CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33819 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT IV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Chiara Madia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33819 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di ON VO per il reato di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto, omettendo di chiederne il fallimento, di Green System s.r.I., della quale era amministratore. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge eccependo la nullità della sentenza perché pronunziata in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, rigettando l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale dallo stesso tempestivamente presentata. Con il secondo motivo vengono dedotti inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'eccezione processuale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata. Dagli atti — e da quanto ammesso dallo stesso ricorrente - risulta che il giudizio d'appello si è tenuto con trattazione scritta, non avendo il difensore dell'imputato richiesto procedersi a quella orale ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020 e successive modifiche, limitandosi a instare per il rinvio dell'udienza deducendo legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale. Va allora ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, solo in caso di tempestiva presentazione della richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato si procede con il rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa, poiché qualora il suddetto giudizio si svolga con contraddittorio cartolare, per l'assenza della suddetta richiesta, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400; Sez. 3, Sentenza n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415). Del tutto legittimamente la Corte territoriale non ha dunque preso in considerazione l'istanza di rinvio, provvedendo a decidere l'appello. i 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, proponendo censure generiche e in fatto, tese ad una rivalutazione del merito del motivato diniego da parte del giudice dell'appello delle attenuanti generiche. In particolare è del tutto inconferente l'obiezione per cui la Corte territoriale non avrebbe considerato sul punto le doglianze formulate al fine di escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, posto che una volta respinte le stesse — con motivazione non contestata con il ricorso - ovviamente delle medesime non poteva tenersi conto ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Chiara Madia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33819 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di ON VO per il reato di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto, omettendo di chiederne il fallimento, di Green System s.r.I., della quale era amministratore. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge eccependo la nullità della sentenza perché pronunziata in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, rigettando l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale dallo stesso tempestivamente presentata. Con il secondo motivo vengono dedotti inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'eccezione processuale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata. Dagli atti — e da quanto ammesso dallo stesso ricorrente - risulta che il giudizio d'appello si è tenuto con trattazione scritta, non avendo il difensore dell'imputato richiesto procedersi a quella orale ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020 e successive modifiche, limitandosi a instare per il rinvio dell'udienza deducendo legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale. Va allora ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, solo in caso di tempestiva presentazione della richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato si procede con il rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa, poiché qualora il suddetto giudizio si svolga con contraddittorio cartolare, per l'assenza della suddetta richiesta, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400; Sez. 3, Sentenza n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415). Del tutto legittimamente la Corte territoriale non ha dunque preso in considerazione l'istanza di rinvio, provvedendo a decidere l'appello. i 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, proponendo censure generiche e in fatto, tese ad una rivalutazione del merito del motivato diniego da parte del giudice dell'appello delle attenuanti generiche. In particolare è del tutto inconferente l'obiezione per cui la Corte territoriale non avrebbe considerato sul punto le doglianze formulate al fine di escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, posto che una volta respinte le stesse — con motivazione non contestata con il ricorso - ovviamente delle medesime non poteva tenersi conto ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/5/2023