.mi Sigg.: N.
Dott. Carlo Aiello Presidente
1. Dott. Vincenzo Valente Consigliere REGISTRO GENERALE
29846/89 « Lorenzo Carinci N.2.
->>>
3. Antonio La Penna در
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Giorgio TA E
->>
UFFICIO ha pronunciato la seguente studio
2000 Cet SENTENZA per diritti 1990 IL CANCELLIE. sul ricorso proposto da 1891 1
De AO RO nato il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campo-
basso emessa il 18.5.1989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Cucco
che ha concluso per sostituirsi la formula dubitativa con quella perchè il fatto non sussiste per il ca-
po c); rigetto nel resto 1
Udit i difensor
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Campobasso, con sen- tenza emessa il 18 maggio 1989, confermando la decisione del Tribunale di Larino del 3 giugno 3
1987, dichiarava De AO RO responsabile del delitto di detenzione illegale di un fucile da cac-
cia (art. 10 e 14 L. n.497/1974) e della contrav-
venzione all'art. 697 C.P. (per non aver denunzia-
to all'autorità di P.S. il trasferimento in altra sede di un fucile da caccia, precedentemente de-
nunciato), condannandolo a pena di giustizia;
as-
solveva lo stesso De AO dal reato di cui allo art. 67 della legge n.1083 del 1939 per insuffi-
cienza di prove.
Ha ricorso per Cassazione l'imputato, dedu-
cendo, con motivi contestuali alla dichiarazione di impugnazione:
a) vizio di motivazione sull'affermazione di respon-
sabilità per il delitto e sulla formula adottata per l'assoluzione;
b) violazione ed errata applicazione dell'art. 697 C.P., in quanto il fatto contestato sotto ta- le norma, doveva essere ritenuto integratore della ipotesi contravvenzionale di cui agli artt. 58 e
22¹1 del T.U. L. P.S.
-
Osserva in via preliminare, la Corte che, a seguito dell'entrata in vigore delle norme costi-
tuenti il codice di procedura penale, la formula assolutoria dubitativa
- non più prevista-deve es- 4 sere sostituita con quella ampia "perchè il fat-
to non costituisce reato".
In conseguenza, l'impugnata sentenza va an-
nullata senza rinvio sul punto, on sostituzione della nuova formula di assoluzione a quella adot-
tata dalla Corte di merito.
Nel merito, deve dichiararsi inammissibile il motivo riguardante il vizio di motivazione, per l'evidente assoluta genericità dello stesso.
Infatti, esso è stato redatto quando ancora non era nota la motivazione del provvedimento im-
pugnato e, quindi, non può che contenere asserzio-
ni ed argomentazioni adattibili a qualsiasi forma di motivazione, prive, perciò del requisito della specificità.
Quanto al secondo motivo di ricorso devesi riconoscere la fondatezza della sua deduzione.
Com' stato affermato anche dalle Sezioni
Unite di questa Suprema Corte (Sent. 24.3.1984 n.9
ric. Romano), la violazione dell'obbligo di ripe-
tere la denunzia dell'arma, in caso di trasferi-
mento della stessa, integra la violazione dello art. 22/L. T.U. L. P.S.
-
Al ricorrente, però, non può derivare alcun
* 4 tale risultato da siffatta diversa qualificazio- 5
ne del fatto, giacchè la pena irrogata (L. 100.
000 di ammenda) risulta equa anche in relazione alla nuova previsione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la impugnata sentenza nel capo concernente l'assolu-
zione per insufficienza di prove, che sostituisce
con quella "perchè il fatto non costituisce rea-
to"; qualifica il fatto sub b) come reato di cui agli artt. 58 e 221 T.U. L. P.S. e dichiara inam-
missibile, nel resto, il ricorso dell'imputato.
Roma, 17 gennaio 1990
Il Presidente
(dr. Carlo Aiello)
C.A. Il Consigliere Estensore
(dr. Vincenzo Valente)
IL CANCELLIER
IN CANCALLORIA
15 MAG 1000
IL CANCEL