Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 2
La presenza di vizi nella cosa venduta, legittima l'acquirente alla sospensione del pagamento in base al principio affermato dall'art.1460 cod. civ. ("inadimplenti non est adimplendum").
In tema di vendita, l'azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno, non coperto dalla prima, spettanti al compratore a norma degli artt.1492 e 1494 cod. civ., sono entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi. Esse tuttavia sono diverse perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima. Le due azioni differiscono anche per il diverso regime giuridico, in quanto la prima è esperibile sol che sussistano i requisiti per la garanzia, mentre la seconda richiede anche la colpa del venditore che invece esula dalla garanzia vera e propria.
Commentario • 1
- 1. Impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa consegnata e novazioneAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALEGNAMERIA MOBILIFICIO OMEZZOLI di OL RI & C. s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso l'avv. Silvia Maria Cinquemani, difesa dall'avv. Saverio Armani di Rovereto, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
DI EZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Andrea Zanello, difeso dall'avv. Nerina Buffa, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 382 del 23 settembre 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Giuseppe BALDI e Andrea ZANELLO, con deleghe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società OL, fornita ad EZ DI e montata nel suo appartamento una cucina, lo convenne innanzi al Tribunale di Rovereto perché fosse condannato al pagamento del prezzo convenuto (12 milioni e mezzo), detratto l'acconto riscosso (lire 2.100.000). EZ DI si costituì e rispose che quanto la lui acquistato aveva presentato vizi e difetti tempestivamente denunziati, che gli elettrodomestici montati non erano della marca stabilita nel contratto, e che la fornitura era stata eseguita in ritardo;
chiese pertanto il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale la condanna della società OL all'esatto adempimento, e al risarcimento dei danni che aveva subito.
Il Tribunale accolse la domanda della società OL, e, pur avendo accertato i vizi denunziati dall'acquirente e la loro tempestiva denunzia, non anche la pattuizione di un termine essenziale ed i danni allegati da EZ DI, rigettò quelle riconvenzionali di quest'ultimo, affermando che i detti vizi avrebbe potuto far valere con l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo, giusta quanto sancito dall'art. 1492 cod. civ., e non con la proposta azione di esatto adempimento.
EZ DI propose appello, sostenendo, che il suo rifiuto di completare il pagamento del prezzo era stato legittimo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., in considerazione dell'inadempimento di controparte;
che la fornitura di elettrodomestici di marca diversa da quella pattuita concretava un inesatto adempimento, e non era un semplice vizio o difetto della fornitura eseguita;
e che i danni da lui subiti erano consistiti nel pregiudizio subito a seguito del ritardo nella consegna di quanto acquistato dei difetti non eliminabili, e nei costi sopportati per porre rimedio a quelli emendabili. Ribadì pertanto la sua richiesta di condanna della società OL all'esatto adempimento e al risarcimento del danno, ed in via subordinata chiese anche la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte. La società OL si costituì e chiese il rigetto del gravame, eccependo l'inammissibilità delle domande nuove formulate da EZ DI con l'appello.
La Corte d'appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, per quel che ancora rileva, ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione proposta da EZ DI per la prima volta in appello, ed invece ammissibile l'altra, di riduzione del prezzo, affermando che il risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta, da quest'ultimo chiesto sin dal primo grado, non può non ricomprendere anche il pregiudizio conseguente al minore valore della cosa per i vizi e difetti alla stessa afferenti;
affermata poi la legittimità del rifiuto di EZ DI di completare nei tempi convenuti il pagamento del prezzo, considerati i difetti, di non poco momento, del bene acquistato e l'inesatto adempimento della venditrice, consistito nel non aver fornito alcuni dei componenti della cucina, e nell'aver fornito elettrodomestici di marca diversa da quella convenuta, ha escluso che quest'ultima ha diritto agli interessi moratori sulla somma che le compete a titolo di corrispettivo di quanto venduto;
ed infine, determinato l'ammontare dei contrapposti crediti, ed eseguita la compensazione degli stessi, ha condannato la società OL a restituire ad EZ DI quanto indebitamente riscosso in esecuzione della sentenza impugnata, con gli interessi dalla data in cui tale riscossione era avvenuta. La società OL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sei motivi.
EZ DI ha resistito con controricorso, che ha poi illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso la società OL censura la sentenza impugnata per aver dichiarato ammissibile, per la ragione esposta in narrativa, la domanda di riduzione del prezzo formulata da EZ DI per la prima volta nel giudizio di appello. La ricorrente sostiene che le due domande, quella di risarcimento del danno e quella di riduzione del prezzo, proponibili dall'acquirente nel caso in cui il bene acquistato presenti vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, sono diverse perché diverso è il fine che con esse può essere perseguito, e dunque che l'una non contiene l'altra; e denunzia pertanto violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.. La censura è fondata.
L'azione per la riduzione del prezzo e l'azione per il risarcimento del danno non coperto dalla prima, spettanti al compratore a norma degli art. 1492 e 1494 c.c., sono entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività fra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi.
Esse tuttavia sono diverse perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività fra prestazione e controprestazione, solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima (Cassazione civile, sez. II, 21 luglio 1984 n. 4278). Oltre che per l'oggetto, le due azioni differiscono anche per il diverso regime giuridico: la prima è esperibile sol che sussistano i requisiti per la garanzia. mentre la seconda richiede anche la colpa del venditore, che invece esula dalla garanzia vera e propria (Cassazione civile, sez. II, 5 agosto 1985 n. 4382; Cassazione civile sez. II, 6 febbraio 1992 n. 1325). La diversità e l'autonomia delle due azioni è infine conclamata dalla diversa natura dei crediti al cui riconoscimento sono finalizzate: di valuta quella di riduzione del prezzo, di valore quella risarcitoria (Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 1989 n. 724; Cassazione civile sez. II, 6 febbraio 1992 n. 1325). L'accoglimento del motivo esaminato ha come effetto la cassazione senza rinvio della parte della sentenza con esso censurata, ai sensi dell'art. 382 comma 3^ cod. proc. civ.. Con il quarto motivo di ricorso la società OL censura la sentenza impugnata per aver affermato che la consegna di elettrodomestici di marca diversa da quella convenuta ha costituito una indebita dazione di aliud pro alio, e dunque che EZ DI ha diritto, se non all'esatto adempimento, ormai materialmente impossibile, al risarcimento del danno in misura equivalente al minor valore degli elettrodomestici consegnati rispetto a quelli pattuiti. La ricorrente sostiene che nel caso di specie non è ravvisabile la consegna di un aliud pro alio tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto.
La censura è inammissibile.
La Corte territoriale, come si è ricordato in narrativa, ha dichiarato inammissibile l'azione di risoluzione proposta da EZ DI, ha rigettato, per la ragione appena detta, quella di esatto adempimento, e si è limitata ad affermare che, avendo comunque la venditrice consegnato all'acquirente cose diverse da quelle pattuite, anche se appartenenti allo stesso genere, e prive di difetti tali da renderle inidonee all'uso, ma di minor valore, e non avendo dunque puntualmente eseguito la sua prestazione, quest'ultimo ha diritto ad essere risarcito del pregiudizio sofferto, liquidato in misura pari alla differenza di valore tra le cose vendute e quelle consegnate. Era dunque questa la statuizione da censurare, e fuor di luogo appare verificare se nel caso di specie la consegna di elettrodomestici di marca diversa rispetto a quella contrattualmente stabilita consenta o meno la risoluzione del contratto. Con il quinto motivo di ricorso la società età OL censura la sentenza impugnata per aver affermato che alcuni componenti della cucina venduta non furono consegnati, e per averla quindi condannata a risarcire EZ DI del pregiudizio conseguentemente fornito. La ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza al riguardo è insufficiente e contraddittoria, perché basata sulla constatazione del consulente tecnico di ufficio (che aveva rilevato peraltro la genericità e la imprecisione della copia commissione e del contratto), risalente ad epoca posteriore a quella in cui la fornitura fu effettuata.
La censura è fondata.
La Corte di merito ha effettivamente ritenuto raggiunta la prova della omessa consegna dei componenti in parola sol perché a distanza di tempo è stata rilevata dal perito la sua mancanza;
ed appare illogico desumere, dal fatto che i detti componenti non erano presenti al momento il cui quest'ultimo svolse le sue indagini, il fatto essi non furono consegnati quando la fornitura fu effettuata. La statuizione della sentenza impugnata investita dalla censura esaminata va dunque cassata, con rinvio.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso la società OL censura la sentenza impugnata per averle negato gli interessi moratori sulla somma dovutale da EZ DI come residuo corrispettivo della fornitura per cui è causa, o quanto meno sulla minor somma comunque ad essa spettante detratto da quella quanto da essa dovuto a quest'ultimo; sostiene in particolare che nel contratto di vendita di cosa mobile l'eventuale sussistenza di vizi e difetti nella cosa consegnata dal venditore non legittima il compratore a sospendere il pagamento del prezzo, ... perché gli effetti della garanzia per vizi della cosa venduta non costituiscono, a differenza dell'obbligo di consegnare la cosa venduta e degli altri obblighi previsti dall'art. 1476cc., obbligazioni del venditore poste in rapporto sinallagmatico con l'obbligo del compratore di pagare il prezzo.
La censura è infondata.
La tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in radicale contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale (che il collegio ritiene di dover ribadire non essendo state prospettate, e comunque non ravvisandosi ragioni per discostarsene) secondo il quale la presenza di vizi nella cosa venduta legittima l'acquirente alla sospensione del pagamento del prezzo, in ossequio al principio affermato dall'art. 1460 cod. civ., sintetizzato dal brocardo inademplenti non est adimplendum (vedi in tal senso la sentenza di questa Corte, sez. II, 1 ottobre 1997, n. 9560). Sta di fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la detta sospensione non solo in relazione alla presenza dei denunziati vizi, ma anche in relazione all'inesatto adempimento della venditrice consistito anche nel non aver consegnato tutta la merce venduta, e nell'aver consegnato in parte merce diversa da quella venduta. Ed in relazione a tale inesatto adempimento deve dunque ritenersi legittimo l'inesatto adempimento dell'acquirente, in virtù del principio appena innanzi ricordato.
Il sesto motivo di ricorso è relativo al governo delle spese processuali, e resta quindi assorbito.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, come e per quanto da motivazione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001