Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
04354/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA PIC Oggetto SEZIO Risarcimento danni da atto illecito. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14754/98 Presidente Dott. Manfredo GROSSI Dott. VA Silvio Coco - Consigliere 9288 Consigliere Cron. Dott. Vincenzo SALLUZZO либо Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI · Consigliere Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 01/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE S CASSAZIONE SE N TENZA sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. ILSOLE 24 ORE per dirty L 3000 AS NI, elettivamente domiciliato in ROMA 1126 MAR. 2001 dell'avvocatoVIA MERULANA 234, presso lo studio IL CANCELLIERE GIULIANO BOLOGNA, che lo difende anche disgiuntamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE insieme all'avvocato GIUSEPPE ROMUALDI, giusta delega Richiesta copia studio dal Sig. . . in atti;
per diritti L. 3000 il 26-03-2 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
BE ES, AN BR;
ANCELLERIA - intimati avversO la sentenza n. 258/97 del Tribunale di 00664329 2000 SONDRIO, emessa il 05/06/97 e depositata il 14/07/97 CD631343 1953 1 (R.G. 854/93); udita la relazione EL causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Albertoudienza del 01/12/00 dal TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 3° motivo ed il rigetto degli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione datato 11.9.1990, SO VA conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Sondrio, NI GU esponendo;
- che era rimasto vittima di un'aggressione avvenuta in data 16.6.1989 ad opera del convenuto che, prima con, un badile, aveva causato all'attore lesioni guarite in giorni 2 e poi, dopo averlo inseguito, insultato e minacciato, con un masso aveva fracassato parabrezza, tettuccio e cofano dell'autovettura dell'attore gridando “ve mazzi, ve copi"; - che, proposta querela, il relativo procedimento penale si era esaurito per intervenuta amnistia;
che i danni causati dal convenuto conseguivano al danneggiamento - doloso dell'autovettura, oltre ai danni morali e materiali per le lesioni (trauma cranico per colpi di badile) guarite in due giorni e le minacce e ingiurie. Ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna del convenuto a risarcire tutti i danni morali e patrimoniali conseguenti e quantificati in lire 2.840.259, ovvero da liquidarsi secondo le risultanze istruttorie ed equitativamente con rivalutazione ed interessi, entro i limiti di competenza del giudice adito e comunque in misura non superiore a lire 5.000.000. Resisteva in giudizio NI GU esponendo una diversa versione dei fatti e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento di tutti i danni materiali e non subiti in conseguenza delle lesioni personali subite per un periodo di invalidità temporanea di giorni 25, oltre alle spese conseguenti alla lussazione del dente canino superiore destro entro i limiti EL competenza pretorile. Interveniva volontariamente in giudizio anche BE IN (moglie del convenuto) esponendo che nella colluttazione era stata fatta cadere a terra da uno dei due aggressori del marito e. che aveva subito lesioni, con prognosi di giorni 3 dieci ai quali erano stati aggiunti altri quindici giorni. Pertanto, BE IN chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dell'aggressione citata. -II Pretore di Sondrio, con sentenza in data 22.12.1992 9.1.1993, accoglieva la domanda dell'attore e del convenuto, liquidando i relativi danni in £ 2.840.250 ciascuno e compensando per l'effetto tra tali parti “...ogni ragione di rispettivo debito e credito..." e compensando inoltre tra le stesse le spese di giudizio. Condannava il SO a risarcire a BE IN il danno subito liquidato in £ 2.000.000 oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
compensava tra tali parti 1/3 delle spese e condannava il SO a rimborso in favore EL BE dei restanti 2/3 liquidati in £ 1.172.600. Avverso detta sentenza interponeva appello SO VA. Si costituivano gli appellati chiedendo la reiezione del gravame e la conferma EL impugnata sentenza. Con ordinanza 30.3.94 il G.I. dichiarava l'interruzione del processo a causa EL morte di NI GU. SO VA chiedeva fissarsi udienza ex art. 303 c.p.c. Il G.I. provvedeva in conformità. Si costituivano BE IN e NO RU quali, rispettivamente, moglie e figlio (ed eredi) di NI GU. Con sentenza 5.6 -14.7.97 il Tribunale di Sondrio rigettava l'appello condannando l'appellante a rifondere a NI GU le spese del grado liquidate in £2.990.650. Contro questa decisione ricorre per cassazione con quattro motivi SO VA. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente SO denuncia violazione dell'art. 360 n.3 e 105 CPC esponendo le seguenti argomentazioni. L'intervento autonomo ex art. 105 CPC e' ammissibile solo se sussista il presupposto imprescindibile che l'interveniente in via autonoma e principale vanti un proprio diritto in guisa autonoma rispetto al bene oggetto EL contesa. Nel caso specifico tale presupposto difetta, poiche' la BE non vanta alcun diritto in guisa autonoma rispetto al bene oggetto dell'altrui contesa. Tale bene infatti e' estraneo al diritto vantato dalla BE, essendo costituito, da un lato dalla richiesta di risarcimento del SO per una condotta posta in essere nei suoi confronti dallo NI, e dall'altro da una richiesta risarcitoria dello NI per una condotta posta in essere nei suoi confronti dal SO, e nessun rapporto essendovi fra beni oggetto EL contesa originaria e il diritto vantato dalla BE. Erra il Tribunale quando afferma in sentenza che il diritto EL BE deriva dal medesimo fatto giuridico per cui e' causa fra NI e SO. ہ ے تے Il motivo è privo di pregio. Nella specie la BE ha posto in essere un intervento adesivo autonomo in quanto ha fatto valere nei confronti dell'attore un proprio diritto, dipendente dal titolo dedotto nel processo dal convenuto, aderendo alle ragioni di quest'ultimo, in relazione ad un episodio che ha visto coinvolti tutte e tre dette parti (attore, convenuto ed intervenuta); più precisamente sia lo NI (nella sua domanda riconvenzionale) sia la BE (nel suo intervento adesivo autonomo) hanno posto a base EL propria domanda la condotta del SO, indicata come atto illecito e quindi fonte di un proprio diritto al risarcimento dei danni conseguenti. Sussiste quindi la fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati insieme in quanto connessi. 5 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 CPC. Esponendo le seguenti doglianze. Il Tribunale ha omesso di considerare tutte le prove per testi, e in particolare la testimonianza del teste di controparte NI RU,che ha affermato di aver udito tale TA IA ammettere, subito dopo il fatto, di essere stata lei a provocare le lesioni a NI GU (verbale Pretura 25.10.98). A fronte di specifica doglianza dell'appellante che sottolineava che tale testimonianza NI non era smentita da nessuno dei testi (i quali tutti avevano confermato l'estraneita' del SO alle lesioni delle controparti), il Tribunale, contrariamente alle emergenze istruttorie, stravolgendo ed ignorando il testimoniale e rifiutando di trarre logiche conseguenze, motiva sul punto in maniera illogica e contraddittoria riaffermando apoditticamente la responsabilità del SO. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 CPC in relazione all'art. 2729 CC. esponendo le seguenti doglianze. Il Tribunale afferma che i certificati medici NI e BE fanno di per sé stessi nascere la presunzione che le lesioni subite dagli stessi siano collegate all'episodio, e quindi al ricorrente SO, non essendosi costui limitato a fuggire a seguito dell'aggressione NI, ma avendo reagito insieme col ON, ragion per cui le lesioni subite da NI e BE devono essere ricondotte a SO ex art. 110 CP. L'affermazione viola la logica dell'art.2729 CC poiché i fatti noti posti dal Tribunale alla base EL presunzione sono contrari alle conclusioni cui il Tribunale perviene, né sono gravi, precisi e concordanti. Contrastano infatti con le conclusioni del Tribunale tutte le emergenze testimoniali, tutti i testi avendo escluso che il SO avesse aggredito le controparti (NI RU addirittura individua l'aggressore del padre nella TA). Né è vero, come scrive il 6 Tribunale,che vi fosse per SO possibilità di commudus discessus, vista la certa dinamica dell'azione dello NI,che aggredisce SO col badile,lo colpisce alla schiena ed alla testa, lo insegue mentre tenta di fuggire in auto, fracassandogli l'auto stessa con un masso. Le presunzioni cui fa riferimento il Tribunale sono quindi basate sui soli certificati medici e sulle dichiarazioni delle parti NI e BE, e sono smentite puntualmente da tutti i testi presenti alla aggressione, che hanno riferito dell'attacco dello NI e EL pervicacia dello stesso, e non di reazione aggressiva di SO verso NI e tanto meno verso la BE. Ed altresì le versioni dello NI e EL OT sono smentite, oltre che dai testi, dai certificati medici del SO e dai danni alla sua auto, confermati dal preventivo. In subordine a fronte EL condotta NI sarebbe legittima e non risarcibile una reazione puramente difensiva del SO che fugge. Di tutto ciò il Tribunale nulla dice in sentenza ed e' evidente in motivazione EL sentenza impugnata la violazione dell'art. 360 n 3 cpc in relazione all'art 2729 cc. I due motivi in esame (secondo e terzo) non possono essere accolti. Per ciò che concerne la valutazione delle risultanze istruttorie si osserva che le doglianze ex art. 360 n. 5, prima ancora che infondate (in quanto il Tribunale, ha esposto una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria;
tra l'altro anche quando, procedendo ad una tipica valutazione di merito, ha evidentemente ritenuto di attribuire alle contusioni riscontrate sullo NI e sulla BE ". .il mattino dopo lo scontro fisico..." una rilevanza decisiva negata invece ad altre risultanze), debbono ritenersi inammissibili " II vizio diper tre ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: - a) omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del 7 giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi EL controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito EL causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e EL correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 5802/1998); le doglianze in esame invece consistono in sostanza in una diversa valutazione (volta a suffragare una diversa ricostruzione di tali fatti) in ordine all'attendibilità, alla concludenza ed alla scelta delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare il reale svolgimento dei fatti in esame, e non consistono invece nella rituale denuncia di concreti vizi logici;
- b) non solo non vengono ritualmente denunciati specifici vizi, ma non viene neppure presa ritualmente ad oggetto di tale denuncia la parte مان گرانی principale dell'iter logico dell'impugnata decisione, la quale consiste nel rilievo il SO ed il ON sono penetrati alle 23 in un giardino recintato senza permesso e probabilmente danneggiando la rete di cinta;
ed inoltre, prima di fuggire, hanno “...posto in essere una reazione...", tra l'altro con la conseguenza (implicitamente sostenuta nell'impugnata sentenza) che è stato proprio l'attardarsi a porre in essere detta reazione che li ha esposti pienamente all'aggressione dello NI;
mentre invece (sempre secondo detta tesi in parte implicita) "...l'appellato..." [rectius: il SO] avrebbe avuto "...la possibilità di fuggire agevolmente...” anche una volta iniziata detta aggressione, nell' ipotesi che fosse fuggito immediatamente;
-c) in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non vengono adeguatamente riportate le risultanze che il 8 Giudice di secondo grado non avrebbe considerato od avrebbe considerato in modo logicamente viziato (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione EL sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Con riferimento poi agli asseriti vizi giuridici va rilevato che l'unica doglianza esposta ritualmente è quella concernente l'art. 2729 c.c. Tale vizio peraltro non sussiste in quanto il Tribunale ha chiaramente posto a base EL propria valutazione (tipicamente) di merito in ordine alla presunzione suddetta, tre elementi -1) la sussistenza di lesioni sullo NI e sulla BE;
-2) il fatto che erano state riscontrate ". .al mattino dopo lo scontro fisico..."; - 3) la circostanza che le caratteristiche di tali lesioni erano compatibili con la sua ricostruzione dei fatti;
tale circostanza non è esplicitamente esposta ma emerge implicitamente dal contesto ed in particolare dall'uso dell'uso EL specifica espressione "...contusioni..." (alla terza riga EL penultima facciata) e dalle parole ...una €6 reazione che ben può avere provocato le dette lesioni..." (parole che appaiono implicare una raffronto tra la “reazione" e le particolari connotazioni delle lesioni per stabilire la compatibilità delle seconde rispetto alla prima). Tale motivazione (in parte implicita) deve ritenersi immune dai vizi denunciati ed in particolare rispettosa EL normativa predetta. Non possono ritenersi sussistenti ulteriori rituali doglianze ex art. 360 n. 3 c.p.c.; ed in particolare non può ritenersi sussistente una rituale doglianza volta a contestare in diritto la tesi (in parte implicita) del Tribunale secondo cui la configurabilità EL legittima difesa era esclusa dal fatto che la reazione dello NI era stata determinata dal SO e dal NG e dalla possibilità per il SO medesimo di un commodus discessus. Infatti le deduzioni EL parte ricorrente appaiono semplicemente volte ad escludere in fatto la fondatezza delle tesi del Tribunale;
ed in particolare volte ad escludere che detto commodus discessus fosse nella fattispecie in concreto attuabile;
ed anche la frase " In subordine a fronte EL condotta NI sarebbe legittima e non risarcibile una reazione puramente difensiva del SO che fugge" non contiene una doglianza in diritto avente quei requisiti di specificità e compiutezza che debbono ritenersi necessari per la sua ritualità. Di conseguenza questa Corte non può esaminare ex art. 360 n. 3 la predetta tesi in diritto del Tribunale (e deve respingere l'assunto del P.M. che ha chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo). Con il quarto motivo il ricorrente osserva che il Tribunale ha reso la sentenza nei confronti di NI GU, defunto, nonostante ne fosse stata dichiarata la morte e che la causa fosse stata riassunta nei confronti degli eredi NI RU e BE IN. Il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto generico e privo di rituale supporto argomentativo (tra l'altro non viene neppure ritualmente precisato quale interesse abbia la parte ricorrente all'accoglimento EL doglianza). Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 60000 Così deciso a Roma il giorno 1.12.2000. 310000 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Allento Depositata in Cancelleria 10 Oggi, li 26 MAR 2001 K NCELLIERE C1 WERE VA Giambattista itistaThurs UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 26 SET. 2081 42632 v e $10.000 αν trecentodieciinio (lire p. It Dirigent Area Dervizi (Dott.ssa Maria Grazia Di FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari DEM. RACCICHINI