Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2004, n. 14543
CASS
Sentenza 20 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare nella fase del giudizio, l'art. 304, comma terzo cod. proc. pen. non prevede espressamente, a differenza dell'art. 305 cod. proc. pen., l'intervento del difensore, perché l'applicazione di detta norma avviene in dibattimento dove è necessaria la presenza del difensore. Peraltro, là dove il difensore, a fronte della richiesta del P.M., per sua libera scelta resti in silenzio, il giudice non è tenuto a rivolgergli inviti di sorta ne' tanto meno può imporgli di interloquire o di concludere.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2004, n. 14543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14543
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

    Testo completo