Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU CO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato ES FABBRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO BALDARI, giusta delega in atti, e da ultimo domic. d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22656/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/07/00 - r.g.n. 3013/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/03 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato MAURELLI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 gennaio 1995, la Ferrovie dello Stato S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva dichiarato il diritto di ES CC, dipendente della società con il profilo di "aiuto macchinista" - 3^ categoria -, all'inquadramento nel profilo professionale di "macchinista"di 5^ categoria, a decorrere dall'1 aprile 1986, condannando le Ferrovie al pagamento della somma di lire 29.347.644 (comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al maggio 1993) a titolo di differenze retributive tra quanto di spettanza in conseguenza del riconosciuto inquadramento e quanto percepito, oltre rivalutazione ed interessi dal giugno 1993. La società appellante lamentava l'erronea interpretazione della legge 42/1979 in ordine alla diversità tra il profilo di "aiuto macchinista" e "macchinista" nonché l'inesatta valutatone dell'art. 2103 c.c., in relazione all'immediata applicabilità di detta disposizione al personale F.S..
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato eccepiva in via preliminare la inammissibilità del gravame per carenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che risultava avere conferito i mandati difensivi in nome e per conto della società appellante;
nel merito chiedeva il rigetto dello stesso.
Con sentenza del 20 ottobre 1999 - 12 luglio 2000, l'adito Tribunale di Roma, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto dell'appellato all'inquadramento nel profilo professionale di macchinista, a decorrere dal 5 maggio 1988, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Ferrovie dello Stato S.p.A., con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di impugnazione, la Ferrovie dello Stato S.p.A., denunciando violazione e falsa applicazione della legge n. 42 del 1979 e degli artt. 2 e 5 della legge 10 luglio 1984 n. 292, nonché
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 5 punto 4 e 34 punto 3 del C.C.N.L. 1990/92 e motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale di Roma abbia riconosciuto il diritto del lavoratore resistente alla superiore qualifica di "macchinista" sulla base di argomentazioni inadeguate ed in contrasto con la normativa applicabile al caso di specie e sopra richiamata. Ritiene il Collegio che la sentenza meriti le censure ad essa opposte per le considerazioni che seguono.
Va precisato che l'attore, attuale resistente, dipendente della Soc. Ferrovie dello Stato con la qualifica di aiuto macchinista inquadrato nella terza categoria ex l. 42/79, chiede, ex art. 2103 c.c., la equiparazione ai macchinisti, cui è riconosciuta dalla stessa legge l'inquadramento nella 5^/6^ categoria, per avere svolto, per un considerevole lasso di tempo, le mansioni proprie di questi ultimi. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto fondata detta pretesa, osservando che la legge 42/79, nell'imporre il precedente sistema, aveva previsto per la conduzione dei treni l'impiego di due macchinisti di identica categoria (con preminenza al più anziano in carriera) con soppressione della precedente qualifica di "aiuto macchinista" e mantenimento in servizio dei dipendenti aventi tale qualifica mediante inclusione in un ruolo ad esaurimento. Ne conseguiva che la considerazione, per un verso, della consapevole adibizione dell'appellato da parte della datrice di lavoro a comporre l'equipaggio di macchina, nella palese vigenza di disposizioni di legge che imponevano la presenza nella conduzione dei mezzi di due dipendenti con mansioni analoghe e uguale inquadramento, unitamente alla osservazione, per altro verso, dell'incontestato svolgimento, protrattosi nel tempo, da parte dello stesso, formalmente inquadrato nella qualifica di aiuto macchinista, di una attività lavorativa identica a quella, formalmente propria di qualifica di rango superiore, di macchinista, non poteva non far ritenere pienamente adempiuta la previsione dell'art. 2103 c.c. in ordine alla acquisizione della superiore qualifica.
Osserva il Collegio che la questione è già stata affrontata da questa Corte, la quale ha ritenuto, con argomentazioni da condividersi, che, con riguardo all'inquadramento del personale ferroviario, la legge n. 42 del 1979, nel sopprimere il profilo di aiuto macchinista per il futuro e nel creare un ruolo ad esaurimento per coloro che erano inquadrati in tale profilo, ha mantenuto ben distinte le due figure professionali di macchinista ed aiuto macchinista, che - pur entrambe utilizzate nella cosiddetta coppia di macchina addetta alla conduzione dei mezzi di trazione - sono rimaste separate per diversità di formazione professionale e di compiti assegnati, dato che la funzione dell'aiuto è rimasta caratterizzata da una posizione di collaborazione nei confronti del macchinista;
pertanto, la mantenuta diversità dello "status" professionale e del tipo di prestazione rispettivamente richiesta esclude ogni profilo di disuguale trattamento, in relazione all'attività lavorativa espletata dagli agenti appartenenti a ciascuna delle dette categorie (Cass. 16 novembre 2000 n. 14833). Orbene, l'assunto del Tribunale, con l'applicazione tout court dell'art. 2103 c.c. in considerazione dello svolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni di Macchinista, è manifestamente riduttivo, ed anche insufficientemente motivato, in quanto si sarebbe dovuto dare applicazione al principio di diritto affermato da questa Corte in analoghe occasioni, secondo cui "quando le medesime mansioni contraddistinguono due diverse categorie di cui una superiore e l'altra inferiore, ove, per l'acquisizione della prima, disposizioni di legge o accordi collettivi richiedono requisiti personali e/o soggettivi ulteriori, non è invocabile l'art. 2103 c.c. per conseguire la categoria superiore se mancano gli ulteriori requisiti personali e/o soggettivi richiesti, dal momento che le mansioni svolte corrispondono alla qualifica inferiore, già riconosciuta" (Cass. 4 ottobre 1999 n. 10998). Il silenzio del Tribunale in ordine a tale profilo mina in radice la statuizione impugnata, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata e rimessa ad altro giudice di merito per il riesame della controversia nel rispetto del principio di diritto formulato. Lo stesso giudice provvedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004