Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Oggetto: impugnaz0 1 1 65 /02 Reg. gen. N° 16492/1999 + 19433/1999 deli ra assemblea REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CROM 2858 Кер. 330 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Richiesta copia studio Dott: GIOVANNI SETTIMJ Consigliere IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti Dott. CARLO CIOFFI Consigliere 11 2.9 GEN 2002 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ IE, elettivamente domiciliato in Roma. via Ciro Menotti n. 24. 1000 presso l'avv. Luciano Militerni, che lo difende, unitamente all'avv. Valerio Brescacin, in forza di mandato in atti: - ricorrente principale - DG724623
contro
CONDOMINIO CALVI di Conegliano. in persona dell'amministratore p.t.. elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 60, presso l'avv. Paolo Petraroja. difeso dall'avv. Ermes Cremonesi in forza di mandato in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale – 16492-1999 19433.1999 Fazzoler Condominio Calvi. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 1453/01 2 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso in data 8 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella. che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18 settembre 1995 PI AZ impugnava la delibera assembleare in data 28 giugno 1995 del Condominio "Calvi" di Conegliano, essendo comproprietario di due unità rispettivamente estese sull'intero piano semi - interrato (magazzino) e sull'intero primo piano (negozio) m dell'edificio, lamentando la violazione dell'art. 1126 c.c. per la ripartizione dei due terzi delle spese di rifacimento del lastrico solare di copertura di parte dell'edificio in ragione dei millesimi tabellari relativi all'intero stabile, anziché alla porzione di ciascuna proprietà esclusiva compresa nella proiezione verticale del perimetro del lastrico interessato dai lavori. Si costituiva il condominio convenuto rilevando che il disposto dell'art. 1126 c.c. era stato rispettato, in quanto un terzo delle spese era stato accollato ai condomini che fruivano in via esclusiva del lastrico solare e il residuo a tutti gli altri condomini in proporzione alle rispettive quote millesimali, dovendosi così intendere il riferimento normativo "al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno". Con sentenza del 26 luglio 1996 il Pretore di Conegliano respingeva la domanda attorea ed il AZ proponeva impugnazione, prospettando le stesse argomentazioni disattese in primo grado. 16492/1999 - 19433 1999 AZ Condominio Calvi. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 3 All'esito il Tribunale di Treviso. con sentenza dell'8 giugno 1998. rigettava il gravame, rilevando che dalla documentazione in atti risultava che il carico delle spese era stato correttamente suddiviso fra tutti i condomini in ragione delle rispettive quote millesimali, ad eccezione del terzo delle spese stesse di spettanza dei due condomini che usufruivano in via esclusiva del lastrico quale terrazzo a livello delle proprie unità abitative. Infatti, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1126 e 1123, 3° comma, c.c. si evince che le spese relative alla manutenzione del lastrico solare vanno ripartite solo fra i condomini che ne traggano utilità, secondo il criterio della proiezione verticale, in colonna d'aria, coinvolgente solo le porzioni di piano servite, e quindi le parti di ciascuna proprietà comprese nella detta proiezione solo nel caso in cui vi sia pluralità di lastrici solari specificamente destinati, ciascuno di essi. a servire una parte dell'intero fabbricato. La limitazione dell'onere di contribuire alle spese ai proprietari delle unità comprese nella colonna trova infatti ragione nella utilitas che il bene da riparare o da ricostruire è destinato a dare ad ogni singolo appartamento, e quindi correttamente il primo giudice aveva rilevato che tale destinazione specifica non ricorreva nel caso di specie. trattandosi di una porzione della intera copertura dell'edificio che, unitamente all'altra metà non necessitante di ripristino. è deputata a preservare l'intero immobile dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, per cui tutti i condomini, tranne quelli usufruenti dell'uso esclusivo (tenuti in ragione di un terzo). erano tenuti a contribuire in ragione della propria quota alle residue spese. Nello specifico caso, inoltre, la ripartizione tra tutti i condomini delle spese necessarie per la manutenzione della copertura dell'edificio, anche se cronologicamente frazionata su superfici di volta 16492-1999 19433 1999 AZ Condominio Calvi. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 4 in volta diverse. rispondeva contemporaneamente a requisiti di praticità e imparzialità che sottendono alla gestione delle parti comuni dell'immobile condominiale, essendo uguale l'esborso finale che a ciascun singolo condomino si richiedeva. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il AZ per un unico motivo di ricorso, al quale resiste il condominio con controricorso, con cui eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, ed proponendo inoltre ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi. in quanto proposti contro la দ stessa sentenza. Deve inoltre, pure in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal condominio controricorrente, che risulta infondata. Essa si fonda infatti sulla considerazione che il ricorso proposto dal AZ, pur denunziando la violazione di norme di diritto, in realtà è basato sulla censura delle valutazioni di fatto operate dai giudici di primo e secondo grado, come tale non proponibile nel giudizio di legittimità. Il rilievo, tuttavia, anche se evidenzia una effettiva caratteristica dell'unico motivo posto a base del ricorso principale, non può tuttavia determinare l'inammissibilità del ricorso stesso, ma semmai solo del motivo proposto. la cui inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, e non l'inammissibilità complessiva dello stesso. Denunziando la violazione degli artt. 1123 e 1126 c.c. e l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente principale. premesso che il condominio Calvi è suddiviso in due blocchi uniti di uguali dimensioni, accessibili rispettivamente dalla scala A e dalla scala B. e di essere proprietario di 16492-1999 19433 1999 AZ Condominio Calvi. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 5 due unità immobiliari. poste rispettivamente al piano terra ed al piano seminterrato, ciascuna occupante la intera superficie di ogni piano, sostiene che in realtà le terrazze sarebbero due. ciascuna coprente solo uno dei due blocchi, e quindi solo la metà di ciascuna delle due unità di sua proprietà. Pertanto l'amministratore non avrebbe dovuto porre le spese di riparazione di una sola delle due terrazze a suo carico in relazione ai millesimi rappresentanti l'intero valore delle sue unità, conformemente al disposto di cui all'art. 1126 c.c. Il motivo risulta inammissibile poiché censura il risultato di una indagine di fatto compiuta dal giudice di merito il quale. con propria valutazione adeguatamente motivata e priva di contraddizioni o vizi logici, ha accertato che in realtà la terrazza di copertura dell'edificio condominiale è unica, per cui non n U sarebbe corretto ripartire le spese di manutenzione solo tra i proprietari delle unità poste nella verticale della terrazza da riparare. Il tribunale, inoltre, non ha mancato di rilevare che dal punto di vista pratico è di maggiore comodità per i condomini partecipare tutti alle spese di riparazione di ciascuna parte della terrazza, poiché in tale modo la spesa complessiva per la riparazione e manutenzione della intera copertura viene ad essere ripartita nel tempo, e che comunque il contributo alle spese di riparazione parziale della terrazza deliberato con la delibera impugnata dal AZ ha interessato tutti i condomini in ragione dei millesimi delle rispettive unità immobiliari. L'inammissibilità dell'unico motivo prospettato determina quindi il rigetto del ricorso principale. Con il proprio ricorso incidentale il condominio, lamentando il mancato esame. da parte del tribunale, della sua eccezione di inammissibilità dell'atto di 16492 1999 19433 1999 AZ Condominio Calvi. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. appello proposto dal AZ, in quanto contenente la domanda di restituzione di quanto asseritamente pagato in più, proposta per la prima volta in grado di appello, chiede che questa corte, qualora venga disattesa la sua eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dichiari l'inammissibilità dell'appello in questione, per violazione dell'art. 345 c.p.c. Il motivo, e quindi il ricorso incidentale, deve ritenersi assorbito, essendo condizionato praticamente all'ipotesi di accoglimento del ricorso principale che, anche se non dichiarato inammissibile. viene comunque rigettato. Consegue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese 1097 129.1 del presente giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
LEFT 20,66 Стот. Л№3,77 Riuni i ricorsi: rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale alla rifusione, in favore del controricorrente. delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 282,000 (€ 145,64) (€ 1549,37) oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2001. Ugo Miggio est. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registration MAG. 2003! 4 al n.22251 (euro CENTO 1. App P res.
6. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 16492-1999 19433 1999 AZ Condominio Calvi. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio.