Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3425
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Massime2

La presenza di vizi nella cosa venduta, legittima l'acquirente alla sospensione del pagamento in base al principio affermato dall'art.1460 cod. civ. ("inadimplenti non est adimplendum").

In tema di vendita, l'azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno, non coperto dalla prima, spettanti al compratore a norma degli artt.1492 e 1494 cod. civ., sono entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi. Esse tuttavia sono diverse perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima. Le due azioni differiscono anche per il diverso regime giuridico, in quanto la prima è esperibile sol che sussistano i requisiti per la garanzia, mentre la seconda richiede anche la colpa del venditore che invece esula dalla garanzia vera e propria.

Commentario1

  • 1Impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa consegnata e novazioneAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3425
Data del deposito : 8 marzo 2001

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