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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2023, n. 13548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13548 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO GROUP SPA avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13548 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 26.07.2022, il tribunale del riesame di GI ha rigettato l'appello cautelare reale proposto ex art. 322-bis, c.p.p., avverso il provvedimento con cui, in data 24.06.2022, il GIP/tribunale di GI rigettava l'istanza di disse- questro dell'area oggetto di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321, co.
3-bis, c.p.p. effettuato dalla PG in data 3.06.2022, area nella disponibilità della società CIRILLO GROUP S.p.A. in forza di un contratto di locazione finanziaria del 22.02.2019 con la MPS Leasing & Factoring S.p.A., procedendosi per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies, c.p., attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, co. 1, c.p.p. nella parte in cui il tribunale del riesame, igno- rando del tutto il dato testuale o il contenuto del parere del PM, richiamato dal GIP in motivazione, ha ritenuto sussistente il periculum in mora necessario per la per- manenza del vincolo cautelare, nonostante le esigenze prospettate siano eminen- temente probatorie/investigative, anzitutto l'identificazione degli autori dell'ille- cito, senza peraltro considerare che la delega richiamata risulti già evasa con l'an- notazione di PG n. 21/2022. In sintesi, dopo aver richiamato il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata (pag. 8) in cui i giudici del riesame rilevano che il GIP, nel condividere le motivazioni espresse nel parere negativo del PM che avrebbe espresso finalità "preventive", indicandole nella necessità di prevenire il rischio di reiterazione del reato e, segnatamente di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti proprio per evitare che questi, restando non identificati, possano reiterare analo- ghe condotte criminose, la difesa del ricorrente sostiene la genericità ed inidoneità della mera affermazione del rischio di reiterazione dell'illecito senza argomenti a sostegno, atteso che le esigenze prospettate a sostegno del parere negativo del PM avrebbero valenza investigativa (ossia, identificazione degli autori degli scari- chi;
necessità di espletare l'attività di indagine oggetto della delega 14.06.2022), e non preventiva né impeditiva. Il vincolo cautelare, pertanto, sarebbe stato man- tenuto per ragioni e finalità tutt'altro che preventive, con conseguente apparenza della motivazione e violazione del comma 1 dell'art. 321, c.p.p. anche alla luce del fatto che le attività delegate sarebbero già state compiute in quanto compendiate 2 91( nell'annotazione di PG n. 21/22 in atti versata, e che non avrebbero portato all'identificazione di alcun responsabile. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p., per aver ritenuto che la moti- vazione dell'ordinanza di rigetto del GIP non fosse meramente apparente nono- stante il rinvio al parere del PM, che, da un lato, si sarebbe risolto nella mera affermazione della sussistenza del rischio di reiterazione del reato e, dall'altro, avrebbe fatto rinvio ad una delega di indagine 14.06.2022, il cui contenuto non era conosciuto all'istante né tantomeno conoscibile in mancanza della rigettata impugnazione. In sintesi, premesso che con l'istanza di riesame non si era censurata l'astratta possibilità di motivare per relationem il provvedimento impugnato richia- mando il parere del PM, quanto, piuttosto, la circostanza che l'ordinanza avesse fatto rinvio alla motivazione di un documento ignoto, di cui si richiamava solo la data ma non il contenuto, costituito dalla delega di indagine 14.06.2022, si con- testa la decisione del tribunale che avrebbe rigettato l'eccezione difensiva sul punto ritenendo trattarsi di atti a disposizione delle parti in quanto atto riversato sia al GIP che al tribunale del riesame, atteso che i giudici del riesame avrebbero trascurato di considerare che la conoscenza di tale atto era stata resa possibile solo dopo la presentazione dell'appello cautelare reale, essendo il procedimento in fase di indagini preliminari. Richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte, la difesa sostiene non esservi dubbio sulla circostanza che l'aver fatto rinvio ad un atto ignoto all'istante abbia inficiato il provvedimento impugnato, con conseguente violazione dell'art. 125, co. 3, c.p.p., in quanto manchevole di un'effettiva moti- vazione da cui l'interessato potesse ricavare e conoscere le ragioni del rigetto così da apprestare le proprie difese. Sul punto, non convincerebbe il rilievo del tribu- nale che, pur contestando che il GIP avrebbe rinviato al parere del PM, quest'ul- timo avrebbe ben esplicitato l'esigenza cautelare, ossia la necessità di prevenire il rischio di reiterazione del reato e di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti, che, se rimasti non identificati, potrebbero reiterare analoghe condotte cri- minose. Si tratterebbe, secondo la difesa, di una riproposizione dell'apodittico pa- rere del PM, che non spiegherebbe le ragioni per le quali detto rischio esisterebbe e permarrebbe, soprattutto anche dopo la restituzione del bene alla società, alla luce di quanto argomentato nell'istanza. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 322-bis, e 125, c.p.p., per aver il tribunale del riesame 3 of fornito una motivazione meramente apparente sulla permanenza del periculum in mora senza confrontarsi con le doglianze prospettate nell'appello, tese a dimo- strare come le esigenze prospettate dal PM nel suo parere a giustificazione del rigetto fossero già state assolte, donde la restituzione all'avente diritto farebbe venir meno qualsiasi rischio di reiterazione e/o di aggravamento del reato, soprat- tutto attraverso il ripristino dei sistemi di esclusione violati dagli ignoti autori dell'il- lecito, essendo comunque l'estensione del vincolo in ogni caso eccessiva rispetto alle reali esigenze di cautela. Richiamato sul punto il principio, corretto, con cui il tribunale giustifica l'adozione del sequestro impeditivo anche nei confronti del terzo estraneo al reato in buona fede, la difesa del ricorrente evidenzia tuttavia come nell'atto di appello erano state dedotte una serie di eccezioni su cui il tribunale del riesame non avrebbe motivato, con cui si insisteva: a) sull'inidoneità del sequestro innpeditivo attese le vicissitudini successive all'applicazione del vincolo, tra cui l'incendio che aveva portato alla distruzione dei rifiuti sequestrati;
b) sulla superfluità del vincolo in quanto, con la restituzione all'avente diritto, sarebbe stato possibile ripristinare i sistemi di esclusione infranti dagli autori ignoti del reato e ripristinare anche lo stato dei luoghi con rimozione dei residui rifiuti e pulizia/bonifica dell'area; c) sul fatto che, ancora, il sequestro anziché prevenire o aggravare le conseguenze del reato, avrebbe provocato un danno alla società che viene ad essere privata del bene dalla stessa utilizzato per le sue attività ordinarie che non hanno nulla a che fare con la gestione dei rifiuti, occupandosi di produzione e confezionamento di conserve alimentari;
d) sul fatto, infine, che la misura applicata era da considerarsi abnorme anche in termini di estensione in conseguenza dell'intervenuta distru- zione dei rifiuti abbandonati per autocombustione e dell'allocazione degli stessi nell'area retrostante l'opificio utilizzato dalla ricorrente per le movimentazioni ed il deposito dei prodotti dalla stessa commercializzati. Su tali punti non sarebbe dato cogliere dalla lettura del provvedimento impugnato alcuna motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento dell'or- dinanza impugnata con rinvio al tribunale del riesame. In particolare, secondo il PG, l'ordinanza impugnata non ha motivato con- cretamente sulla sussistenza (o permanenza) del periculum in mora, limitandosi a richiamare una astratta "necessità di prevenire il rischio di reiterazione del reato", senza tuttavia chiarire quali siano gli elementi sulla base dei quali fondare un pe- ricolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevola- zione della commissione di altri reati in caso di libera disponibilità del bene. Nella 4 specie, infatti, l'area - interessata dall'abbandono dei rifiuti soltanto in una por- zione circoscritta - è nella disponibilità della società ricorrente, ed è utilizzata per la lecita attività di impresa ivi esercitata, sicché non è destinata funzionalmente alla agevolazione di reati di abbandono di rifiuti (a prescindere, in questa sede, dalla qualificazione contravvenzionale o delittuosa attribuita dall'A.G. procedente). Né, del resto, le esigenze di identificazione degli autori del reato, ignoti, possono integrare le finalità preventive che devono fondare un sequestro c.d. innpeditivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni dell'approdo cui è pervenuta que- sta Corte è utile un seppur sintetico inquadramento della vicenda. 3. In data 03.06.2022, su segnalazione pervenuta presso il Comando di Polizia Municipale di Cerignola, personale di quell'Ufficio ha effettuato un sopral- luogo presso l'area recintata, ubicata alla Contrada San Martina e San Marco, in agro di Cerignola, con accesso dalla S.P. 95 (ex S.P. 98), cadente sul foglio di mappa 275, particella 7, di mq. 12974, accertando lo scarico e abbandono di circa 50 ecoballe di rifiuti misti compattati, nella parte di corte retrostante il capannone di muratura e prospiciente la via Tiro a segno. Gli operanti accertavano altresì che i dispositivi di chiusura dei due cancelli carrabili, ubicati sulla S.P. 95 risultavano manomessi e che l'area recintata in questione (ex opificio con annessa corte di pertinenza) è nella disponibilità dell'impresa RI Group S.p.A., in forza di con- tratto di locazione finanziaria stipulato in data 22.02.2019 con la MPS Leasing & Factoring S.p.A. Alle attività di sopralluogo assistitiva, previo invito telefonico, an- che RI TO, legale rappresentante e amministratore unico della predetta società conduttrice. L'area veniva dunque sottoposta a sequestro preventivo d'ur- genza dalla Polizia Municipale e veniva affidata in custodia giudiziaria, su indica- zione dello stesso RI TO, al dipendente D'LE LA. Su richiesta del P.M. del 04.06.2022, il sequestro è stato poi convalidato in data 09.06.2022 dal G.I.P. presso il IBunale di GI, che ha contestualmente emesso decreto di sequestro preventivo. Gli elementi emersi dall'attività investigativa, nella prospettiva accusatoria, hanno consentito di ipotizzare, a carico di ignoti, il delitto di cui all'art. 256 D.Igs. 5 n. 152/2006 ("Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"), successivamente ri- qualificato dal P.M. in quello di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. ("Attività organiz- zate per il traffico illecito di rifiuti"). 3.1. Con provvedimento poi impugnato, emesso in data 24.06.2022, il G.I.P. del IBunale di GI ha rigettato la richiesta di dissequestro dell'area avanzata in data 17.06.2022 nell'interesse della RI Group S.p.A., terza estra- nea al procedimento penale in epigrafe, ma interessata, in quanto conduttrice, alla restituzione in proprio favore della predetta area. A sostegno del provvedimento di rigetto, il G.I.P. riteneva di condividere integralmente le motivazioni del parere espresso dal P.M. il quale a sua volta ha manifestato parere contrario al disseque- stro e alla restituzione dell'area, atteso che, "al fine di prevenire il rischio di reite- razione del reato e, segnatamente, di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti, appare indispensabile svolgere le attività di cui alla delega del 14.06.2022, che impongono la permanenza del vincolo reale". 3.2. Avverso tale provvedimento di rigetto, veniva proposto rituale e tem- pestivo appello ex art. 322-bis c.p.p. nell'interesse della RI Group S.p.A., in persona del legale rappresentante e amministratore unico RI TO, chie- dendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione dell'area sot- toposta a sequestro alla società. L'appellante eccepiva, in via preliminare, la decorrenza dei termini ex art. 321, comma 3-bis e 3-ter, c.p.p. in mancanza di convalida della misura, in parti- colare non essendo mai stato notificato alla RI Group S.p.A., né al suo legale rappresentante e amministratore unico RI TO l'ordinanza di convalida ex art. 321, comma 3-ter, c.p.p. del sequestro preventivo d'urgenza effettuato dalla P.G. in data 03.06.2022 (peraltro nemmeno essendo rispettati i termini di cui all'art. 321, comma 3-bis, c.p.p. per la trasmissione del verbale al P.M. o, comun- que, per la richiesta di quest'ultimo della convalida al G.I.P.). Con secondo motivo di gravame, poi, l'appellante censurava il difetto di motivazione, o apparenza della motivazione per relationem contenuta nel provve- dimento di rigetto del G.I.P., laddove si limita a richiamare e condividere le moti- vazioni espresse nel parere negativo del P.M. Con terzo motivo di appello, l'istante censurava poi l'insussistenza del pe- riculum in mora, sostenendo che il G.I.P. si è limitato a condividere il parere con- trario del P.M., il quale a sua volta si è limitato a condividere il parere contrario del P.M., il quale a sua volta si è limitato ad affermare apoditticamente che la 6 permanenza del vincolo sarebbe imposta al fine di prevenire il rischio di reitera- zione del reato e, segnatamente, di identificare gli autori degli illeciti abbandoni dei rifiuti, per poi richiamare la delega di indagine del 14.06.2022. Con quarto motivo di gravame, infine, l'appellante censurava l'abnormità del vincolo apposto, evidenziando che le esigenze (asseritamente probatorie e non preventive) sottese alla misura reale in atto potrebbero ben essere soddisfatte limitando il vincolo ai soli rifiuti, previa dislocazione degli stessi in un'area delimi- tata e messa in sicurezza al fine di consentire il libero godimento dei restanti beni (opificio, piazzale e area sgombri) alla legittima usuaria RI Group S.p.A., e ciò a maggior ragione in conseguenza dell'autocombustione delle eco balle occorsa in data 30.06.2022. Si chiedeva, in sintesi, la declaratoria di perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, c.p.p. e, in ogni caso, che fosse disposto l'annul- lamento del provvedimento impugnato con l'immediato dissequestro e restituzione dell'immobile in vinculis o, in subordine, dei soli beni immobili, con riduzione del sequestro ai soli rifiuti, previa dislocazione degli stessi in area circoscritta. All'udienza camerale del 26.07.2022, la difesa esplicava poi un ulteriore motivo non esplicitato nell'atto di impugnazione, eccependo l'incompetenza funzionale del G.I.P. del IBunale di GI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 328, comma 1-bis e 51 comma 3-bis c.p.p. 3.3. In data 26.07.2022, all'esito della citata udienza camerale, il IBunale ordinario di GI, Sezione Feriale, respingeva il gravame e, per l'effetto, confer- mava il provvedimento impugnato. Quanto al primo motivo, si evidenziava come nel caso di specie tutti i ter- mini previsti dall'art. 321 comma 1-bis e 3-ter c.p.p. fossero stati rispettati, sicché il sequestro risulta pienamente efficace, ancorché notificato tardivamente alla so- cietà appellante. Con riferimento alla censura relativa alla asserita incompetenza funzionale del G.I.P. del IBunale di GI, premesso che nel giudizio di appello cautelare non trova applicazione la regola della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, ma che comunque l'incompetenza funzionale o per materia può essere rilevata anche d'ufficio, anche questa censura risultava infondata poiché, nel caso di specie, non essendovi stata alcuna formale dichiarazione di incompetenza da parte del G.I.P. di GI, bensì semplicemente la trasmissione di atti per compe- tenza dalla Procura di GI a quella di Bari, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 27 c.p.p., con conseguente perdurante efficacia del sequestro. 7 4"7 Quanto alla censura relativa al difetto o apparenza di motivazione conte- nuta nel provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro emessa dal G.I.P. in data 24.06.2022, anche in questo caso la censura appariva infondata in quanto tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato ed in esso richiamati erano stati versati al G.I.P. e al IBunale di GI, trattandosi dunque di atti a disposizione delle parti che, pertanto, sono state poste nella condizione di cono- scere ed interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli elementi fondanti il provvedimento di rigetto (invero l'ordinanza di rigetto del G.I.P. rinvia integral- mente alle motivazioni espresse nel parere contrario del P.M., questi ha ben espli- citato la necessità di permanenza del vincolo, ancorandola alla necessità di preve- nire il rischio di reiterazione del reato e di identificare gli autori degli illeciti abban- doni di rifiuti, i quali, finché restano non identificati, potrebbero reiterare analoghe condotte criminose). Quanto alle censure relative alla insussistenza del periculum in mora e alla abnormità del vincolo, anch'esse devono essere respinte: nel caso di specie, l'ap- pellante non contesta né il fumus commissi delicti né il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato, deducendo invece soltanto l'estraneità al reato della società conduttrice dell'area in vinculis rispetto all'uso criminoso fat- tone da terzi (in particolare, erroneamente asserendosi che la P.G. operante avrebbe riscontrato come l'attività illecita di abbandono dei rifiuti fosse stata rea- lizzata il 02.06.2022 da ignoti che si sarebbero abusivamente introdotti nell'area oggi sequestrata, forzandone e manomettendone i cancelli d'accesso). Più in generale, sul profilo cautelare, si evidenziava come la restituzione dell'area in vinculis alla RI Group S.p.A. sia oggettivamente idonea a concre- tizzare il pericolo di aggravamento del reato e/o di protrazione delle sue conse- guenze derivante dalla libera disponibilità e dall'uso della stessa anche da parte di terzi estranei, concretamente incidente sull'incolumità pubblica e le condizioni igie- nico-sanitarie. 4. Tanto premesso, può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso. 5. Parzialmente invertendo l'ordine dell'esame dei motivi illustrati, è possi- bile muovere dal secondo motivo che si appalesa privo di pregio. Ed invero, anzitutto, non risulta fondata la doglianza relativa alla presunta illegittimità del rinvio per relationem all'atto di delega d'indagine del 14.06.2022. Sul punto, i giudici del riesame motivano adeguatamente evidenziando come gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata ed in esso richiamati o riportati 8 sono stati trasmessi al G.I.P. ed al IBunale del riesame e che, dunque, si trattava di atti a disposizione delle parti, poste perciò nelle condizioni di conoscere ed in- terloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli elementi fondanti il provve- dimento di rigetto. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato al riguardo che è legittima la motivazione per relationem anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del Pubblico Ministero, ma di un'altra parte, purché i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa (prin- cipio, si noti, affermato in una fattispecie in cui il decreto del Pubblico Ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente cono- scibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di ap- pello dinanzi al tribunale del riesame: Sez. 5, n. 14738 del 27/02/2002 - dep. 18/04/2002, Veneruso A. e altri, Rv. 221324 - 01). Si tenga inoltre conto che è orientamento consolidato quello per cui la motivazione 'per relationem' di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferi- mento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del prov- vedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia cono- sciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664 - 01, in una fattispecie concernente provvedimenti di autoriz- zazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizza- zioni, in relazione ai quali la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre riter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge). Nel caso qui in esame non rileva, dunque, la circostanza, pur dedotta dal ricorrente, per la quale detti atti (segnatamente, l'atto di delega d'indagine del 14.06.2022) erano stati resi conoscibili solo dopo la presentazione dell'istanza di riesame. 9 6. Fondato è invece il primo motivo. Ed invero, i giudici del riesame ritengono che il provvedimento impugnato, che richiama il parere contrario del P.M., "esprimesse finalità preventive e non di natura investigativa, rappresentate dalla necessità di prevenire il rischio di reite- razione del reato e, segnatamente, di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti, proprio per evitare che questi, restando non identificati, potessero reite- rare analoghe condotte criminose" (pag. 8 ordinanza IB. Riesame GI). Sul punto, sono da condividersi i rilievi svolti nella requisitoria scritta del P.G., che, in particolare, evidenzia come il provvedimento impugnato non chiarisce quali siano gli elementi sulla base dei quali fondare un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati in caso di libera disponibilità del bene. Come, infatti, bene evidenziato in requisitoria, l'area - interessata dall'abbandono dei rifiuti soltanto in una por- zione circoscritta - è nella disponibilità della società ricorrente ed è utilizzata per la lecita attività di impresa ivi esercitata, sicché non è destinata funzionalmente alla agevolazione del reato di abbandono di rifiuti o del delitto ipotizzato dal P.M. Coglie, peraltro, nel segno la doglianza del ricorrente, come del resto pun- tualizza anche il P.G. nella sua requisitoria scritta, atteso che le esigenze di iden- tificazione degli autori del reato, allo stato attuale ignoti, non possono integrare le finalità preventive che devono fondare un sequestro c.d. impeditivo. 7. Analogamente risulta fondato il terzo motivo, fondato sull'insussistenza del periculum in mora. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di sequestro pre- ventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delit- tuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (per cui si veda anche Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016 - dep. 09/11/2016, Rv. 268172 - 01, in una fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società scontataria di effetti cambiari, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di tali titoli, emessi dalla vittima di una presunta truffa in favore dell'indagato ed oggetto di successivo contratto di sconto, rilevando che era stata omessa ogni valutazione in ordine al periculum in mora e alla buona fede della società scontataria;
conformi anche Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015 - dep. 10 24/07/2015, Catgiu, Rv. 264524 - 01 e Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014 - dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259131 - 01). 7.1. Tanto premesso, l'ordinanza del IBunale di GI non è scevra dai vizi denunciati nel ricorso per cassazione, in particolare in punto di periculum in mora. Difatti, a pag. 8 dell'ordinanza IB. GI si rammenta come "l'appellante non contesta né il fumus commissi delicti, né il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato, deducendo invece soltanto l'estraneità al reato della società conduttrice dell'area in vinculis rispetto all'uso criminoso fattone da terzi (in particolare, erroneamente asserendosi che la P.G. operante avrebbe ri- scontrato come l'attività illecita di abbandono dei rifiuti fosse stata realizzata il 02.06.2022 da ignoti che si sarebbero abusivamente introdotti nell'area oggi se- questrata, forzandone e manomettendone i cancelli d'accesso)". Più in generale, però, il Collegio di riesame pugliese motiva in modo appa- rente, soprattutto sul profilo cautelare, quando afferma che "la restituzione dell'area in vinculis alla RI Group S.p.A. sia oggettivamente idonea a concre- tizzare il pericolo di aggravamento del reato e/o di protrazione delle sue conse- guenze derivante dalla libera disponibilità e dall'uso della stessa anche da parte di terzi estranei, concretamente incidente sull'incolumità pubblica e le condizioni igie- nico-sanitarie" (pag. 8 ordinanza IB. GI). Si deve, dunque, concludere per una positiva valutazione anche dell'ultimo motivo di ricorso, che deve ritenersi fondato alla luce delle argomentazioni svilup- pate dal difensore in sede di riesame, ove si faceva riferimento (i) alla necessità di individuazione delle ragioni per le quali, ove restituita al terzo estraneo, l'area sotto sequestro continui ad essere ricettacolo abusivo di rifiuti;
(ii) alla necessaria indicazione delle ragioni per le quali il ripristino dei sistemi di esclusione da parte della società conduttrice l'area in questione non sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di reiterazione degli abbandoni di rifiuti o di aggravamento del reato;
(iii) alla altresì necessaria indicazione delle ragioni del mantenimento del vincolo su tutta l'area in sequestro, anziché sulla porzione di area interessata dall'abbandono. Tali censure sono rimaste senza alcuna risposta da parte dei Giudici del riesame, pur in presenza di un obbligo motivazionale che imponeva di enucleare chiaramente ed esplicitamente le ragioni per cui ritenere attuali e sussistenti i presupposti della misura cautelare reale odiernamente oggetto di impugnazione di fronte alla Suprema Corte. 11 8. L'impugnata ordinanza dev'essere pertanto annullata, con rinvio al tri- bunale della cautela che, in sede di rinvio, si uniformerà ai predetti principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al IBunale di GI competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 20 dicembre 2022 Il Co gli ere stensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13548 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 26.07.2022, il tribunale del riesame di GI ha rigettato l'appello cautelare reale proposto ex art. 322-bis, c.p.p., avverso il provvedimento con cui, in data 24.06.2022, il GIP/tribunale di GI rigettava l'istanza di disse- questro dell'area oggetto di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321, co.
3-bis, c.p.p. effettuato dalla PG in data 3.06.2022, area nella disponibilità della società CIRILLO GROUP S.p.A. in forza di un contratto di locazione finanziaria del 22.02.2019 con la MPS Leasing & Factoring S.p.A., procedendosi per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies, c.p., attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, co. 1, c.p.p. nella parte in cui il tribunale del riesame, igno- rando del tutto il dato testuale o il contenuto del parere del PM, richiamato dal GIP in motivazione, ha ritenuto sussistente il periculum in mora necessario per la per- manenza del vincolo cautelare, nonostante le esigenze prospettate siano eminen- temente probatorie/investigative, anzitutto l'identificazione degli autori dell'ille- cito, senza peraltro considerare che la delega richiamata risulti già evasa con l'an- notazione di PG n. 21/2022. In sintesi, dopo aver richiamato il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata (pag. 8) in cui i giudici del riesame rilevano che il GIP, nel condividere le motivazioni espresse nel parere negativo del PM che avrebbe espresso finalità "preventive", indicandole nella necessità di prevenire il rischio di reiterazione del reato e, segnatamente di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti proprio per evitare che questi, restando non identificati, possano reiterare analo- ghe condotte criminose, la difesa del ricorrente sostiene la genericità ed inidoneità della mera affermazione del rischio di reiterazione dell'illecito senza argomenti a sostegno, atteso che le esigenze prospettate a sostegno del parere negativo del PM avrebbero valenza investigativa (ossia, identificazione degli autori degli scari- chi;
necessità di espletare l'attività di indagine oggetto della delega 14.06.2022), e non preventiva né impeditiva. Il vincolo cautelare, pertanto, sarebbe stato man- tenuto per ragioni e finalità tutt'altro che preventive, con conseguente apparenza della motivazione e violazione del comma 1 dell'art. 321, c.p.p. anche alla luce del fatto che le attività delegate sarebbero già state compiute in quanto compendiate 2 91( nell'annotazione di PG n. 21/22 in atti versata, e che non avrebbero portato all'identificazione di alcun responsabile. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p., per aver ritenuto che la moti- vazione dell'ordinanza di rigetto del GIP non fosse meramente apparente nono- stante il rinvio al parere del PM, che, da un lato, si sarebbe risolto nella mera affermazione della sussistenza del rischio di reiterazione del reato e, dall'altro, avrebbe fatto rinvio ad una delega di indagine 14.06.2022, il cui contenuto non era conosciuto all'istante né tantomeno conoscibile in mancanza della rigettata impugnazione. In sintesi, premesso che con l'istanza di riesame non si era censurata l'astratta possibilità di motivare per relationem il provvedimento impugnato richia- mando il parere del PM, quanto, piuttosto, la circostanza che l'ordinanza avesse fatto rinvio alla motivazione di un documento ignoto, di cui si richiamava solo la data ma non il contenuto, costituito dalla delega di indagine 14.06.2022, si con- testa la decisione del tribunale che avrebbe rigettato l'eccezione difensiva sul punto ritenendo trattarsi di atti a disposizione delle parti in quanto atto riversato sia al GIP che al tribunale del riesame, atteso che i giudici del riesame avrebbero trascurato di considerare che la conoscenza di tale atto era stata resa possibile solo dopo la presentazione dell'appello cautelare reale, essendo il procedimento in fase di indagini preliminari. Richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte, la difesa sostiene non esservi dubbio sulla circostanza che l'aver fatto rinvio ad un atto ignoto all'istante abbia inficiato il provvedimento impugnato, con conseguente violazione dell'art. 125, co. 3, c.p.p., in quanto manchevole di un'effettiva moti- vazione da cui l'interessato potesse ricavare e conoscere le ragioni del rigetto così da apprestare le proprie difese. Sul punto, non convincerebbe il rilievo del tribu- nale che, pur contestando che il GIP avrebbe rinviato al parere del PM, quest'ul- timo avrebbe ben esplicitato l'esigenza cautelare, ossia la necessità di prevenire il rischio di reiterazione del reato e di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti, che, se rimasti non identificati, potrebbero reiterare analoghe condotte cri- minose. Si tratterebbe, secondo la difesa, di una riproposizione dell'apodittico pa- rere del PM, che non spiegherebbe le ragioni per le quali detto rischio esisterebbe e permarrebbe, soprattutto anche dopo la restituzione del bene alla società, alla luce di quanto argomentato nell'istanza. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 322-bis, e 125, c.p.p., per aver il tribunale del riesame 3 of fornito una motivazione meramente apparente sulla permanenza del periculum in mora senza confrontarsi con le doglianze prospettate nell'appello, tese a dimo- strare come le esigenze prospettate dal PM nel suo parere a giustificazione del rigetto fossero già state assolte, donde la restituzione all'avente diritto farebbe venir meno qualsiasi rischio di reiterazione e/o di aggravamento del reato, soprat- tutto attraverso il ripristino dei sistemi di esclusione violati dagli ignoti autori dell'il- lecito, essendo comunque l'estensione del vincolo in ogni caso eccessiva rispetto alle reali esigenze di cautela. Richiamato sul punto il principio, corretto, con cui il tribunale giustifica l'adozione del sequestro impeditivo anche nei confronti del terzo estraneo al reato in buona fede, la difesa del ricorrente evidenzia tuttavia come nell'atto di appello erano state dedotte una serie di eccezioni su cui il tribunale del riesame non avrebbe motivato, con cui si insisteva: a) sull'inidoneità del sequestro innpeditivo attese le vicissitudini successive all'applicazione del vincolo, tra cui l'incendio che aveva portato alla distruzione dei rifiuti sequestrati;
b) sulla superfluità del vincolo in quanto, con la restituzione all'avente diritto, sarebbe stato possibile ripristinare i sistemi di esclusione infranti dagli autori ignoti del reato e ripristinare anche lo stato dei luoghi con rimozione dei residui rifiuti e pulizia/bonifica dell'area; c) sul fatto che, ancora, il sequestro anziché prevenire o aggravare le conseguenze del reato, avrebbe provocato un danno alla società che viene ad essere privata del bene dalla stessa utilizzato per le sue attività ordinarie che non hanno nulla a che fare con la gestione dei rifiuti, occupandosi di produzione e confezionamento di conserve alimentari;
d) sul fatto, infine, che la misura applicata era da considerarsi abnorme anche in termini di estensione in conseguenza dell'intervenuta distru- zione dei rifiuti abbandonati per autocombustione e dell'allocazione degli stessi nell'area retrostante l'opificio utilizzato dalla ricorrente per le movimentazioni ed il deposito dei prodotti dalla stessa commercializzati. Su tali punti non sarebbe dato cogliere dalla lettura del provvedimento impugnato alcuna motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento dell'or- dinanza impugnata con rinvio al tribunale del riesame. In particolare, secondo il PG, l'ordinanza impugnata non ha motivato con- cretamente sulla sussistenza (o permanenza) del periculum in mora, limitandosi a richiamare una astratta "necessità di prevenire il rischio di reiterazione del reato", senza tuttavia chiarire quali siano gli elementi sulla base dei quali fondare un pe- ricolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevola- zione della commissione di altri reati in caso di libera disponibilità del bene. Nella 4 specie, infatti, l'area - interessata dall'abbandono dei rifiuti soltanto in una por- zione circoscritta - è nella disponibilità della società ricorrente, ed è utilizzata per la lecita attività di impresa ivi esercitata, sicché non è destinata funzionalmente alla agevolazione di reati di abbandono di rifiuti (a prescindere, in questa sede, dalla qualificazione contravvenzionale o delittuosa attribuita dall'A.G. procedente). Né, del resto, le esigenze di identificazione degli autori del reato, ignoti, possono integrare le finalità preventive che devono fondare un sequestro c.d. innpeditivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni dell'approdo cui è pervenuta que- sta Corte è utile un seppur sintetico inquadramento della vicenda. 3. In data 03.06.2022, su segnalazione pervenuta presso il Comando di Polizia Municipale di Cerignola, personale di quell'Ufficio ha effettuato un sopral- luogo presso l'area recintata, ubicata alla Contrada San Martina e San Marco, in agro di Cerignola, con accesso dalla S.P. 95 (ex S.P. 98), cadente sul foglio di mappa 275, particella 7, di mq. 12974, accertando lo scarico e abbandono di circa 50 ecoballe di rifiuti misti compattati, nella parte di corte retrostante il capannone di muratura e prospiciente la via Tiro a segno. Gli operanti accertavano altresì che i dispositivi di chiusura dei due cancelli carrabili, ubicati sulla S.P. 95 risultavano manomessi e che l'area recintata in questione (ex opificio con annessa corte di pertinenza) è nella disponibilità dell'impresa RI Group S.p.A., in forza di con- tratto di locazione finanziaria stipulato in data 22.02.2019 con la MPS Leasing & Factoring S.p.A. Alle attività di sopralluogo assistitiva, previo invito telefonico, an- che RI TO, legale rappresentante e amministratore unico della predetta società conduttrice. L'area veniva dunque sottoposta a sequestro preventivo d'ur- genza dalla Polizia Municipale e veniva affidata in custodia giudiziaria, su indica- zione dello stesso RI TO, al dipendente D'LE LA. Su richiesta del P.M. del 04.06.2022, il sequestro è stato poi convalidato in data 09.06.2022 dal G.I.P. presso il IBunale di GI, che ha contestualmente emesso decreto di sequestro preventivo. Gli elementi emersi dall'attività investigativa, nella prospettiva accusatoria, hanno consentito di ipotizzare, a carico di ignoti, il delitto di cui all'art. 256 D.Igs. 5 n. 152/2006 ("Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"), successivamente ri- qualificato dal P.M. in quello di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. ("Attività organiz- zate per il traffico illecito di rifiuti"). 3.1. Con provvedimento poi impugnato, emesso in data 24.06.2022, il G.I.P. del IBunale di GI ha rigettato la richiesta di dissequestro dell'area avanzata in data 17.06.2022 nell'interesse della RI Group S.p.A., terza estra- nea al procedimento penale in epigrafe, ma interessata, in quanto conduttrice, alla restituzione in proprio favore della predetta area. A sostegno del provvedimento di rigetto, il G.I.P. riteneva di condividere integralmente le motivazioni del parere espresso dal P.M. il quale a sua volta ha manifestato parere contrario al disseque- stro e alla restituzione dell'area, atteso che, "al fine di prevenire il rischio di reite- razione del reato e, segnatamente, di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti, appare indispensabile svolgere le attività di cui alla delega del 14.06.2022, che impongono la permanenza del vincolo reale". 3.2. Avverso tale provvedimento di rigetto, veniva proposto rituale e tem- pestivo appello ex art. 322-bis c.p.p. nell'interesse della RI Group S.p.A., in persona del legale rappresentante e amministratore unico RI TO, chie- dendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione dell'area sot- toposta a sequestro alla società. L'appellante eccepiva, in via preliminare, la decorrenza dei termini ex art. 321, comma 3-bis e 3-ter, c.p.p. in mancanza di convalida della misura, in parti- colare non essendo mai stato notificato alla RI Group S.p.A., né al suo legale rappresentante e amministratore unico RI TO l'ordinanza di convalida ex art. 321, comma 3-ter, c.p.p. del sequestro preventivo d'urgenza effettuato dalla P.G. in data 03.06.2022 (peraltro nemmeno essendo rispettati i termini di cui all'art. 321, comma 3-bis, c.p.p. per la trasmissione del verbale al P.M. o, comun- que, per la richiesta di quest'ultimo della convalida al G.I.P.). Con secondo motivo di gravame, poi, l'appellante censurava il difetto di motivazione, o apparenza della motivazione per relationem contenuta nel provve- dimento di rigetto del G.I.P., laddove si limita a richiamare e condividere le moti- vazioni espresse nel parere negativo del P.M. Con terzo motivo di appello, l'istante censurava poi l'insussistenza del pe- riculum in mora, sostenendo che il G.I.P. si è limitato a condividere il parere con- trario del P.M., il quale a sua volta si è limitato a condividere il parere contrario del P.M., il quale a sua volta si è limitato ad affermare apoditticamente che la 6 permanenza del vincolo sarebbe imposta al fine di prevenire il rischio di reitera- zione del reato e, segnatamente, di identificare gli autori degli illeciti abbandoni dei rifiuti, per poi richiamare la delega di indagine del 14.06.2022. Con quarto motivo di gravame, infine, l'appellante censurava l'abnormità del vincolo apposto, evidenziando che le esigenze (asseritamente probatorie e non preventive) sottese alla misura reale in atto potrebbero ben essere soddisfatte limitando il vincolo ai soli rifiuti, previa dislocazione degli stessi in un'area delimi- tata e messa in sicurezza al fine di consentire il libero godimento dei restanti beni (opificio, piazzale e area sgombri) alla legittima usuaria RI Group S.p.A., e ciò a maggior ragione in conseguenza dell'autocombustione delle eco balle occorsa in data 30.06.2022. Si chiedeva, in sintesi, la declaratoria di perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, c.p.p. e, in ogni caso, che fosse disposto l'annul- lamento del provvedimento impugnato con l'immediato dissequestro e restituzione dell'immobile in vinculis o, in subordine, dei soli beni immobili, con riduzione del sequestro ai soli rifiuti, previa dislocazione degli stessi in area circoscritta. All'udienza camerale del 26.07.2022, la difesa esplicava poi un ulteriore motivo non esplicitato nell'atto di impugnazione, eccependo l'incompetenza funzionale del G.I.P. del IBunale di GI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 328, comma 1-bis e 51 comma 3-bis c.p.p. 3.3. In data 26.07.2022, all'esito della citata udienza camerale, il IBunale ordinario di GI, Sezione Feriale, respingeva il gravame e, per l'effetto, confer- mava il provvedimento impugnato. Quanto al primo motivo, si evidenziava come nel caso di specie tutti i ter- mini previsti dall'art. 321 comma 1-bis e 3-ter c.p.p. fossero stati rispettati, sicché il sequestro risulta pienamente efficace, ancorché notificato tardivamente alla so- cietà appellante. Con riferimento alla censura relativa alla asserita incompetenza funzionale del G.I.P. del IBunale di GI, premesso che nel giudizio di appello cautelare non trova applicazione la regola della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, ma che comunque l'incompetenza funzionale o per materia può essere rilevata anche d'ufficio, anche questa censura risultava infondata poiché, nel caso di specie, non essendovi stata alcuna formale dichiarazione di incompetenza da parte del G.I.P. di GI, bensì semplicemente la trasmissione di atti per compe- tenza dalla Procura di GI a quella di Bari, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 27 c.p.p., con conseguente perdurante efficacia del sequestro. 7 4"7 Quanto alla censura relativa al difetto o apparenza di motivazione conte- nuta nel provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro emessa dal G.I.P. in data 24.06.2022, anche in questo caso la censura appariva infondata in quanto tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato ed in esso richiamati erano stati versati al G.I.P. e al IBunale di GI, trattandosi dunque di atti a disposizione delle parti che, pertanto, sono state poste nella condizione di cono- scere ed interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli elementi fondanti il provvedimento di rigetto (invero l'ordinanza di rigetto del G.I.P. rinvia integral- mente alle motivazioni espresse nel parere contrario del P.M., questi ha ben espli- citato la necessità di permanenza del vincolo, ancorandola alla necessità di preve- nire il rischio di reiterazione del reato e di identificare gli autori degli illeciti abban- doni di rifiuti, i quali, finché restano non identificati, potrebbero reiterare analoghe condotte criminose). Quanto alle censure relative alla insussistenza del periculum in mora e alla abnormità del vincolo, anch'esse devono essere respinte: nel caso di specie, l'ap- pellante non contesta né il fumus commissi delicti né il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato, deducendo invece soltanto l'estraneità al reato della società conduttrice dell'area in vinculis rispetto all'uso criminoso fat- tone da terzi (in particolare, erroneamente asserendosi che la P.G. operante avrebbe riscontrato come l'attività illecita di abbandono dei rifiuti fosse stata rea- lizzata il 02.06.2022 da ignoti che si sarebbero abusivamente introdotti nell'area oggi sequestrata, forzandone e manomettendone i cancelli d'accesso). Più in generale, sul profilo cautelare, si evidenziava come la restituzione dell'area in vinculis alla RI Group S.p.A. sia oggettivamente idonea a concre- tizzare il pericolo di aggravamento del reato e/o di protrazione delle sue conse- guenze derivante dalla libera disponibilità e dall'uso della stessa anche da parte di terzi estranei, concretamente incidente sull'incolumità pubblica e le condizioni igie- nico-sanitarie. 4. Tanto premesso, può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso. 5. Parzialmente invertendo l'ordine dell'esame dei motivi illustrati, è possi- bile muovere dal secondo motivo che si appalesa privo di pregio. Ed invero, anzitutto, non risulta fondata la doglianza relativa alla presunta illegittimità del rinvio per relationem all'atto di delega d'indagine del 14.06.2022. Sul punto, i giudici del riesame motivano adeguatamente evidenziando come gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata ed in esso richiamati o riportati 8 sono stati trasmessi al G.I.P. ed al IBunale del riesame e che, dunque, si trattava di atti a disposizione delle parti, poste perciò nelle condizioni di conoscere ed in- terloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli elementi fondanti il provve- dimento di rigetto. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato al riguardo che è legittima la motivazione per relationem anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del Pubblico Ministero, ma di un'altra parte, purché i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa (prin- cipio, si noti, affermato in una fattispecie in cui il decreto del Pubblico Ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente cono- scibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di ap- pello dinanzi al tribunale del riesame: Sez. 5, n. 14738 del 27/02/2002 - dep. 18/04/2002, Veneruso A. e altri, Rv. 221324 - 01). Si tenga inoltre conto che è orientamento consolidato quello per cui la motivazione 'per relationem' di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferi- mento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del prov- vedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia cono- sciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664 - 01, in una fattispecie concernente provvedimenti di autoriz- zazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizza- zioni, in relazione ai quali la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre riter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge). Nel caso qui in esame non rileva, dunque, la circostanza, pur dedotta dal ricorrente, per la quale detti atti (segnatamente, l'atto di delega d'indagine del 14.06.2022) erano stati resi conoscibili solo dopo la presentazione dell'istanza di riesame. 9 6. Fondato è invece il primo motivo. Ed invero, i giudici del riesame ritengono che il provvedimento impugnato, che richiama il parere contrario del P.M., "esprimesse finalità preventive e non di natura investigativa, rappresentate dalla necessità di prevenire il rischio di reite- razione del reato e, segnatamente, di identificare gli autori degli illeciti abbandoni di rifiuti, proprio per evitare che questi, restando non identificati, potessero reite- rare analoghe condotte criminose" (pag. 8 ordinanza IB. Riesame GI). Sul punto, sono da condividersi i rilievi svolti nella requisitoria scritta del P.G., che, in particolare, evidenzia come il provvedimento impugnato non chiarisce quali siano gli elementi sulla base dei quali fondare un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione della commissione di altri reati in caso di libera disponibilità del bene. Come, infatti, bene evidenziato in requisitoria, l'area - interessata dall'abbandono dei rifiuti soltanto in una por- zione circoscritta - è nella disponibilità della società ricorrente ed è utilizzata per la lecita attività di impresa ivi esercitata, sicché non è destinata funzionalmente alla agevolazione del reato di abbandono di rifiuti o del delitto ipotizzato dal P.M. Coglie, peraltro, nel segno la doglianza del ricorrente, come del resto pun- tualizza anche il P.G. nella sua requisitoria scritta, atteso che le esigenze di iden- tificazione degli autori del reato, allo stato attuale ignoti, non possono integrare le finalità preventive che devono fondare un sequestro c.d. impeditivo. 7. Analogamente risulta fondato il terzo motivo, fondato sull'insussistenza del periculum in mora. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di sequestro pre- ventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delit- tuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (per cui si veda anche Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016 - dep. 09/11/2016, Rv. 268172 - 01, in una fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società scontataria di effetti cambiari, ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di tali titoli, emessi dalla vittima di una presunta truffa in favore dell'indagato ed oggetto di successivo contratto di sconto, rilevando che era stata omessa ogni valutazione in ordine al periculum in mora e alla buona fede della società scontataria;
conformi anche Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015 - dep. 10 24/07/2015, Catgiu, Rv. 264524 - 01 e Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014 - dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259131 - 01). 7.1. Tanto premesso, l'ordinanza del IBunale di GI non è scevra dai vizi denunciati nel ricorso per cassazione, in particolare in punto di periculum in mora. Difatti, a pag. 8 dell'ordinanza IB. GI si rammenta come "l'appellante non contesta né il fumus commissi delicti, né il nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato, deducendo invece soltanto l'estraneità al reato della società conduttrice dell'area in vinculis rispetto all'uso criminoso fattone da terzi (in particolare, erroneamente asserendosi che la P.G. operante avrebbe ri- scontrato come l'attività illecita di abbandono dei rifiuti fosse stata realizzata il 02.06.2022 da ignoti che si sarebbero abusivamente introdotti nell'area oggi se- questrata, forzandone e manomettendone i cancelli d'accesso)". Più in generale, però, il Collegio di riesame pugliese motiva in modo appa- rente, soprattutto sul profilo cautelare, quando afferma che "la restituzione dell'area in vinculis alla RI Group S.p.A. sia oggettivamente idonea a concre- tizzare il pericolo di aggravamento del reato e/o di protrazione delle sue conse- guenze derivante dalla libera disponibilità e dall'uso della stessa anche da parte di terzi estranei, concretamente incidente sull'incolumità pubblica e le condizioni igie- nico-sanitarie" (pag. 8 ordinanza IB. GI). Si deve, dunque, concludere per una positiva valutazione anche dell'ultimo motivo di ricorso, che deve ritenersi fondato alla luce delle argomentazioni svilup- pate dal difensore in sede di riesame, ove si faceva riferimento (i) alla necessità di individuazione delle ragioni per le quali, ove restituita al terzo estraneo, l'area sotto sequestro continui ad essere ricettacolo abusivo di rifiuti;
(ii) alla necessaria indicazione delle ragioni per le quali il ripristino dei sistemi di esclusione da parte della società conduttrice l'area in questione non sarebbe sufficiente ad escludere il rischio di reiterazione degli abbandoni di rifiuti o di aggravamento del reato;
(iii) alla altresì necessaria indicazione delle ragioni del mantenimento del vincolo su tutta l'area in sequestro, anziché sulla porzione di area interessata dall'abbandono. Tali censure sono rimaste senza alcuna risposta da parte dei Giudici del riesame, pur in presenza di un obbligo motivazionale che imponeva di enucleare chiaramente ed esplicitamente le ragioni per cui ritenere attuali e sussistenti i presupposti della misura cautelare reale odiernamente oggetto di impugnazione di fronte alla Suprema Corte. 11 8. L'impugnata ordinanza dev'essere pertanto annullata, con rinvio al tri- bunale della cautela che, in sede di rinvio, si uniformerà ai predetti principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al IBunale di GI competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 20 dicembre 2022 Il Co gli ere stensore Il Presidente