Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 1
Sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale del riesame di revoca del sequestro conservativo, in quanto dal combinato disposto degli art. 325, comma secondo, e 318 cod. proc. pen., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325, comma primo, cod. proc. pen.
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Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …
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1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2012, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/11/2012
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1194
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 22859/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UNICREDIT SPA, parte civile;
2) DA AO N. IL 15/04/1961 C/;
avverso l'ordinanza n. 58/2012 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 11/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona della dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore di parte civile avvocato Guglielmi, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
Udito il difensore dell'indagato avvocato NR Marzaduri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, eccependo, peraltro, la mancanza di legittimazione della parte civile;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Nel corso di un procedimento penale a carico di AZ LO, NA UR, TA AR VA e BO RI, veniva pronunziata dal tribunale di Torino il 16 febbraio 2012 sentenza di condanna per il delitto di bancarotta per distrazione e per quello di abuso in atti di ufficio.
Gli imputati venivano, inoltre, condannati al risarcimento del danno, anche in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod. proc. pen. in favore della IC, costituitasi parte civile. Era accaduto che NA UR, giudice onorario presso il tribunale di Massa Carrara, invece di astenersi, aveva giudicato in una causa civile promossa dalla Server Plus LTD, società di fatto riferibile al AZ e cessionaria di un credito vantato dal fallimento AZ PI fu NR nei confronti del Ministry of Planning dell'Iraq, contro la Banca di Roma, incorporata dalla IC, terza pignorata, ed aveva dichiarato l'esistenza del debito della Banca di Roma liquidano poi l'ammontare. Lo stesso tribunale di Torino autorizzava il sequestro conservativo sui beni immobili degli imputati, ravvisando il fumus commissi delicti e il periculum in mora.
Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza in data 11 aprile 2012, annullava l'ordinanza di autorizzazione al sequestro conservativo non potendosi ravvisare il periculum in mora sia per la mancanza di allegazioni specifiche in ordine al pericolo di dispersione dei beni, sia perché per effetto di una sentenza di primo grado, la cui esecutività era stata sospesa, il AZ vantava un credito nei confronti della IC.
Con il ricorso per cassazione la parte civile IC deduceva la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta carenza del requisito del periculum in mora e la illegittimità dell'ordinanza impugnata per motivazione meramente apparente. Il ricorrente, richiamata giurisprudenza di legittimità, rilevava che a fronte di un debito rilevante di sette milioni e mezzo di euro, di modesta capacità reddituale del AZ e del modesto valore degli immobili sottoposti a sequestro si sarebbe dovuto ritenere il sequestro conservativo, anche perché il credito vantato dal AZ non era certo ed esigibile e, comunque, non copriva l'intero ammontare della somma attribuita alla IC a titolo di risarcimento del danno.
Con memoria difensiva pervenuta il 31 ottobre 2012 il AZ contestava gli argomenti del ricorso e ne chiedeva la inammissibilità perché era fondato su deduzioni di merito inammissibili ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla IC spa non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità. Bisogna in primo luogo disattendere l'eccezione dell'indagato, dovendosi affermare la legittimazione della IC a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame.
Ed, infatti, questa Corte ha affermato, in fattispecie analoghe a quella in esame, che dal combinato disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 2, e art. 318 cod. proc. pen., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325 c.p.p., comma 1 (Sez. 4, 21 giugno 1995, n. 2394, Tirelli e altri e Sez. 5, 9 febbraio 2004, n. 5021). Il collegio ritiene fondato tale indirizzo, al quale intende dare continuità.
Appare, inoltre, opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal AZ, il tribunale ha dichiarato la prescrizione soltanto per un episodio di abuso di ufficio, mentre ha pronunciato condanna per un secondo episodio dello stesso reato. Non conviene, comunque, soffermarsi oltre sul punto perché in questa sede non è in discussione il fumus commissi delicti, ma soltanto il periculum in mora, ritenuto insussistente dal tribunale del riesame. Deve ancora premettersi che il ricorso in materia di sequestro, per espressa disposizione dell'art. 325 cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge e, quindi, non anche per il vizio della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Quindi sarà ricorribile il provvedimento privo della motivazione o dalla motivazione meramente apparente, ma non sarà censurabile una motivazione per illogicità della stessa.
Tanto premesso si deve osservare che la IC, pur eccependo formalmente la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, ha in realtà contestato le valutazioni compiute dal tribunale ed ha ritenuto non logiche le argomentazioni dello stesso. Ecco perché si è detto che il ricorso è ai limiti della ammissibilità.
In effetti l'art. 316 cod. proc. pen consente di autorizzare il sequestro conservativo quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato.
Si tratta, quindi, di una prognosi che deve essere compiuta dai giudici di merito in base a diversi parametri indicati dalla giurisprudenza della corte di cassazione, quali l'entità del credito, la natura del bene oggetto di sequestro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, la sua capacità reddituale ecc., ecc..
Ebbene il tribunale, che ha richiamato la giurisprudenza indicata, ha rilevato che non erano ravvisabili comportamenti dai quali desumere concreti pericoli di dispersione della garanzia ed ha posto in evidenza che mancavano specifiche indicazioni di comportamenti di tal fatta.
Quindi non è vero, come sostenuto dalla ricorrente, che il tribunale ha ritenuto indispensabile una pregressa condotta di dispersione, ma ha soltanto rilevato la mancanza di elementi dai quali desumere un concreto - fondato - pericolo di dispersione della garanzia. Oltre a ciò il tribunale ha rilevato che vi erano fondati elementi per ritenere che il patrimonio del AZ e, quindi, la garanzia per il creditore, potesse accrescersi, dal momento che era stata pronunciata in primo grado una sentenza di condanna di ingenti somme di danaro in suo favore ed in danno proprio della parte istante. Tali aspettative erano, pertanto, certamente significative, anche se la provvisoria esecuzione della sentenza era stata sospesa. Quindi non può dirsi che il tribunale abbia compiuto una compensazione non consentita non essendo il credito certo ed esigibile, avendo il tribunale soltanto ritenuto che non solo mancavano elementi per ravvisare pericoli di dispersione del patrimonio, ma anzi vi erano valide aspettative di accrescimento dello stesso.
In presenza di tali argomenti non è possibile parlare di motivazione apparente o di assenza di motivazione.
La denunciata violazione di legge non è, quindi, ravvisabile nel caso di specie.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente società condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013