Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Il danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall' inadempimento del venditore deve esserne conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall' uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDILBETON TRENTO s.p.a., con sede in Trento, elettivamente domiciliata in Roma, via Sallustiana n. 26, presso l'avv. Giulio Ippolito, che la difende insieme con l'avv. Giulio Busetti di Trento, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO SPONDA SINISTRA AVISIO, con sede in Gardolo di Trento, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che lo difende insieme con l'avv. Romano Callegari di Trento, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 215 del 21 maggio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. E. Coglitore, delegato dall'avv. Luigi Manzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dichiarato risolto per l'inadempimento del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario sponda sinistra Avisio il contratto con il quale esso aveva venduto alla società Edilbeton il suolo nel dettaglio specificato, che non era di sua proprietà, la Corte d'appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda con cui quest'ultima aveva chiesto la restituzione del prezzo pagato, perché non proposta in primo grado.
La Corte d'appello di Trento ha inoltre rigettato la domanda con cui la società Edilbeton aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto riscuotere, da coloro ai quali aveva a sua volta venduto le costruzioni realizzate su tale suolo (e nei cui confronti era rimasta a sua volta inadempiente, a seguito dell'inadempimento del Consorzio), l'intero prezzo convenuto. Al riguardo la Corte di Trento ha osservato che tale danno non era conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del Consorzio, ma dell'uso che a suo rischio la società Edilbeton aveva fatto del suolo oggetto del contratto, pur essendo a conoscenza del fatto che esso non apparteneva al venditore, e quindi del fatto che con il contratto non ne aveva acquistato la proprietà.
La società Edilbeton ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
Il Consorzio ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società Edilbeton censura il rigetto della sua domanda risarcitoria;
sostiene che la Corte territoriale ha applicato in modo eccessivamente rigido il principio (affermato dall'art. 1223 cod. civ.) a termini del quale sono risarcibili solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e più in generale dell'illecito (per il richiamo dell'art. 2056 cod. civ. alla appena citata norma); e che la quantificazione del lucro cessante, in particolare, può ben essere effettuata tenendo conto dell'uso particolare e specifico che di un bene può fare il soggetto che ne sia indebitamente privato, in ragione delle sue capacità personali, ed in particolare delle sue competenze imprenditoriali o negoziali;
denunzia quindi violazione degli art. 1223, 1227 e 2056 cod. civ.. La censura è infondata.
La tesi del ricorrente si pone in radicale contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente autorevolmente ribadito (Cassazione civile, sezioni unite, 26 gennaio 1998, n. 762), secondo il quale il pregiudizio che la vittima dell'illecito allega può essere addebitato a titolo risarcitorio al suo autore solo quando esso sia una delle conseguenze normali del fatto;
ed in particolare, quando tale pregiudizio consiste nella indebita sottrazione di un bene, ovvero nella mancata acquisizione di un bene cui si ha diritto, il danno risarcibile è pari al valore oggettivo di esso, da determinarsi considerando le sue caratteristiche e qualità, non anche secondo quelle del danneggiato, e prescindendo dall'uso personale che del bene quest'ultimo ha fatto o avrebbe potuto farne.
Con il secondo motivo di ricorso la società Edilbeton censura la dichiarazione di inammissibilità della sua domanda restitutoria;
sostiene che la restituzione all'acquirente del prezzo pagato nel caso in cui la compravendita sia risolta per inadempimento del venditore è legislativamente sancita dall'art. 1479 cod. civ., e dunque che la relativa domanda è compresa in quella di risoluzione del contratto, e ben può essere quindi proposta per la prima volta con l'appello.
La censura è infondata.
Questa Corte ha sempre affermato che nel caso di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, l'azione restitutoria e l'azione risarcitoria esperibili dall'acquirente sono diverse, quanto diversi sono i crediti alla cui soddisfazione sono finalizzate (nell'un caso di valuta, nell'altro di valore), ed ha precisato che l'obbligo restitutorio, pur trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere però affermato dal giudice in difetto di un'espressa richiesta della parte interessata (vedi in particolare Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2135). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Edilbeton a rifondere al Consorzio controricorrente le spese di lite, che liquida in lire 176.300=, oltre lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001