Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la condotta del cittadino di un paese terzo che rientra,senza autorizzazione, nel territorio dello Stato prima del decorso di cinque anni dal suo allontanamento forzato, anche ove nel provvedimento di espulsione era indicato un termine superiore ai cinque anni in violazione di quanto indicato all'art. 11 par. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3383
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 14025/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO IS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 1221/2012 della Corte di appello di Milano in data 6/02/2013;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano, giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della sentenza di condanna emessa il 18/05/2006 dal Tribunale di La Spezia nei confronti di OK IS, cittadino albanese, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, sostenendo che il OK, pur espulso e accompagnato alla frontiera con divieto di rientrare in Italia per dieci anni, aveva fatto ritorno nel territorio dello Stato meno di due anni dopo l'esecuzione dell'espulsione, con la conseguente esclusione di incompatibilità tra la sanzione della reclusione prevista per l'illegittimo rientro e la direttiva dell'Unione europea in materia di rimpatri, la quale pone solo un limite temporale al divieto di rientro che non deve essere superiore a 5 anni, salve le eccezioni previste (paragrafo 11, comma 2, della direttiva); e, nel caso di specie, tale limite non era stato superato.
2. Ricorre il OK tramite il difensore, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione nel triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: la sentenza avrebbe dovuto essere revocata perché emessa per un reato incompatibile con la suddetta direttiva come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso El DR ed altri.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, escludendo il contrasto tra la norma penale interna che sanziona con la reclusione la violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale del cittadino straniero già espulso e la direttiva dell'Unione europea in materia di rimpatri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino di un paese terzo, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio con divieto di rientro, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El DR, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso nel territorio dello Stato in violazione del divieto, per il quale la suddetta direttiva, all'art. 11, paragrafo 2, prevede l'unico limite di durata non eccedente i cinque anni (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012, Mejdi, Rv. 253353; Sez. 1, n. 7912 del 04/02/2013, dep. 18/02/2013, Hidri, non massimata sul punto).
Più diffusamente, all'esito di accurata ricognizione delle disposizioni della predetta direttiva, questa Corte ha precisato che, ai fini dell'integrazione del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbreviato in T.U. imm.), la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato, senza la prescritta autorizzazione e prima del termine non eccedente il quinquennio stabilito nel divieto d'ingresso che abbia accompagnato la decisione di rimpatrio, non può essere equiparata a quella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 16634 del 26/03/2013, dep. 12/04/2013, Kajmaku, Rv. 255685).
Deve, in particolare, ritenersi conforme al diritto dell'Unione di cui all'art. 11, par. 1, comma 1, e par. 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, in relazione alle definizioni contenute nell'art. 3 della stessa direttiva, il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, (T.U. imm.), consistente nel rientro nel territorio dello Stato, senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, dello straniero già rimpatriato sulla base di provvedimento della competente autorità corredato di divieto d'ingresso, quando il reingresso avvenga entro il quinquennio dall'allontanamento forzato o dalla partenza volontaria, ancorché sia stata illegittimamente disposta nel provvedimento di rimpatrio una durata del divieto superiore a cinque anni.
Nel caso di specie, quindi, correttamente la Corte di appello di Milano, giudice dell'esecuzione, ha respinto, con motivazione sintetica ma adeguata e coerente, la richiesta di revoca della sentenza di condanna emessa il 18 maggio 2006 dal Tribunale di La Spezia nei confronti del OK, il quale, allontanato dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera in esecuzione del decreto di espulsione emesso il 26 novembre 2002 dal Prefetto della Provincia di Genova, fece arbitrariamente ritorno in Italia, come accertato il 22 settembre 2004, ben prima del decorso di cinque anni dal suo allontanamento forzato.
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014