Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8777 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
IN0 8 777 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 4508/00 Cron. 24037 Consigliere Dott. Mario ADAMO - Rep. 1985 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere- Ud. 21/02/02 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MARIELLI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio VIALE MAZZINI 142, presso l'avvocato ANNA MARIA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 0.77 VENCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO 1.1.8.GIU.2002- IL CANCELLIERE MARZI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LL CE CR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACAIA 24, presso l'avvocato ALDO PACCIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO PACCIANI, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 468 -1- • avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Persona e Famiglia, depositato il 27/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con decreto in data 22-5-1997, dichiarava ammissibile l'azione di dichiara- 1 zione giudiziale di paternità proposta da NZ CR nei confronti di EL ER. A seguito del reclamo proposto dal EL, la Corte di Appello di Roma, costituitosi il NZ, con il provvedimento in esame, rigettava l'impugnazione; affermava, in particolare, la Corte territo- riale, ai fini del sommario giudizio di ammissibilità della domanda in questione, che le risultanze processuali configuravano “concreti indizi conferenti all'azione di riconoscimento della paternità carattere di probabilità, comunque idonee a fare escludere che l'azione stessa si presenti prima facie come pretestuosa o avventata”. Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo, il EL;
resiste con controricorso il Do- rascenzi, che ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'erronea valutazione delle risultanze processuali, con parti- colare riferimento alle "probabilità" in ordine alla paternità in questione. Premesso che in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ne- cessario, ai sensi del 1° comma dell'art. 274 c.c., che concorrano “specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata", sempre nell'ambito di un giudizio a cognizione sommaria avente ad og- getto esclusivamente la non manifesta infondatezza della domanda (giudizio collegato alla sussi- stenza di un mero fumus boni juris o alla verosimiglianza del rapporto di filiazione, per quanto, in modo consolidato, attestato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità), e che la Corte di Roma ha correttamente formulato detto giudizio, più che sufficientemente argomentando in ordine al proprio assunto, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, in modo del tutto generico e senza addurre, in relazione a quanto espone, la specifica violazione di norme, prospetta fatti, vicende, circostanze, oltre a presunzioni ed illazioni, che attenendo al “merito" del giudizio di ammissibilità in esame, non sono assolutamente valutabili o anche riesaminabili nella presente sede di legittimità, stante, per quanto già detto;
la congruità e logicità della motivazione dell'impugnato provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi € 1264,77 di cui € 1.200,00 per onorario. In Roma, il 21-2-2002 Il Presidente L'estensore Poeuynis Pith IL CANCELLIERE Nuous DEPOSITATA IN CANGELIËRJA 18 GTU. 2002 Maria Di Nuzzo frame Oggi, IL CANCELLIERE. Maria Di Nuzzoпр ого 109T 129,11 456T 10.33 TOT. 139,44 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data.LUG, 2002 Serie 4 al n. 139,44Versate € (euro...CENTOTRENTANOVE/44 p. Dirigente Area Servizi 110 1 (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) 3 G J Responsabile Servizio Atti Giudiziari E 2 (Pr. M. RACCICHINI) 0 T 0 A Дандец R ELLE T N E