Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è legittima l'applicazione della misura cautelare nei confronti della persona di cui è chiesta dall'autorità giudiziaria straniera la consegna anche in assenza della richiesta del pubblico ministero. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, nella procedura di consegna, il procedimento cautelare si attiva con il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità straniera e nessun potere di impulso è riconosciuto al procuratore generale, che ha funzioni meramente consultive).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2008, n. 35530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35530 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
35530 /08 30
SENTENZAn.7844 REGISTRO GENERALE n. 21076/08
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 4 LUGLIO 2008
R E P U B BLI CA I TAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
- Presidente Dott. Giorgio Lattanzi
- Consigliere 1. Dott. Arturo Cortese
2. Dott. Giovanni Conti - Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, contro l'ordinanza emessa il 31 maggio 2008 dalla Corte d'appello di Bari, nel procedimento a carico di TO RU, nato a [...] il [...]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.
Giuseppe Febbraro, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con provvedimento del 31 maggio 2008 la Corte d'appello di Bari convalidava l'arresto di TO RU, eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 legge n. 69 del 2005 sulla base di segnalazione al S.I.S. e, contestualmente, disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari, finalizzata a garantirne la consegna all'autorità giudiziaria svedese, che aveva emesso un provvedimento cautelare nei confronti del RU, accusato di aver sottratto al coniuge i figli minori, portandoli con sé in Italia senza alcuna autorizzazione.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ha presentato ricorso per cassazione contro l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari.
Con un primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 13 legge n. 69 del
2005 e 291 c.p.p., sostenendo che la misura cautelare sarebbe stata disposta in assenza della richiesta del pubblico ministero e, quindi, in violazione del principio della domanda (ne procedat iudex ex officio), applicabile anche nella procedura cautelare in materia di mandato d'arresto europeo. Parte ricorrente precisa che nell'udienza di convalida il pubblico ministero aveva espressamente escluso che nella specie ricorresse il pericolo di fuga dell'indagato e, conseguentemente, non aveva richiesto la misura cautelare della custodia in carcere.
Con altro motivo ha rilevato il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza avrebbe omesso ogni specifica considerazione in ordine al pericolo di fuga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel meccanismo procedimentale previsto dalla legge sul mandato d'arresto europeo l'applicazione della misura cautelare da parte della Corte d'appello nei confronti della persona richiesta non è subordinata ad alcuna "domanda" del
2 pubblico ministero. Infatti, in questa procedura il pubblico ministero ha solo funzioni consultive, dal momento che l'art. 9 comma 4 legge n. 69 del 2005 prevede che la Corte d'appello, prima di decidere sulla necessità di applicare la misura coercitiva, debba “sentire" il procuratore generale, dovendo intendersi con questa espressione il semplice obbligo di acquisire il parere della parte pubblica sul regime de libertate della persona richiesta, parere peraltro non vincolante.
Pertanto, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, in questa procedura non è stato riproposto lo schema codicistico contenuto nell'art. 291 c.p.p., secondo cui le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico ministero.
Questo non vuol dire che sia stata introdotta una deroga al principio della domanda in materia cautelare, in quanto la Corte d'appello decide sulla base della richiesta contenuta nel mandato d'arresto proveniente dall'autorità giudiziaria straniera, che contiene la duplice e contestuale richiesta di arresto e di consegna. Il procedimento cautelare si attiva, quindi, con il mandato d'arresto proveniente dall'autorità giudiziaria emittente, che impone all'autorità giudiziaria italiana la valutazione cautelare e, successivamente, la verifica circa l'esistenza delle condizioni per l'esecuzione della consegna. Il rapporto processuale riguarda, da un lato, l'autorità giudiziaria emittente, dall'altro, la Corte d'appello competente: nessun potere di impulso è attribuito al procuratore generale che, come si è detto, partecipa al sub-procedimento cautelare con funzioni meramente consultive.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso in esame la Corte d'appello abbia emesso del tutto legittimamente l'ordinanza applicativa della misura cautelare, anche in ན་
presenza del parere contrario espresso dal procuratore generale.
Inoltre, nessuna censura merita il provvedimento impugnato per l'asserita mancata valutazione della sussistenza del presupposto del pericolo di fuga, in quanto sul punto specifico i giudici hanno fornito una sufficiente e adeguata motivazione, che collega la concretezza del pericolo di fuga con la capacità dimostrata dal ricorrente di realizzare direttamente le sue ragioni, avendo sottratto i figli minori alla madre senza alcuna autorizzazione, portandoli in un altro Stato.
3 In conclusione, l'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008
Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Lattanzi Giorgio Fidelbo
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 17 SET 2008
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IL CANCELLIERE C1 SUPER U
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Lidia Scalia
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