Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9265 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Ę A N L O L I E Z A " D 7 R & ORTE SU09 265 /0 2 1 T . 3 EPUBBLICA ITALIANA S T I : R G N 'A E 7 R IN NOME DEL POPOLO L 8 L 9 A E 0 D . D 5 - I E 3 Oggetto S Ţ N N E E E G SEZIONE PRIMA CIVILE S S G SANZIONE I E E " AMMINISTRATIVA A L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 5301/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. SERGIO Cron.DI AMATO Consigliere 24968 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 24/01/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI FORLI' CESENA, in persona del Funzionario in carica, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IB PI;
intimata avversO la sentenza n. 16/99 del Pretore di RIMINI, depositata il 18/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 195 udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 IB US, con ricorso del 12 settembre 1994, impugnava l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Pre- fetto di Forlì- Cesena il 18 luglio 1994, per violazio- ne dell'art. 103, comma 9, del codice della strada pre- vigente, accertata il 5 agosto 1989 a mezzo di apparec- chio autovelox. Il Pretore di Rimini, con sentenza depositata il 18 gennaio 1999, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione, per non essere stata la viola- zione immediatamente contestata, nonostante la presenza di due agenti di polizia municipale e per essere il verbale non adeguatamente motivato in ordine alla im- possibilità di contestazione immediata. Avverso la sentenza il Prefetto ha proposto ri- corso a questa Corte, con atto notificato 1'1 marzo 2000 a IB US, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo proposto si deduce la viola- zione dell'art. 102, comma 3, del previgente codice 2 della strada. Secondo il ricorrente il Pretore avrebbe erroneamente fondato l'accoglimento dell'opposizione unicamente sulla mancata contestazione immediata dell'infrazione, mentre tale mancanza non inciderebbe sull'irrogabilità della sanzione, ove si sia provvedu- to, come nel caso di specie, alla notifica del verbale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. ٢٢٠ Il ricorso é fondato. Secondo un principio ampiamente consolidato, che questo collegio deve riaffermare, in tema di sanzioni nel caso diamministrative, ove ratione temporis, come specie, sia applicabile il codice della strada del 1959, l'esegesi della normativa contenuta nell'art. 141 che pur prevedendo la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, non richiedeva (come l'art. 201 del nuovo codice della strada) che in man- canza debba darsi conto nel verbale notificato delle ragioni che non l'hanno resa possibile comporta che l'cmessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando possibile, non costituiva causa di estinzione ille- dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, о di gittimità della sua irrogazione. L'effetto estintivo dell'obbligazione, infatti, nel vigore di quel codice, derivava unicamente (a norma 3 dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981) so- lo dalla mancata notificazione del verbale di accerta- mento nel termine prescritto, mentre dalla omissione della contestazione immediata potevano derivare unica- mente una responsabilità disciplinare dell'agente e l'attenuazione del valore probatorio dell'atto di ac- certamento in sede di opposizione (da ultimo Cass. 1 agosto 2000, n. 10036; 12 luglio 1996, n. 6338; 6 mag- gio 1995, n. 4973). Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimi- ni (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attribuisce al Giu- dice di pace competenze in materia di opposizioni alle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni ammini- strative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il prin- cipio generale di cui all'art. 5 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, 4 al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Antonio Saggio Winth Meti RA PSPOSITATA IN CANCE 25 610.2002 IL CANCELLI Maria Di NuZE Thank Dr Oggi, IL CANCELLIE a Di Nu E s A N O H Nur A I L Z L A E R D T " S 9 I 7 1 . G 3 T E R . R A N ' A L 7 D L 6 9 E E 1 D - T I 5 N - S E 3 N S E E E " S G G I E A L 5