Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
E A 6 ee I N 8 5 R 9 O . 1 I A / N Z 4 T - / A 05776 /02 6 U R B REPUBBLICA ITALIANA 2 B T . . I S L I R . L R Þ G . A T E . D R B L A E A A T D I CORTESU REMA DI CASSAZIONE D I 1 R Oggetto S 3 E E 1 N E T T . S SEZIONE TRIBUTARIA N Tributaria N I A E A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente R.G.N. 11107/98 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 17095 Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino FICO Consigliere- C.C. ▸ FALCONE Consigliere - Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IO EL, RE UG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo .studio dell'avvocato COZZI ARILLA, difesi dall'avvocato BALDASSINI ROCCO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 130/97 della Commissione 553 tributaria regionale di ROMA, depositata il 18/05/97; -1- 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; udito per il ricorrente, l'Avvocato BALDASSINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARID che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO D'OR MA e OF Ugo, residenti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, hanno detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuerte la cartella di pagamento (n. 3011954) per la maggior somma. I contribuenti hanno proposto ricorso vittoriosamente in primo grado, ma poi la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ricorrono dinanzi a questa Corte i contribuenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 972, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a - pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile a fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di -- cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il principio di diritto affermato implica la illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata in violazione di tale principio e, quindi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non occorre procedere ad alcun rinvio per la decisione di merito. Tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi, stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'iscrizione a ruolo effettuat:a in violazione del principio di diritto affermato. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002. Il Consiglier estensore Il Presidente (dr. Antonio Herone) (dr. Giulio Graziadei) Ли IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC E 6 N 8 O 9 I 1 Z / S 4 A / . R 6 N T 2 A S . I T R . R G D P E . A L R D L T L A A U E . D B D B I I A E S R T N A T T I E 1 N S R 3 E I 1 E S A . E T N A M