Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, l'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo è pienamente operativa, ex artt. 1, primo comma, legge n. 990 del 1969 e 2054, terzo comma, cod. civ. , con riferimento ai danni provocati dalla circolazione del veicolo - ivi compresi quelli cagionati da veicolo in sosta nella pubblica via, e, quindi, a maggior ragione, da veicolo che si sia messo spontaneamente in moto per una qualsiasi causa ( come, nella specie, la tenuta difettosa dei freni ) - ne' consente di allegare un diritto di rivalsa dell'assicuratore che ha risarcito il danno verso chicchessia, salvo che la circolazione sia avvenuta "prohibente domino". Tuttavia, ove il danno sia cagionato nel periodo in cui il veicolo sia affidato a soggetto che lo abbia preso in consegna per effettuare delle riparazioni, questi, ove sia a lui imputabile la circolazione, in quanto terzo estraneo al rapporto assicurativo, è privo della copertura offerta al proprietario dalla compagnia assicuratrice con la quale questi ha stipulato la polizza, con la conseguenza che nei suoi confronti è configurabile un'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore che abbia risarcito il danno, realizzandosi una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7767 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO IO - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NI & C. - Società in accomandita semplice di AN IO, in persona del socio del socio accomandatario e legale rappresentante sig. IO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIO TAMBURRO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA - Le Assicurazioni d'Italia SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARMA 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ENEL SPA, RAS SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/99 del Tribunale di ISERNIA, sezione civile emessa e depositata il 07/01/99; RG. 31/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato TAMBURRO LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13 ottobre 1987, nel Corso Garibaldi di Isernia, un autocarro di proprietà dell'ENEL, improvvisamente retrocesso dalla sua posizione di sosta per un difetto di funzionamento del freno di soccorso, danneggiava le autovetture di CA CO AV, Di SA RL, D'ON VO e OL ON, i quali tutti, separatamente, convenivano in giudizio, innanzi al locale pretore, tanto l'ENEL quanto la sua assicuratrice Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., per conseguire il risarcimento dei danni.
Si costituiva in tutti i giudizi l'Assitalia e l'ENEL soltanto nei primi due.
Ambo le parti deducevano di non dover rispondere dei danni, giacché l'automezzo, al momento del sinistro, era in custodia dell'officina AN di Isernia.
Veniva chiamata quindi in causa la s.n.c. AN IO & C, titolare dell'officina, la quale replicava che i danni rientravano nella copertura assicurativa dovuta all'ENEL dall'Assitalia, e che, comunque, essa era assicurata con la R.A.S., Riunione Adriatica di Sicurtà, s.p.a., per i danni cagionati a terzi dagli autocarri affidati alla propria officina.
La R.A.S., chiamata a sua volta in causa, deduceva che all'officina non era addebitabile alcuna negligenza e che comunque, nel contratto con la AN, non era possibile ricomprendere i danni in questione, essendo garantiti solo i danni agli autoveicoli che si trovavano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, mentre erano espressamente esclusi i danni derivanti dalla circolazione. Riunite le cause, il pretore, con sentenza del 29 ottobre 1991, condannava le Assicurazioni d'Italia e la società AN, in solido, al pagamento, in favore dei quattro attori, dei danni rispettivamente subiti e rigettava le domande proposte dai medesimi attori contro l'ENEL e la R.A.S.
Condannava altresì la società AN, in accoglimento della relativa domanda di rivalsa, a rimborsare alle Assicurazioni d'Italia le somme che questa avrebbe pagato agli attori. Rigettava infine le domande proposte dalla società AN contro la R.A.S. Con sentenza del 7 gennaio 1999, il Tribunale di Isernia, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla AN e in assenza degli attori, interamente risarciti dei danni e rimborsati delle spese dall'Assitalia, ha dichiarato non dovute dall'appellante le spese del giudizio di primo grado a favore dell'ENEL, confermando nel resto.
Argomenta il Tribunale che l'automezzo "de quo" era da considerarsi in circolazione, perché parcheggiato nella pubblica strada;
che esso era in custodia della società AN, in possesso delle chiavi;
che questa non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito;
che l'azione di rivalsa dell'Assitalia è fondata non in base all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ma agli artt. 2051 e 1203 n. 3 C.c.; che non opera in favore della AN la garanzia della R.A.S., essendo da escludere che la sosta nella pubblica via potesse ricondursi all'ambito di esecuzione dei lavori. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società AN (ora "AN G. & C. s.a.s. di AN IO"), formulando due mezzi di annullamento.
Resiste con controricorso l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. Le altre parti intimate (ENEL s.p.a. e R.A.S.) non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa o errata applicazione o interpretazione degli artt. 1203 n. 3, 1227, 2051, 2054 e 2697 C.C., 1, 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969 n.990, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), censura la sentenza per aver configurato la "custodia", e la conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 C.c., in base a un unico elemento, ossia "la significativa circostanza della consegna al AN delle chiavi del veicolo".
Ed invero: A) perché sussista la "custodia", causativa della speciale responsabilità in argomento, occorre un "potere di governo della cosa", vale a dire la disponibilità materiale, immediata ed esclusiva del bene, che ne consenta il controllo e la sorveglianza, tale da impedire l'altrui ingerenza;
B) la semplice detenzione del bene non determina la custodia e la relativa responsabilità, occorrendo una detenzione qualificata, ossia un potere di diritto di governare e dirigere, di guisa che può dirsi custode solo chi ha un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di governare la cosa;
la mera consegna delle chiavi è pertanto insufficiente ad integrare il concetto di "custodia", sol che si rifletta, tra l'altro, che l'autocarro non entrò mai, ciò nonostante, nella disponibilità o detenzione del AN, essendo rimasto parcheggiato per poche ore nella strada, dove era stato lasciato dall'autista dell'ENEL, perché l'officina era occupata da altri grossi automezzi con lavori di riparazione in corso;
C) per la sussistenza della custodia richiesta dall'art. 2051 C.c. deve ricorrere altresì un elemento intenzionale, cioè la consapevole accettazione della "res" in custodia, sicché nemmeno sotto questo aspetto la detenzione delle sole chiavi è sintomo di custodia, salvo ritenere giuridicamente possibile che si possa diventare custode di una cosa senza volerlo, e, anzi, come nella fattispecie, malgrado il rifiuto di ricevere la cosa;
D) la deduzione dell'ENEL di non dover rispondere dei danni, per aver affidato l'autocarro in custodia al AN, ha provocato la domanda di rivalsa dell'Assitalia, che perciò era tenuta a provarne i fatti costitutivi, avendo la società AN sempre contestato di essere divenuta custode dell'autocarro; onde, mancando, per quanto detto, la prova della custodia, richiesta dall'art. 2051 C.c., la domanda suddetta doveva essere respinta;
E) neanche è condivisibile l'affermata soggezione della società AN all'azione di rivalsa dell'Assitalia, in virtù della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 C.C., in quanto terza estranea rispetto all'assicurazione del veicolo stipulata dal proprietario ENEL;
trattandosi infatti di danni ricollegabili alla circolazione dell'autoveicolo, non vi è ragione di negare l'applicabilità delle azioni di rivalsa disciplinate dalla legge n. 990 del 1969 e di ricorrere all'istituto della surrogazione legale;
senza dire che, per giunta, nella fattispecie, il proprietario del veicolo deve considerarsi consenziente alla sua circolazione, che le riparazioni avrebbero reso inevitabile;
F) quanto alla prova del caso fortuito, laconicamente esclusa dalla sentenza, l'autocarro si mosse dalla posizione di sosta a causa del difettoso funzionamento del freno di stazionamento, ma ciò non sarebbe accaduto se fossero state adottate tutte le cautele del caso (come, per es., l'inserimento dei cunei di bloccaggio sotto le ruote), la cui omissione è imputabile solo alla condotta dell'autista dell'ENEL e non certo al AN, che non poteva prevedere un così "sciagurato comportamento"; G) i giudici di appello avrebbero dovuto, infine, porsi il problema della colpa concorrente dell'ENEL, per effetto della colpa del suo dipendente, allo scopo di ridurre in proporzione il risarcimento. Col secondo mezzo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.), la ricorrente rileva che, avendo i giudici di appello riconosciuto che l'autocarro era entrato nella custodia del AN, non si spiega come poi abbiano potuto negare, ai fini della garanzia della R.A.S., che lo stesso fosse venuto a trovarsi, come richiede la polizza, "nell'ambito di esecuzione dei lavori". È fondato e va accolto il primo motivo.
La sentenza impugnata, premesso che l'autocarro, parcheggiato nella pubblica via, era "in circolazione", ciò che comporta, nei confronti dei terzi danneggiati, l'obbligo risarcitorio in capo alla società assicuratrice Le Assicurazioni d'Italia; osserva che la società appellante ebbe ad assumersene la custodia, avendolo ricevuto, con la consegna delle chiavi, dall'ENEL, per le riparazioni, e quindi risponde dei danni ai sensi dell'art. 2051 C.c., non avendo fornito la prova del fortuito.
Dopo aver ricordato come, per costante giurisprudenza, la responsabilità del proprietario del veicolo vada esclusa quando questo sia affidato a persona che lo prenda in consegna per procedere a riparazioni, i giudici di appello rilevano che giustamente è stata affermata dal pretore, oltre che la responsabilità diretta della società AN, anche la rivalsa della società assicuratrice del veicolo danneggiante nei suoi confronti. A tale conclusione tuttavia si deve pervenire, continua la sentenza impugnata, in base a considerazioni diverse da quelle svolte dal primo giudice, il quale ha invocato l'applicazione analogica del 3^ comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Infatti, se nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno diritto alla garanzia assicurativa, a mente dell'art. 1 cit., i responsabili civili di cui all'art. 2054 C.c., ossia essenzialmente il proprietario e il conducente del veicolo investitore, verso i quali, data la suddetta garanzia, non è pensabile un'azione di rivalsa dell'assicuratore che abbia indennizzato il terzo danneggiato, salvo che il conducente abbia circolato "prohibente domino"; non hanno invece diritto alla garanzia assicurativa i terzi estranei al rapporto assicurativo, in quanto chiamati a rispondere dei danni cagionati dal veicolo per titoli diversi da quello previsto dal cit. art. 2054 C.c., come, per esempio, nell'ipotesi in esame, il rapporto di custodia postulato dall'art. 2051 C.c. È dunque priva di garanzia assicurativa la società AN, proprio perché, terza estranea al rapporto assicurativo, essa risponde, come già detto, in veste di custode del veicolo, senza che occorra accertare se questo abbia circolato col consenso o meno del proprietario, trattandosi di questione che esaurisce i suoi effetti all'interno del rapporto assicurativo, concernente i soli responsabili menzionati nell'art. 2054 C.c.. Essa pertanto, per i danni derivati dall'evento, è soggetta all'azione di rivalsa delle Assicurazioni d'Italia, non certo in applicazione dell'art. 1 cit., ma a norma dell'art. 1203 n. 3 C.c., che prevede appunto la surrogazione legale a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
Quanto poi al mancato riconoscimento della copertura assicurativa della R.A.S., un'interpretazione ragionevole della clausola contrattuale invocata dall'appellante induce ad escludere che la sosta dell'automezzo nella pubblica via sia riconducibile "all'ambito di esecuzione dei lavori". Diversamente opinando, si giungerebbe all'incongrua conclusione di considerare normale che le riparazioni meccaniche si eseguano tenendo il veicolo sulla strada e non già, come suggerisce la comune esperienza, ricoverandolo negli appositi locali o spazi.
Rileva il Collegio che il giudice "a quo" è pervenuto a conclusioni erronee pur movendo da una premessa esatta, e che pertanto la decisione in punto di rivalsa dev'essere cassata, anche se per ragioni giuridiche in parte diverse da quelle esposte dalla ricorrente.
Non v'è dubbio alcuno, invero, che un veicolo parcheggiato nella pubblica via sia un veicolo "in circolazione", dacché, come testualmente dispone l'art. 2 1^ comma del D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), "sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate". La disposizione si spiega riflettendo che la sosta, intesa come un arresto protratto nel tempo, è uno stato del veicolo suscettibile in ogni momento di trasformarsi in movimento. Se tutto ciò è vero in linea di principio, nessun problema si pone nel caso in esame, anche perché il danno fu cagionato dall'autocarro nella fase di movimento, e quindi di circolazione in senso proprio, seguita immediatamente a quella di sosta. Lo stesso obbligo di assicurazione sorge, per l'appunto, per i veicoli a motore che siano "posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate", i quali pertanto, in tale evenienza, devono essere "coperti (...) dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile" (art. 1 1^ comma della l. cit.).
Se poi per "conducente" s'intende chiunque sia preposto alla guida di un veicolo e abbia l'effettiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinarne il movimento e la direzione, ossia a dirigerne e controllarne la circolazione;
è di ovvia evidenza, stante l'ampiezza del concetto di "circolazione", che un conducente vi sia anche quando il veicolo, lasciato in sosta nella pubblica via, si metta spontaneamente in moto per una qualsiasi causa, come, per esempio, per una difettosa tenuta dei freni, perché in tal caso sarà da considerare conducente dello stesso colui che l'abbia guidato fino a quel punto e ivi l'abbia lasciato in sosta. Se dunque l'autocarro in questione fosse stato lasciato in un'ordinaria sosta dall'autista dell'ENEL, nessuno dubiterebbe, alla luce di questi principi, della piena operatività della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1 1^ comma della legge n. 990 del 1969 e 2054 3^ comma C.c.: infatti l'originaria circolazione fino al luogo di sosta, la successiva sosta e la finale spontanea messa in movimento sarebbero riconducibili alla congiunta volontà del proprietario e del suo dipendente, quest'ultimo colpevole di non aver adottato tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante la sua assenza, danni a terzi. Nè, con ogni evidenza, potrebbe l'Assitalia allegare un qualsiasi diritto di rivalsa verso chicchessia, essendo in definitiva la circolazione avvenuta "non prohibente domino".
Ciò che impedisce di pervenire, "sic et simpliciter", a questa conclusione è che il conducente, cui l'automezzo era stato affidato per essere ricoverato nell'officina del AN, lo lasciò in sosta nei paraggi di questa e, dopo averlo parcheggiato nella strada, ne consegnò le chiavi al AN. Questo complesso di circostanze, come si vedrà, se non giustifica, in punto di diritto, le conseguenze che il giudice di appello ne ha tratto, è comunque rilevante sotto un diverso aspetto.
Di regola, chi assume l'obbligo di riparare un automezzo danneggiato assume anche quello accessorio di custodirlo, e ne diventa perciò "custode" ai sensi dell'art. 2051 C.c., per tutto il tempo necessario alle riparazioni: e così il prestatore d'opera (o l'appaltatore, anch'esso costituito custode, in genere, dei materiali consegnatigli dal committente per l'esecuzione dell'opera) risponderà dei danni connessi all'inosservanza dell'obbligo di custodia.
Bisogna tuttavia distinguere i danni che il veicolo può provocare durante e a causa della circolazione, attuata per iniziativa del titolare dell'officina o di suoi dipendenti, su strade di uso pubblico o a queste equiparate, dai danni che il veicolo può cagionare, durante la custodia, per una qualsiasi altra causa diversa dalla circolazione, ovvero per l'insorgere, in esso, di un qualsiasi agente dannoso o anche per il suo particolare dinamismo (come quando, per es., si muova, anche accidentalmente, nello spazio privato dell'officina).
Ora, poiché nella fattispecie s'è trattato di un danno cagionato dall'autocarro nel corso e a causa della circolazione su una pubblica strada, non v'è chi non veda come questo danno non sia concettualmente definibile come un danno da cosa in custodia, come tale risalente alla diversa responsabilità prevista dall'art. 2051 C.c., che riguarda, come già detto, tutt'altro genere di danni,
quelli cioè non aventi nessun nesso con la circolazione, ma prodotti come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dal veicolo per sè stesso, fuori della circolazione. Diventa così addirittura irrilevante stabilire se, con l'accettazione delle chiavi, il AN avesse o meno assunto una vera e propria custodia dell'automezzo, posto che non ricorre un "danno cagionato da cose in custodia" e questa dunque non avrebbe svolto alcun ruolo nella produzione dello specifico danno per cui è controversia. L'unica cosa che interessa sapere è se il AN, una volta in possesso delle chiavi, avesse o meno, in via di mero fatto, indipendentemente da ogni custodia in senso tecnico, la possibilità di prevedere e prevenire l'accaduto. Dimostrata così l'erroneità del ricorso alla speciale responsabilità presunta dell'art. 2051 C.c., frutto di un'insufficiente valutazione delle peculiarità del caso e della genesi del danno, la causa andava decisa, su tuttì altro piano, con l'accertare a chi quella particolare circolazione (lo spontaneo avviamento dell'automezzo dalla posizione di sosta) fosse imputabile, se cioè al conducente, dipendente dell'ENEL e circolante col consenso del proprietario, oppure al titolare dell'officina; per ricavarne, nella prima ipotesi, la piena, fisiologica operatività dell'assicurazione stipulata dal proprietario, estesa al conducente circolante "non prohibente domino", e l'assenza di ogni possibile rivalsa dell'assicuratore che ha risarcito il danno;
e, nella seconda ipotesi, per appurare se "conducente", nel significato sopra enunciato, fosse invece il AN, se ricorresse una circolazione "prohibente domino" e se e a quale titolo l'assicuratore potesse rivalersi sul AN dell'indennizzo corrisposto ai danneggiati.
In accoglimento quindi del motivo in esame, e con l'assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003