CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24692 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EN EL nato a [...] il [...] EL EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore , LUIGI BIRRITTERI Unt21,,f irom nottyyn 4391Z91,0 a ft) Ce. rtn09, L che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
_ Qq(, 04(zp.ì.v. lette le conclusioniélla ricorrente EN EL, la quale ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24692 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui, il 22 giugno 2021, il Tribunale di Latina ha dichiarato IE EL e IE NA colpevoli dei reati di tentato omicidio e porto ingiustificato in luogo pubblico di due coltelli e di un cacciavite e le ha condannate alle pene, rispettivamente, di otto e cinque anni di reclusione. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze attiene ai fatti verificatisi in Terracina nel primo pomeriggio del 13 settembre 2020, esitati nel ferimento di ES Di SO, il quale è stato raggiunto da tre coltellate, materialmente inferte da IE EL. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito l'episodio sulla scorta di un articolato compendio probatorio, che si giova: delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di alcuni testimoni;
delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato sul luogo dell'aggressione; dell'acquisita documentazione di natura medico-legale. Hanno, in particolare, ritenuto che, quel giorno, Di SO, persona che versa in difficili condizioni personali, tanto da dormire sovente per strada, ed è dedito all'alcol, ha incontrato, mentre si stava allontanando da un bar (ove aveva brevemente colloquiato con RO LI), IE EL, con la quale aveva avuto una relazione, finita con reciproche recriminazioni e la quale, nell'occasione, si accompagnava a IE NA. Le donne, dopo avere inveito
contro
Di SO, che ha, senza successo, cercato di allontanarle, gli hanno rivolto esplicite minacce di morte, sino a quando la EL, cogliendolo di sorpresa, gli ha sferrato tre fendenti all'addome con un coltello dal manico arancione, mentre la NA, presente sul posto, brandiva un altro coltello, del quale ella si è liberata occultandolo, insieme a quello della complice, sotto un'automobile parcheggiata nei pressi, ove entrambe le armi sono state rinvenute dalle forze dell'ordine, intervenute a seguito di tempestiva segnalazione. La Corte di appello, nel respingere i motivi di impugnazione articolati avverso la decisione di primo grado, ha stimato, tra l'altro: l'attitudine dell'apporto di IE NA a rafforzare il proposito criminoso della EL;
l'assenza dei presupposti per riconoscere alle imputate la causa di giustificazione della legittima difesa;
la correttezza della qualificazione del 2 fatto come tentato omicidio e della determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. IE NA propone, con l'assistenza dell'avv. Orfeo Palmacci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione sul rilievo dell'inidoneità del contegno da lei serbato, esauritosi nell'aiutare la EL, ex post, a disfarsi del coltello utilizzato per infliggere a Di SO lesioni in forza di condotta che avrebbe dovuto essere qualificata come lesioni personali anziché ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen.. 4. IE EL propone, con il ministero dell'avv. Salvatore Collura, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi — dei quali si darà conto, in ossequio al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., ne limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali lamenta, costantemente, vizio di motivazione. Con il primo motivo, obietta, con riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo di indicare le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal minimo edittale. Con il secondo motivo, ascrive ai giudici di merito di non avere offerto convincenti argomenti a sostegno della qualificazione del fatto come tentato omicidio e di avere, specificamente, valorizzato le minacce di morte che ella e la NA avrebbero profferito all'indirizzo della vittima anziché, c:ome sarebbe stato lecito attendersi, le modalità dell'azione e la materialità della condotta, che non lasciano trasparire il supposto dolo omicidiario. Con il terzo motivo, si duole che il giudice di appello, lungi da confrontarsi con gli elementi di fatto e le ragioni di diritto introdotte con l'impugnazione, si sia acriticamente adagiato sulle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado. Con il quarto motivo, denuncia l'illegittimità del ragionamento sotteso al rigetto del motivo di appello afferente all'omesso riconoscimento, da parte del Tribunale, della scriminante della legittima difesa, la cui sussistenza, rileva, è emersa, quantomeno in via dubitativa, dall'espletata istruttoria. 5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 18 dicembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, mentre la ricorrente IE NA, con atto del 23 dicembre 2022 (intitolato «Motivi aggiunti»), ha insistito per l'accoglimento del proprio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono inammissibili perché vedenti su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente — avendo le ricorrenti articolato doglianze esclusivamente — al di là, cioè, della mera indicazione, nell'intestazione dei motivi, all'ad. 606, lett. d), cod. proc. pen., cui non corrisponde l'enunciazione di contestazioni afferenti alla completezza del compendio istruttorio — ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074- 01). Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'ad. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.„ riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la 4 persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3. Esaminata alla luce dei principi di diritto testé richiamati, la sentenza impugnata resiste senz'altro alle censure delle ricorrenti che, nel caso della NA, si esauriscono nella contestazione di due pirofili che i giudici di merito hanno trattato in modo esaustivo e logicamente ineccepibile, chiarendo, in primo luogo, che la donna, per come inconfutabilmente comprovato dalle videoriprese in atti, oltre che dagli apporti dei testimoni, garantì all'esecutrice materiale del reato un ausilio assai più ampio ed utile di quanto da lei eccepito, porgendole la borsa contenente i coltelli dei quali le imputate avevano la disponibilità, inveendo contro Di SO con in mano il coltello che, nel frattempo, la EL le aveva consegnato e, infine, tentando di nascondere gli strumenti di offesa. Per quanto concerne, poi, la qualificazione giuridica del fatto — oggetto anche del secondo motivo del ricorso di IE 2:ucconelli — la Corte di appello ha affermato, in termini perfettamente aderenti alle emergenze istruttorie e coerenti con gli indirizzi ermeneutici che orientano, nei casi di tentativo, l'apprezzamento dell'idoneità e dell'univocità degli atti, così come del dolo omicidiario, che «Dei tre fendenti contro il Di SO [...] ben due attinsero il fegato, con particolare profondità, al punto che la prognosi restò riservata al momento del ricovero», ciò che «sta a confermare la tesi accusatoria, emergendo la idoneità ex ante di tali fendenti a mettere in pericolo la vita della vittima». Tanto, in ragione del fatto che il fegato è «un organo vitale, la cui lesione può comportare conseguenze letali» che dovevano essere ben presenti nella mente della EL «nel momento in cui sferrò i fendenti in direzione addominale, distretto corporeo nel quale hanno sede una pluralità di organi tutti svolgenti funzioni di primario rilievo per la sopravvivenza». A definitivo suggello della conclusione raggiunta — che le ricorrenti contestano con affermazioni di assoluta genericità, in quanto tali non idonee ad individuare, nel percorso argomentativo seguito dal giudici di merito, specifiche fratture razionali — la Corte di appello ha aggiunto che «La volontà omicidiaria risulta palesata senza possibilità di equivoci dalle esplicite minacce di morte che i testimoni udirono nel corso dell'assalto ai danni del Di SO, profferite sia dalla NA che dalla EL». 5 L'inammissibilità del ricorso originario di IE NA si comunica, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., all'atto depositato il 23 dicembre 2022, ove inteso come contenente motivi nuovi. 4. Parimenti inammissibili sono le residue censure sollevate da IE EL. La Corte di appello, invero: ha spiegato, quanto al trattamento sanzionatorio, che, riconosciuta l'equivalenza tra la recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, la pena base è stata correttamente determinata, avuto riguardo ai parametri fissati all'art. 133 cod. pen., in misura leggermente superiore al minimo edittale e, dunque, non, come infondatamente dedotto dalla ricorrente, nella misura del «triplo di quella più bassa prevista dalla legge», ed ha aggiunto che l'aumento apportato a titolo di continuazione per la contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, è particolarmente contenuto, sicché la sanzione risulta, anche sotto questo aspetto, equa e proporzionata rispetto alla intrinseca gravità del fatto;
così facendo, ha soddisfatto appieno l'obbligo di motivazione previsto per il caso di sanzione prossima al minimo edittale (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 0); lungi dal limitarsi, come infondatamente eccepito dalla CO con il terzo motivo di ricorso, a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, ha vagliato analiticamente le deduzioni contenute nei motivi di appello, procedendo, dapprima, all'autonoma valutazione di tutte le evidenze istruttorie e, quindi, al dettagliato esame delle prospettazioni difensive, che ha disatteso attraverso un incedere argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale e pienamente coerente con il compendio probatorio;
ha, in particolare, rigettato il motivo di appello relativo alla legittima difesa affermando, con parole logicamente ineccepibili, che «non sussiste alcun elemento in atti dal quale potersi evincere che la donna abbia agito per legittima difesa, risultando non solo dalla dichiarazioni del Di SO e del teste LI (il quale era presente sul luogo dal momento in cui le due incrociarono la vittima) ma anche dalle videoriprese che quest'ultimo cercò di sottrarsi al contatto con le donne scendendo dal marciapiede ed evitando ogni forma di contatto» e notando, vieppiù, che «Il lancio del suo zaino nella direzione delle donne è conseguenza del fatto che la NA gli era andata incontro con veemenza, urlando frasi minacciose al suo )2i{ 6 indirizzo» e che «In ogni caso il Di SO, oltre a non aver colpito le donne, era disarmato, mentre le due imputate avevano portato con sé due coltelli aventi lame della lunghezza di circa 13 cm., uno dei quali fu utilizzato per infierire sulla vittima con tre fendenti». 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore , LUIGI BIRRITTERI Unt21,,f irom nottyyn 4391Z91,0 a ft) Ce. rtn09, L che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
_ Qq(, 04(zp.ì.v. lette le conclusioniélla ricorrente EN EL, la quale ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24692 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui, il 22 giugno 2021, il Tribunale di Latina ha dichiarato IE EL e IE NA colpevoli dei reati di tentato omicidio e porto ingiustificato in luogo pubblico di due coltelli e di un cacciavite e le ha condannate alle pene, rispettivamente, di otto e cinque anni di reclusione. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze attiene ai fatti verificatisi in Terracina nel primo pomeriggio del 13 settembre 2020, esitati nel ferimento di ES Di SO, il quale è stato raggiunto da tre coltellate, materialmente inferte da IE EL. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito l'episodio sulla scorta di un articolato compendio probatorio, che si giova: delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di alcuni testimoni;
delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato sul luogo dell'aggressione; dell'acquisita documentazione di natura medico-legale. Hanno, in particolare, ritenuto che, quel giorno, Di SO, persona che versa in difficili condizioni personali, tanto da dormire sovente per strada, ed è dedito all'alcol, ha incontrato, mentre si stava allontanando da un bar (ove aveva brevemente colloquiato con RO LI), IE EL, con la quale aveva avuto una relazione, finita con reciproche recriminazioni e la quale, nell'occasione, si accompagnava a IE NA. Le donne, dopo avere inveito
contro
Di SO, che ha, senza successo, cercato di allontanarle, gli hanno rivolto esplicite minacce di morte, sino a quando la EL, cogliendolo di sorpresa, gli ha sferrato tre fendenti all'addome con un coltello dal manico arancione, mentre la NA, presente sul posto, brandiva un altro coltello, del quale ella si è liberata occultandolo, insieme a quello della complice, sotto un'automobile parcheggiata nei pressi, ove entrambe le armi sono state rinvenute dalle forze dell'ordine, intervenute a seguito di tempestiva segnalazione. La Corte di appello, nel respingere i motivi di impugnazione articolati avverso la decisione di primo grado, ha stimato, tra l'altro: l'attitudine dell'apporto di IE NA a rafforzare il proposito criminoso della EL;
l'assenza dei presupposti per riconoscere alle imputate la causa di giustificazione della legittima difesa;
la correttezza della qualificazione del 2 fatto come tentato omicidio e della determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. IE NA propone, con l'assistenza dell'avv. Orfeo Palmacci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione sul rilievo dell'inidoneità del contegno da lei serbato, esauritosi nell'aiutare la EL, ex post, a disfarsi del coltello utilizzato per infliggere a Di SO lesioni in forza di condotta che avrebbe dovuto essere qualificata come lesioni personali anziché ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen.. 4. IE EL propone, con il ministero dell'avv. Salvatore Collura, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi — dei quali si darà conto, in ossequio al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., ne limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali lamenta, costantemente, vizio di motivazione. Con il primo motivo, obietta, con riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo di indicare le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal minimo edittale. Con il secondo motivo, ascrive ai giudici di merito di non avere offerto convincenti argomenti a sostegno della qualificazione del fatto come tentato omicidio e di avere, specificamente, valorizzato le minacce di morte che ella e la NA avrebbero profferito all'indirizzo della vittima anziché, c:ome sarebbe stato lecito attendersi, le modalità dell'azione e la materialità della condotta, che non lasciano trasparire il supposto dolo omicidiario. Con il terzo motivo, si duole che il giudice di appello, lungi da confrontarsi con gli elementi di fatto e le ragioni di diritto introdotte con l'impugnazione, si sia acriticamente adagiato sulle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado. Con il quarto motivo, denuncia l'illegittimità del ragionamento sotteso al rigetto del motivo di appello afferente all'omesso riconoscimento, da parte del Tribunale, della scriminante della legittima difesa, la cui sussistenza, rileva, è emersa, quantomeno in via dubitativa, dall'espletata istruttoria. 5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 18 dicembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, mentre la ricorrente IE NA, con atto del 23 dicembre 2022 (intitolato «Motivi aggiunti»), ha insistito per l'accoglimento del proprio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. I ricorsi sono inammissibili perché vedenti su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente — avendo le ricorrenti articolato doglianze esclusivamente — al di là, cioè, della mera indicazione, nell'intestazione dei motivi, all'ad. 606, lett. d), cod. proc. pen., cui non corrisponde l'enunciazione di contestazioni afferenti alla completezza del compendio istruttorio — ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074- 01). Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'ad. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.„ riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la 4 persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3. Esaminata alla luce dei principi di diritto testé richiamati, la sentenza impugnata resiste senz'altro alle censure delle ricorrenti che, nel caso della NA, si esauriscono nella contestazione di due pirofili che i giudici di merito hanno trattato in modo esaustivo e logicamente ineccepibile, chiarendo, in primo luogo, che la donna, per come inconfutabilmente comprovato dalle videoriprese in atti, oltre che dagli apporti dei testimoni, garantì all'esecutrice materiale del reato un ausilio assai più ampio ed utile di quanto da lei eccepito, porgendole la borsa contenente i coltelli dei quali le imputate avevano la disponibilità, inveendo contro Di SO con in mano il coltello che, nel frattempo, la EL le aveva consegnato e, infine, tentando di nascondere gli strumenti di offesa. Per quanto concerne, poi, la qualificazione giuridica del fatto — oggetto anche del secondo motivo del ricorso di IE 2:ucconelli — la Corte di appello ha affermato, in termini perfettamente aderenti alle emergenze istruttorie e coerenti con gli indirizzi ermeneutici che orientano, nei casi di tentativo, l'apprezzamento dell'idoneità e dell'univocità degli atti, così come del dolo omicidiario, che «Dei tre fendenti contro il Di SO [...] ben due attinsero il fegato, con particolare profondità, al punto che la prognosi restò riservata al momento del ricovero», ciò che «sta a confermare la tesi accusatoria, emergendo la idoneità ex ante di tali fendenti a mettere in pericolo la vita della vittima». Tanto, in ragione del fatto che il fegato è «un organo vitale, la cui lesione può comportare conseguenze letali» che dovevano essere ben presenti nella mente della EL «nel momento in cui sferrò i fendenti in direzione addominale, distretto corporeo nel quale hanno sede una pluralità di organi tutti svolgenti funzioni di primario rilievo per la sopravvivenza». A definitivo suggello della conclusione raggiunta — che le ricorrenti contestano con affermazioni di assoluta genericità, in quanto tali non idonee ad individuare, nel percorso argomentativo seguito dal giudici di merito, specifiche fratture razionali — la Corte di appello ha aggiunto che «La volontà omicidiaria risulta palesata senza possibilità di equivoci dalle esplicite minacce di morte che i testimoni udirono nel corso dell'assalto ai danni del Di SO, profferite sia dalla NA che dalla EL». 5 L'inammissibilità del ricorso originario di IE NA si comunica, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., all'atto depositato il 23 dicembre 2022, ove inteso come contenente motivi nuovi. 4. Parimenti inammissibili sono le residue censure sollevate da IE EL. La Corte di appello, invero: ha spiegato, quanto al trattamento sanzionatorio, che, riconosciuta l'equivalenza tra la recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, la pena base è stata correttamente determinata, avuto riguardo ai parametri fissati all'art. 133 cod. pen., in misura leggermente superiore al minimo edittale e, dunque, non, come infondatamente dedotto dalla ricorrente, nella misura del «triplo di quella più bassa prevista dalla legge», ed ha aggiunto che l'aumento apportato a titolo di continuazione per la contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, è particolarmente contenuto, sicché la sanzione risulta, anche sotto questo aspetto, equa e proporzionata rispetto alla intrinseca gravità del fatto;
così facendo, ha soddisfatto appieno l'obbligo di motivazione previsto per il caso di sanzione prossima al minimo edittale (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 0); lungi dal limitarsi, come infondatamente eccepito dalla CO con il terzo motivo di ricorso, a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, ha vagliato analiticamente le deduzioni contenute nei motivi di appello, procedendo, dapprima, all'autonoma valutazione di tutte le evidenze istruttorie e, quindi, al dettagliato esame delle prospettazioni difensive, che ha disatteso attraverso un incedere argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale e pienamente coerente con il compendio probatorio;
ha, in particolare, rigettato il motivo di appello relativo alla legittima difesa affermando, con parole logicamente ineccepibili, che «non sussiste alcun elemento in atti dal quale potersi evincere che la donna abbia agito per legittima difesa, risultando non solo dalla dichiarazioni del Di SO e del teste LI (il quale era presente sul luogo dal momento in cui le due incrociarono la vittima) ma anche dalle videoriprese che quest'ultimo cercò di sottrarsi al contatto con le donne scendendo dal marciapiede ed evitando ogni forma di contatto» e notando, vieppiù, che «Il lancio del suo zaino nella direzione delle donne è conseguenza del fatto che la NA gli era andata incontro con veemenza, urlando frasi minacciose al suo )2i{ 6 indirizzo» e che «In ogni caso il Di SO, oltre a non aver colpito le donne, era disarmato, mentre le due imputate avevano portato con sé due coltelli aventi lame della lunghezza di circa 13 cm., uno dei quali fu utilizzato per infierire sulla vittima con tre fendenti». 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2023.