Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto esecuzione SEZIONE TERZA CIVILE forzata Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 5 6 7 9 /03 R.G.N. 22924/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ernesto LUP Cron.12608 - Rel. Consigliere PERCUTE LICATESE Dott. Renato .1556Rep. - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 17/10/02 ConsigliereDott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH TA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 278, presso 10 studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che la difende unitamente agli avvocati GIAMMARIA L RICCIOTTI, giusta delegaFRANCESCO SICHER, in atti;
- ricorrente -
contro
BNL SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 215/99 del Tribunale di 1'1/12/1998, depositata il 15/05/99;2002 VERBANIA, emessa 1959 RG.374/96; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 giugno 1996 CH ET proponeva, ai sensi degli artt. 615, 616 e 617 C.p.c., opposizione all'esecuzione pendente innanzi al Tribunale di Verbania, esponendo che il 18 febbraio M 1995 le era stato notificato, nella sua qualità di do- nataria di un immobile sito in Belgirate, "un avviso di imminente azione esecutiva", in forza di un decreto in- giuntivo emesso, ad istanza della Banca Nazionale del Lavoro, contro la donante AI IA, per un credito garantito da ipoteca iscritta sul bene donato;
e che lo stesso atto recava il precetto per il pagamento del- somma notificato a ER AI IO GI,la nella sua qualità di erede della debitrice AI IA, deceduta il 28 giugno 1992. Soggiungeva la ricorrente che, con atto notificato- le il 10 maggio 1995, era stato eseguito il pignoramen- to dell'immobile in questione. A fondamento dell'opposizione deduceva che: 2 1) il ER AI non era erede della donante, non avendo accettato l'eredità; 2) tanto il precetto quanto il pignoramento non gli erano stati validamente notificati, giacchè il no- tificando risiedeva all'estero da molti anni ed era iscritto all'apposita anagrafe (A.I.R.E.); 3) la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta nel luglio 1991, era stata eseguita dopo il trasferi- mento della donante AI IA da Milano. Si costituiva l'opposta Banca Nazionale del Lavoro, eccependo la tardività dell'opposizione e, nel merito, M la sua infondatezza. Con sentenza del 15 maggio 1999, il giudice del- l'esecuzione, in funzione di giudice unico, ha dichia- rato inammissibile l'opposizione. Per la cassazione della sentenza ricorre la Mar- chich, formulando un unico motivo. La controparte non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, denunciando l'errata applicazione dell'art. 654 C.p.c. e la violazione degli artt. 615, 477 e 479 C.p.c. e 2889, 2890 e 2991 C.C., Osserva che la deroga di cui all'art. 654 C.p.c., che dispensa il ricorrente dall'obbligo di rinotificare al debitore il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo una prima 3 regolare notifica, non può esonerare il creditore dal- l'obbligo di notificare nuovamente all'erede il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo mentre il debitore era ancora in vita. La Banca, prima di dare impulso all'esecuzione ai sensi dell'art 2891 C.c., avrebbe dovuto inoltre rende- re possibile al debitore l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2889 C.c. non mediante un semplice avvertimen- to aggiuntivo in calce al precetto, ma mediante la for- M male notifica del titolo e del precetto, ai sensi del- l'art. 479 C.p.c., dal momento che, non essendo essa CH personalmente obbligata e ignara tanto del- l'esistenza del debito quanto dell'ipoteca, la sua con- dizione, agli effetti della deroga di cui all'art. 654 C.p.c., non può essere parificata a quella dell'origi- naria debitrice. Il creditore avrebbe dovuto ancora procedere secon- do le prescrizioni dell'art. 2891 C.C., mentre ha pre- ferito un ordinario processo esecutivo immobiliare ai sensi dell'art. 555 C.p.c., pur trovandosi il bene in una collocazione anomala, per la diversa titolarità so- pravvenuta. Infine, il diritto a sperimentare l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine di decadenza, ovvero subordinato "alla l'opposizione all'esecuzione, viene 4 condizione sospensiva che il debitore, nel termine di dieci giorni, e cioè oltre quello dei cinque giorni previsti per l'esperimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 C.p.c., abbia provveduto ad eliminare il debito, di cui peraltro ha tutto il diritto di non CO- noscere neppure l'esistenza". Queste censure non possono trovare ingresso e vanno conseguentemente disattese. Rileva la sentenza impugnata che il ricorso intro- duttivo, benchè sia qualificato come opposizione al- l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 C.p.c., rientra invece nella diversa categoria delle opposizioni ag atti esecutivi, disciplinate dall'art. 617 C.p.c. Le doglianze riguardano infatti la notificazione del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramen- ي to, come espressamente contemplato appunto dal secondo comma del cit. art. 617 C.p.c., e sono pertanto sogget- te al termine di decadenza ivi indicato (cinque giorni dal primo atto dell'esecuzione, ovvero dalla notifica del pignoramento), pacificamente scaduto nel caso di specie. Di qui, ad avviso del giudice "a quo", l'inammissi- bilità dell'opposizione. Ebbene, la ricorrente, invece di impugnare la rite- nuta qualificazione giuridica della domanda о la sca- 5 denza del termine di proponibilità dell'opposizione, ossia le due "rationes decidendi" poste a base della sentenza in parola, si dilunga in considerazioni che con quelle non hanno nessun collegamento logico giuri- dico e che meglio avrebbero potuto trovare la loro se- de, a tutto concedere, nel giudizio di opposizione, ri- solvendosi in censure estranee alla tipologia del ri- corso per cassazione. Not va adottato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio, attesa la già rilevata assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 17 ottobre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Danke kah Рыба Све Depositata in Cancellerie IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello oral. SHIL CANCELLIERE C1 Dotsey Maria Wielic 60