CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20001 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH EB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20001 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 12.2.2024, aveva condannato ES ST alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 7), cod. pen., così riqualificato il fatto contestato nel capo A) dell'imputazione come consumato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto erroneamente il giudice di primo grado ha revocato in sentenza l'ordinanza con la quale era stata ritenuta tacitamente rimessa la querela presentata dal direttore del supermercato "Ipercoop", con conseguente improcedibilità del delitto di cui al capo A), in relazione alle condotte commesse in danno della suddetta persona offesa, errore reiterato dalla Corte di appello;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta del 2.2.2026, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona della dott.ssa Maria Luisa Miranda, chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, cod. pen., il termine di prescrizione del reato tentato per cui si procede, commesso, come da imputazione, il 15.12.2016, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e in presenza di cause di sospensione del relativo decorso per un periodo pari a 364 giorni, risulta sicuramente perento alla data del 14.6.2025. Si è pertanto verificata, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta in data 11.4.2025, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, in quanto incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate, né apparendo generici o esclusivamente versati in fatto i motivi di impugnazione. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, cod. peli., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Sez. U., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, [...]). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, cod. proc. pen., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, cod. proc. pen., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, cod. proc. pen.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129, cod. proc. pen., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.). In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame, in ragione della complessità della vicenda portata all'attenzione del Collegio e delle articolate doglienze prospettate dall'imputato attraverso il suo difensore. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato per cui si procede estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19.2.2026. __D_
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 20001 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 12.2.2024, aveva condannato ES ST alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 7), cod. pen., così riqualificato il fatto contestato nel capo A) dell'imputazione come consumato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto erroneamente il giudice di primo grado ha revocato in sentenza l'ordinanza con la quale era stata ritenuta tacitamente rimessa la querela presentata dal direttore del supermercato "Ipercoop", con conseguente improcedibilità del delitto di cui al capo A), in relazione alle condotte commesse in danno della suddetta persona offesa, errore reiterato dalla Corte di appello;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta del 2.2.2026, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona della dott.ssa Maria Luisa Miranda, chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, cod. pen., il termine di prescrizione del reato tentato per cui si procede, commesso, come da imputazione, il 15.12.2016, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, pari a sette anni e sei mesi, e in presenza di cause di sospensione del relativo decorso per un periodo pari a 364 giorni, risulta sicuramente perento alla data del 14.6.2025. Si è pertanto verificata, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta in data 11.4.2025, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, in quanto incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate, né apparendo generici o esclusivamente versati in fatto i motivi di impugnazione. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, cod. peli., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Sez. U., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, [...]). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, cod. proc. pen., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, cod. proc. pen., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, cod. proc. pen.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129, cod. proc. pen., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.). In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame, in ragione della complessità della vicenda portata all'attenzione del Collegio e delle articolate doglienze prospettate dall'imputato attraverso il suo difensore. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato per cui si procede estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19.2.2026. __D_