Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare nella fase del giudizio, l'art. 304, comma terzo cod. proc. pen. non prevede espressamente, a differenza dell'art. 305 cod. proc. pen., l'intervento del difensore, perché l'applicazione di detta norma avviene in dibattimento dove è necessaria la presenza del difensore. Peraltro, là dove il difensore, a fronte della richiesta del P.M., per sua libera scelta resti in silenzio, il giudice non è tenuto a rivolgergli inviti di sorta ne' tanto meno può imporgli di interloquire o di concludere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2004, n. 14543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14543 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20.02.2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 407
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 33625/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA EL;
avverso l'ordinanza del 06.08.2003 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. LEONASI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Nella fase di appello del processo a carico di AN LL e di altri la Corte di Genova disponeva la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere a sensi del secondo comma dell'art. 304 c.p.p., provvedimento confermato in sede di appello. Da precisare che quest'ultimo collegio, investito di specifico motivo di gravame, riteneva sussistente la "richiesta" del P.M., interpretando e valutando come impropriamente redatto il verbale di udienza che così testualmente si esprimeva: "Il P.G. dott. Macchiavello stralciarsi la posizione del D'Antona, chiede la proroga della custodia cautelare".
Avverso tale ultima decisione propone ricorso il difensore del LL, lamentando due violazione di legge perché: 1) mancherebbe ogni richiesta del P.M. e comunque la stessa non risulterebbe diretta nei confronti del proprio assistito;
2) erroneamente il giudice del gravame avrebbe ritenuto non essere necessario porre la difesa in condizioni di interloquire. Rileva questa suprema Corte che entrambi i motivi sono infondati. Correttamente - e in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali - è stato ritenuto dai giudici del merito che l'intervento del pubblico ministero di udienza pur verbalizzato (o espresso) in termini certamente inadeguati e tecnicamente non propri, non era tale da dar luogo ad apprezzabili dubbi quanto all'oggetto e ai destinatari del provvedimento: nella situazione processuale data, la richiesta non poteva che riferirsi alla sospensione ex art. 304, secondo comma c.p.p. (in effetti disposta) e quindi investire, per sua natura, tutti gli imputati dei reati indicati nella disposizione stessa;
d'altra parte, della proroga prevista dal primo comma dell'art. 305 c.p.p. nessuno aveva prospettato il relativo presupposto fattuale, mentre non poteva ricorrere l'ipotesi di cui al secondo comma, prevista per la sola fase d'indagini. In effetti, quanto alla seconda censura, il Tribunale lascia intendere, in un passaggio argomentativo, di ritenere non prescritto l'intervento del difensore prima dell'adozione del provvedimento de quo: opinione di certo erronea in quanto - per come già ritenuto da questa Corte con decisioni riportate in CED rv 215361 e 198018, anche se contra 198956) - l'art. 304 terzo comma C.P.P. non prevede espressamente, a differenza di quanto fa l'art. 305, l'intervento del difensore perché l'applicazione di detta prima norma avviene in dibattimento dov'è normale e necessaria la presenza del difensore. Precisato questo, però, il provvedimento adottato non è nullo ne' in alcun modo viziato , proprio perché, essendo presente il difensore, una conseguenza tanto drastica si sarebbe potuta verificare solo in conseguenza di un qualsiasi impedimento - frapposto dal giudice o causato da fatto non riferibile alla parte - risolventesi in ostacolo alla difesa attiva (cfr. sez. 6^ 17/2/1997 n. 4911, RV 208139): nel caso all'esame, al contrario, alla richiesta del pubblico ministero seguirono il silenzio del difensore presente (scelta libera ed evidentemente insindacabile) e il provvedimento del giudice. In sostanza, il difensore - in questa come in ogni altra attività processuale che ne richieda l'intervento - dev'essere presente, ma il giudice non è tenuto a rivolgergli inviti di sorta e tanto meno può imporgli di "interloquire" o di "concludere". Questa linea, in sostanza, ha seguito l'ordinanza impugnata e da tanto deriva la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, declaratoria alla quale segue ex art. 616 c.p.p. condanna ad equa sanzione di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1/ter disp.att. c.p..
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2004