CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da NI BO - Presidente - Sent. n. sez. 770/2025 NC Centofanti - Relatore - UP – 11/12/2025 IO SC SS AL AR RI AC R.G.N. 26422/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FO LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NC Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US LL, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina confermava quella pronunciata in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva riconosciuto LV FO colpevole della contravvenzione di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto inottemperante all’obbligo di versamento della cauzione, stabilito nel decreto di sottoposizione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5143 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 11/12/2025 2 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. 2. FO ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla IB affermazione della sua penale responsabilità, che avrebbe dovuto invece essere esclusa stante la sua totale impossidenza economica, la quale rendeva inesigibile l’adempimento dell’obbligo. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere insufficienti, al riguardo, le allegazioni difensive. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’intervenuta prescrizione del reato, maturata in data anteriore alla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, è fondato. 2. Il reato ascritto, di natura contravvenzionale, si è consumato in data 1° maggio 2018, giacché il termine per il versamento della cauzione scadeva il giorno antecedente, 30 aprile. Il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., ma occorre tenere conto delle sospensioni del medesimo termine, connesse (art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.) ai rinvii richiesti dalla difesa durante il giudizio di primo grado, che ammontano -come in atti- a 455 giorni (e non a 350 giorni, come erroneamente indicato dalla sentenza impugnata, la quale incorre in un errore di calcolo lì ove individua in 36 giorni, anziché in 141 giorni, la durata della sospensione intercorrente tra l’udienza del 7 novembre 2023 e quella del 27 marzo 2024). Conteggiate dunque correttamente le sospensioni, il termine massimo di prescrizione è definitivamente maturato in data 30 luglio 2024 e la Corte di appello ha mancato di rilevare tale circostanza. 3. La Corte di appello ha, infatti, erroneamente ritenuto che potesse operare la causa, ulteriore, di sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, n. 1), c.p., nel testo, pro-tempore vigente, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Tale causa di sospensione opera, viceversa, «dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione 3 della sentenza di condanna di primo grado, […] sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Nel caso di specie, la scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado era fissata al 2 settembre 2024. Ma a tale data il reato si era già prescritto. 4. Poiché non ricorrono le condizioni dell’immediato proscioglimento, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (l’eventuale accoglimento del primo motivo imporrebbe solo la celebrazione di un nuovo giudizio di merito, per rinnovata valutazione sulla situazione economica dell’imputato), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso l’11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC Centofanti NI BO
udita la relazione svolta dal consigliere NC Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US LL, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina confermava quella pronunciata in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva riconosciuto LV FO colpevole della contravvenzione di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto inottemperante all’obbligo di versamento della cauzione, stabilito nel decreto di sottoposizione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5143 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 11/12/2025 2 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. 2. FO ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla IB affermazione della sua penale responsabilità, che avrebbe dovuto invece essere esclusa stante la sua totale impossidenza economica, la quale rendeva inesigibile l’adempimento dell’obbligo. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere insufficienti, al riguardo, le allegazioni difensive. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’intervenuta prescrizione del reato, maturata in data anteriore alla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, è fondato. 2. Il reato ascritto, di natura contravvenzionale, si è consumato in data 1° maggio 2018, giacché il termine per il versamento della cauzione scadeva il giorno antecedente, 30 aprile. Il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., ma occorre tenere conto delle sospensioni del medesimo termine, connesse (art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.) ai rinvii richiesti dalla difesa durante il giudizio di primo grado, che ammontano -come in atti- a 455 giorni (e non a 350 giorni, come erroneamente indicato dalla sentenza impugnata, la quale incorre in un errore di calcolo lì ove individua in 36 giorni, anziché in 141 giorni, la durata della sospensione intercorrente tra l’udienza del 7 novembre 2023 e quella del 27 marzo 2024). Conteggiate dunque correttamente le sospensioni, il termine massimo di prescrizione è definitivamente maturato in data 30 luglio 2024 e la Corte di appello ha mancato di rilevare tale circostanza. 3. La Corte di appello ha, infatti, erroneamente ritenuto che potesse operare la causa, ulteriore, di sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, n. 1), c.p., nel testo, pro-tempore vigente, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Tale causa di sospensione opera, viceversa, «dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione 3 della sentenza di condanna di primo grado, […] sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Nel caso di specie, la scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado era fissata al 2 settembre 2024. Ma a tale data il reato si era già prescritto. 4. Poiché non ricorrono le condizioni dell’immediato proscioglimento, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (l’eventuale accoglimento del primo motivo imporrebbe solo la celebrazione di un nuovo giudizio di merito, per rinnovata valutazione sulla situazione economica dell’imputato), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso l’11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC Centofanti NI BO