Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Non è impugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - e non è ricorribile in cassazione, in quanto non è abnorme - l'ordinanza di inammissibilità, emessa dal G.i.p., della richiesta di incidente probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2009, n. 42520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42520 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 07/10/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - N. 1462
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 43087/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) LI IO N. IL 20/04/1978;
2) AN MA N. IL 07/08/1980;
3) RU OM N. IL 17/03/1957;
4) UF IO N. IL 28/04/1954;
5) IS AU N. IL 11/08/1976;
6) MI CA N. IL 20/07/1970;
7) RV RO N. IL 10/10/1942;
8) GR OB N. IL 02/11/1953;
avverso l'ordinanza n. 2408/2008 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 24/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio disponeva lo svolgimento di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409 c.p.p., nel procedimento a carico di EM NC ed altri sette sanitari indagati per il reato di omicidio colposo a carico del paziente OV AN. A conclusione il GIP, con ordinanza in data 5- 11-2008, indicava al P.M. di effettuare attività di indagine suppletiva con la rinnovazione della consulenza tecnica riguardante l'accertamento delle cause della morte di OV AN e di eventuali responsabilità attribuibili ai medici che lo avevano avuto in cura;
a tal fine disponeva che l'attività tecnica venisse compiuta da un collegio di consulenti composto da medici specialisti in urologia, pneumologia e cardiologia.
2. Il P.M., a sua volta in data 20-11-2008-, chiedeva al GIP di procedere con incidente probatorio all'esecuzione di perizia. Il GIP, con ordinanza in data 24-11-2008, dichiarava inammissibile detta istanza.
3. Il P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio avanzava ricorso per cassazione in data 28-11-2008 avverso le ordinanze del GIP in data 5- 11-2008 e 24-11-2008 perché abnormi.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione. Presentava memoria l'indagato Riccardo Michi.
4. Il ricorso del P.M. di Busto Arsizio si palesa inammissibile. Invero, il ricorso proposto contro la prima ordinanza emessa dal GIP appare tardivo perché depositato in data 28-11-2008 mentre il P.M. istante era a conoscenza del provvedimento impugnato almeno dal 12-11- 2008 e quindi risulta decorso il termine di 15 giorni per l'impugnazione (art. 585 c.p.p.). Per quanto concerne l'ordinanza in data 24-11-2008, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di incidente probatorio, deve osservarsi che detto provvedimento è estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed ha natura strumentale per assicurare il più corretto e spedito iter processuale. Esso è inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e, non avendo natura decisoria ne' possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può essere considerato abnorme, (v. così, Cass. 30- 11- 2000 n 2678/2001; Cass. 13-11-2003 n. 47075; Cass. 14- 12- 2004 n. 2926/2005).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009