Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. Nav., che sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo un'area demaniale marittima, impedendone o limitandone la fruibilità, si applica anche a chi abbia protratto l'abusiva occupazione da altri precedentemente iniziata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2013, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3265
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 32765/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NF CA PP, nata a [...] il [...];
TT IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/1/2013 del Tribunale di Patti, che li ha condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 400,00 Euro di ammenda perché colpevoli del reato previsto dall'art. 110 cod. pen. e artt. 54 e 1161 c.n., accertato il 29/9/2006, con permanenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio;
udito per l'imputata US l'avv. Pizzuto Valerio Francesco, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l'imputato TT l'av. Domenico Magistro, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/1/2013 il Tribunale di Patti ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di 400,00 Euro di ammenda i sigg. CC, quale sindaco di Brolo, e la sig.ra US, quale responsabile del servizio urbanistica-ambiente e territorio del medesimo comune, perché colpevoli del reato previsto dall'art. 110 cod. pen. e artt. 54 e 1161 c.n.. Decidendo a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale ha ritenuto accertato che in assenza di autorizzazione gli imputati abbiano occupato un tratto di demanio marittimo in quanto mantenevano la presenza di una condotta sottomarina destinata allo scarico della acque reflue depurate provenienti dall'impianto di sollevamento esistente nei pressi del lungomare.
Il Tribunale ha accertato che la condotta sottomarina fu realizzata nel corso degli anni 80 in assenza di autorizzazione da parte delle autorità demaniali;
che nel corso dell'anno 1988 una richiesta comunale di regolarizzazione venne respinta dalla Capitaneria di Porto di Messina in quanto l'opera era stata realizzata abusivamente;
che la irregolarità fu oggetto di accertamento nell'anno 1989 cui seguì una ordinanza di sgombero in data 7/2/1990; che nelle more l'allora sindaco aveva disposto con ordinanza, per ragioni di igiene, la prosecuzione nella utilizzazione della condotta sottomarina;
infine, che in data 3/10/2006, e cioè pochi giorni dopo il nuovo accertamento, la responsabile del Comune aveva avanzato istanza di regolarizzazione della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, ex art. 6 istanza rigettata.
Il Tribunale ha escluso che, attesa la natura e la funzione della condotta, il sindaco possa invocare a proprio discarico la delega di funzioni, rientrando nelle sue attribuzione l'adozione delle iniziative volte a realizzare opere alternative alla condotta sottomarina irregolare, opere che comportano l'adozione di scelte in termini di spesa. Ha, infine, giudicato sussistente la permanenza del reato in assenza di rimozione o regolarizzazione delle opere, con conseguente esclusione del decorso del termine prescrizionale massimo.
2. Avverso tale decisione l'avv. Francesco Pizzuto propone ricorso nell'interesse della sig.ra US, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione, in particolare, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e alla L.R. Siciliana n. 17 del 2004, art.
6. Una responsabilità della sig.ra US avrebbe potuto discendere o dalla conoscenza della situazione di irregolarità o dall'inadempimento rispetto ad atti di indirizzo politico che concernessero la presenza della condotta sottomarina;
nessuna di queste due condizioni si è verificata, se è vero che: 1) l'ingiunzione di sgombero emessa nell'anno 1990 dalla Capitaneria di Porto fu notificata all'allora segretario comunale in data 20/2/1990; 2) le autorità marittime, accertato in data 22/7/1993 il permanere della irregolarità, non esercitarono per molti anni alcuno dei poteri di intervento ex art. 54 c.n.; 3) solo nel mese di settembre 2006 la sig.ra US fu notiziata della esistenza di irregolarità e provvide immediatamente a sollecitare la regolarizzazione delle opere. A ciò deve aggiungersi che la condotta sottomarina opera solo come scarico di emergenza nel contesto del piano fognario del Comune di Brolo approvato con Decreti assessorali Territorio e Ambiente n. 1190/90 e 1016/7 del 3/12/1994 (cfr. nota 15/9/2007 del N.O.E., pag. 2, punto 2); si è in presenza, dunque, di opera inamovibile e acquisita al patrimonio statale ex art. 49 c.n. (Sez. 3, n. 35694 del 5/4/2011). Il Tribunale ha, poi,
ignorato l'immediata attivazione della ricorrente e il fatto che la richiesta a sua firma non è stata affatto rigettata (note della Capitaneria di Porto del 13/12/2010 e del 26/7/2011), ma è stata avviata una nuova procedura di sgombero con interessamento della Commissione di Conciliazione (L.R. n. 17 del 2004, art. 6, comma 18);
b. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine all'elemento soggettivo del reato, essendo evidente la non conoscenza in capo alla ricorrente dell'ordinanza di sgombero notificata ad altro soggetto nel 1990.
3. Propone ricorso personalmente il sig. OT IU, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. a) per avere il Tribunale ritenuto che il mantenimento di una occupazione di suolo demaniale costituisca reato, in contrasto con la dizione dell'art. 54 c.n. che punisce la condotta di "occupare" e non quella di "mantenere" l'occupazione;
b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per essere la responsabilità penale personale ai sensi dell'art. 27 Cost. e dunque non imputabile al sindaco pro-tempore che non sia stato destinatario di alcuna ingiunzione e che non abbia avuto notizia dell'esistenza di detta ingiunzione;
c. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla assenza di competenze proprie del sindaco in materie oggetto di delega per le funzioni gestionali, delega assegnata all'arch. US che già ricopriva funzioni analoghe nell'anno 1987 e che aveva predisposto le pratiche amministrative a partire dall'ordinanza emanata dall'allora sindaco FO in data 3/6/1987;
d. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per avere il Tribunale omesso di dichiarare la prescrizione del reato, prescrizione che decorre dall'ultimazione delle opere cui fa seguito il passaggio dell'opera allo Stato e la cessazione della disponibilità in capo all'ente locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene di dover sgombrare il campo da una questione, che potrebbe risultare pregiudiziale, legata all'interpretazione delle nome violate e che i ricorrenti prospettano in maniera errata. Il riferimento e alla questione se la fattispecie incriminatrice sanzioni o meno il "mantenimento", la prosecuzione dell'occupazione abusiva di suolo demaniale che è stata inizialmente posta in essere da altri. La risposta non può che essere positiva. La fattispecie incriminatrice, infatti, sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo, cioè nel limitare o impedire la fruibilità di un'area demaniale, senza che ai fini dell'attualità della violazione abbia rilievo quale soggetto abbia dato avvio alla violazione stessa e in quale momento. Sul punto si rinvia alle chiare motivazioni delle decisioni di questa Sezione n. 42404 del 29/9/2011, Farci;
n. 34622 del 22/6/2011, P.M. in proc. Barbieri;
n. 16495 del 25/3/2010, Massacesi. Si legge, in particolare, nella prima di tali decisioni che "l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere il possesso o, comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità cioè senza un carattere transeunte, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale" (Sez. 3, 8.11.2000, Bartoletti).
2. È, poi, opportuno ricordare fin d'ora che la sentenza impugnata non adotta una lettura censurabile delle norme quando, muovendo dalla natura permanente del reato, conclude che in assenza di condotte o circostanze interruttive, quali la cessazione a qualsiasi titolo dell'uso o del godimento del bene (Sez. 3, n. 16471 del 16/2/2007, Apicella;
n. 6450 dell'1/272006, Falcione), la permanenza cessa con la sentenza di condanna in primo grado (Sez. 2, n. 35419 dell'11/6/2010, Ferrara) e solo da tale momento decorrono i termini di prescrizione.
3. Fatte queste premesse, la Corte ritiene che la sentenza debba impugnata meriti di essere censurata. La complessa vicenda amministrativa sottesa al piano di trattamento delle acque e alla presenza e utilizzazione della condotta destinata allo smaltimento in mare avrebbe meritato un'attenta analisi da parte del giudicante, posto che è pacifico che la condotta in parola fu costruita da altri amministratori molti anni prima dell'insediamento dell'amministrazione in carica nell'anno 2006 e posto che è necessario fondare su dati e argomenti coerenti il giudizio circa la consapevolezza della situazione di irregolarità in capo agli imputati o, comunque, circa la doverosa conoscibilità di tale situazione e conseguente colpevole inerzia.
4. Muovendo da questa considerazione, la Corte rileva che la sentenza impugnata, certamente tutt'altro che sbrigativa nelle sue motivazioni, non ha preso in esame quanto accaduto fra gli anni che vanno dal periodo 1986-1990 (esaminati a pag. 4) e quanto accertato quasi venti anni dopo, e cioè al momento dei controlli dell'anno 2006. Nè la sentenza esamina le date di insediamento del sindaco Laccoto e di avvio dell'incarico dell'arch. US.
5. Ora, correttamente i ricorsi richiamano elementi da cui emerge che la vicenda relativa al mantenimento e alla gestione della condotta di scarico è più complessa di quanto esaminato in sentenza, posto che nel rapporto fra ente comunale e autorità a tutela del vincolo debbono certamente essere intercorsi ulteriori relazioni nei quasi venti anni intercorsi fra il verbale di constatazione del 1989 e l'ordinanza di sgombero dell'anno successivo, che videro protagonista il sindaco FO, e gli accertamenti dell'anno 2006, posti a carico degli odierni ricorrenti.
6. La ricostruzione di quanto accaduto negli anni che precedono i controlli del 2006, la durata dell'impegno dei due ricorrenti presso l'ente territoriale e le interlocuzioni eventualmente esistenti fra ente comunale ed enti a tutela del vincolo sono tutti elementi che possono sul piano logico risultare decisivi per la valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
7. Sul punto, va osservato che non è dato comprendere alla Corte da quali risultanze istruttorie emerga la consapevolezza in capo al sindaco della esistenza della condotta sottomarina e dell'assenza di autorizzazione (si veda il terzo capoverso di pag. 5). Nè è dato comprendere sulla base di quali elementi di fatto il Tribunale (pag. 4) ritenga irrilevante la circostanza che nei giorni immediatamente successivi i controlli l'arch. US si attivò presentando una istanza volta a regolarizzare l'occupazione del suolo;
è con ogni evidenza circostanza compatibile sia con l'ipotesi di previa ignoranza del problema sia con quella di attivazione volta a porre rimedio a colpevole inerzia, ma proprio per questo è circostanza che deve essere valutata sulla base di indicatori che facciano propendere motivatamente per l'una o l'altra ipotesi.
8. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito affinché questi, tenendo conto dei principi fissati con la presente decisione, provveda a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Patti. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014