Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata prevista dall'art. 54, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non una sola parte della stessa, in quanto la citata disposizione fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 41347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41347 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2686
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20001/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 8 aprile 2009 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nei confronti di:
FI IU, nato a [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, rilevato che IU FI era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 27 settembre 2004, per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie in danno dell'assistente di Polizia penitenziaria OI RD commessi il 9 febbraio 2003 nel corso dell'esecuzione della pena (di anni ventisei e mesi uno di reclusione, con decorso dal 7 novembre 1994, per i delitti di omicidio doloso e detenzione illegale di armi comuni da sparo) e successivamente alla concessione del beneficio della liberazione anticipata (detrazioni di 450 giorni per il periodo 7 novembre 1994 - 7 novembre 1999 e di 180 giorni per il periodo 7 novembre 1999 - 7 novembre 2001, concesse con ordinanze 16 febbraio 2000 del Tribunale di sorveglianza di Catania e 21 novembre 2001 del Tribunale di sorveglianza di Torino), revocava il beneficio (detrazione di 180 giorni) accordato con il secondo dei citati provvedimento.
Osservava il Tribunale che era da considerarsi "conforme a giustizia" la revoca soltanto di parte delle detrazioni concesse in quanto:
- per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie il FI aveva riportato condanna ad un anno di reclusione (dal 10 novembre 2007 era stato ammesso al regime di semilibertà, esteso il 10 dicembre 2008 anche a detto ultimo titolo esecutivo);
- a causa della condanna il Tribunale di sorveglianza di Alessandria aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata per il periodo 7 novembre 2001 - 7 maggio 2003;
- la revoca della detrazione di 450 giorni concessa con la menzionata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania avrebbe determinato il ripristino di porzione di pena ascrivibile al delitto di omicidio volontario e la "ingiustificata regressione del trattamento", atteso che per detto reato l'ammissione al regime di semilibertà è consentita soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, chiedendone l'annullamento.
Deduce la violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma 3, nonché l'intrinseca illogicità dell'ordinanza impugnata,
rilevando che se la condanna per delitti dolosi commessi nel corso dell'esecuzione della pena è sintomatica di non partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (e tale è stata ritenuta dal Tribunale di sorveglianza) è inevitabile che la revoca riguardi tutte le detrazioni di pena già accordate, essendo venuto meno il presupposto delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come si è visto, il Tribunale, rifacendosi ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 maggio 1995, n. 186, ha ancorato la revoca della liberazione anticipata non al fatto in sè dell'intervenuta condanna, ma alla ritenuta incompatibilità della concreta condotta tenuta del soggetto (in relazione alla condanna subita) con il mantenimento del beneficio.
Sulla base di tale presupposto, peraltro, non poteva il Tribunale procedere ad una revoca soltanto parziale della liberazione anticipata. Come questa Corte ha più volte avuto di affermare (cfr. ex plurimis, Cass. 1^ 18 ottobre 2001, Cambareri, RV 220146; Cass. 1^ 24 maggio 1994, Tozzi, RV 198343), la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata prevista per effetto di condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non certo una sola parte della stessa (come, ad esempio, il semestre in cui è stato posto in essere il delitto suddetto):
ciò in quanto la citata L. n. 354 del 1975, art. 54 fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di 45 giorni da accordare per effetto della liberazione anticipata concessa.
D'altro canto, la condanna per una condotta dolosa di penale rilevanza, tenuta nel corso dell'esecuzione della pena e ritenuta incompatibile con il mantenimento della misura premiale, costituisce inequivoca espressione del venir meno della responsabile partecipazione del condannato nell'opera di rieducazione che aveva indotto il Tribunale di sorveglianza ad accordargli fiducia ed a concedergli il premio, destinato appunto a stimolarne la partecipazione.
La misura va, pertanto, necessariamente revocata nella sua interezza.
4. La decisione impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009