Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2011, n. 19539
CASS
Sentenza 25 febbraio 2011

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Massime1

In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640 -"bis" cod. pen., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. (Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione).

Commentario1

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2011, n. 19539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19539
Data del deposito : 25 febbraio 2011

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