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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17588 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PRONESTI' LIDIA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Cesare SANTONOCITO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2020 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato DI ON alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 349 e 633-639-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17588 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 31/03/2023 2. Ha proposto ricorso DI ON, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Vizio motivazionale, sotto il profilo del travisamento della prova decisiva, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, motivata con una circostanza (l'essere l'imputata ancora in una situazione di illegalità) smentita dalla documentazione allegata alle conclusioni scritte della difesa, ignorata nella sentenza impugnata, attestante la rateizzazione dei canoni dovuti per il periodo di illegittima occupazione e l'adozione di un formale provvedimento definitivo di assegnazione dell'alloggio. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al doppio aumento di pena apportato su quella base, determinato per il più grave delitto di violazione di sigilli, illegittimo in quanto le condotte contestate ai capi A) e B) integrano un unico reato permanente ex art. 633 cod. pen. 2.3. Vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato ex art. 349 cod. pen., affermata sulla base del rilievo decisivo costituito dalla mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In ordine al primo motivo, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha rilevato che le parti avevano "concluso come in atti", avendo però del tutto ignorato le argomentazioni e le produzioni della difesa in sede di conclusioni scritte, proposte nei tempi e con le modalità del rito cartolare. Con le conclusioni, infatti, la difesa aveva prodotto il provvedimento con il quale il Comune di Messina, in data 5 marzo 2019 (successiva alla presentazione dell'appello), aveva assegnato all'imputata, in via definitiva, l'alloggio occupato, 2 concedendole una rateizzazione per pagare i canoni di locazione sin dal momento della illegittima occupazione. Si tratta di un dato significativo, obliterato nella sentenza impugnata, potenzialmente idoneo a incidere nella valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, negati dalla Corte territoriale sulla base della durata della permanenza abusiva nell'alloggio e di una conseguente prognosi sfavorevole. 3. Anche il secondo motivo è fondato. Alla luce della formulazione dei capi d'imputazione e della ricostruzione della vicenda effettuata da entrambi i giudici di merito, risulta che l'occupazione abusiva da parte dell'imputata si protrasse senza soluzione di continuità, anche dopo l'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tant'è che la stessa violò i sigilli per continuare ad abitarvi. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o dal terreno occupato con la sentenza di condanna. La protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione, solo a seguito della sentenza di condanna (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458). Ne consegue che, ricondotto a unicità il reato ex artt. 633-639-bis cod. pen., deve essere determinato l'aumento a titolo di continuazione per un solo reato. 4. E' del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, invece, l'ultimo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità per il più grave reato ex art. 349 cod. pen., con il quale la ricorrente ha soltanto dedotto che la Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito "rilievo decisivo alla mancata adozione di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio". La motivazione della sentenza sul punto, invece, è tutt'altra (pag. 5) ed è comunque pacifico (e non più contestato nel ricorso) che all'epoca del fatto l'alloggio era occupato abusivamente dall'imputata (il provvedimento di assegnazione è intervento a distanza di tre anni), la quale violò i sigilli apposti in occasione della esecuzione del decreto di sequestro preventivo al fine di permanere nell'immobile. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Così deciso il 31 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Cesare SANTONOCITO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 novembre 2020 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato DI ON alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 349 e 633-639-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17588 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 31/03/2023 2. Ha proposto ricorso DI ON, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Vizio motivazionale, sotto il profilo del travisamento della prova decisiva, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, motivata con una circostanza (l'essere l'imputata ancora in una situazione di illegalità) smentita dalla documentazione allegata alle conclusioni scritte della difesa, ignorata nella sentenza impugnata, attestante la rateizzazione dei canoni dovuti per il periodo di illegittima occupazione e l'adozione di un formale provvedimento definitivo di assegnazione dell'alloggio. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al doppio aumento di pena apportato su quella base, determinato per il più grave delitto di violazione di sigilli, illegittimo in quanto le condotte contestate ai capi A) e B) integrano un unico reato permanente ex art. 633 cod. pen. 2.3. Vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato ex art. 349 cod. pen., affermata sulla base del rilievo decisivo costituito dalla mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In ordine al primo motivo, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha rilevato che le parti avevano "concluso come in atti", avendo però del tutto ignorato le argomentazioni e le produzioni della difesa in sede di conclusioni scritte, proposte nei tempi e con le modalità del rito cartolare. Con le conclusioni, infatti, la difesa aveva prodotto il provvedimento con il quale il Comune di Messina, in data 5 marzo 2019 (successiva alla presentazione dell'appello), aveva assegnato all'imputata, in via definitiva, l'alloggio occupato, 2 concedendole una rateizzazione per pagare i canoni di locazione sin dal momento della illegittima occupazione. Si tratta di un dato significativo, obliterato nella sentenza impugnata, potenzialmente idoneo a incidere nella valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, negati dalla Corte territoriale sulla base della durata della permanenza abusiva nell'alloggio e di una conseguente prognosi sfavorevole. 3. Anche il secondo motivo è fondato. Alla luce della formulazione dei capi d'imputazione e della ricostruzione della vicenda effettuata da entrambi i giudici di merito, risulta che l'occupazione abusiva da parte dell'imputata si protrasse senza soluzione di continuità, anche dopo l'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tant'è che la stessa violò i sigilli per continuare ad abitarvi. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o dal terreno occupato con la sentenza di condanna. La protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione, solo a seguito della sentenza di condanna (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458). Ne consegue che, ricondotto a unicità il reato ex artt. 633-639-bis cod. pen., deve essere determinato l'aumento a titolo di continuazione per un solo reato. 4. E' del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, invece, l'ultimo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità per il più grave reato ex art. 349 cod. pen., con il quale la ricorrente ha soltanto dedotto che la Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito "rilievo decisivo alla mancata adozione di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio". La motivazione della sentenza sul punto, invece, è tutt'altra (pag. 5) ed è comunque pacifico (e non più contestato nel ricorso) che all'epoca del fatto l'alloggio era occupato abusivamente dall'imputata (il provvedimento di assegnazione è intervento a distanza di tre anni), la quale violò i sigilli apposti in occasione della esecuzione del decreto di sequestro preventivo al fine di permanere nell'immobile. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Così deciso il 31 marzo 2023.