Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
04558703 REPUB 300 4.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO تره FACE) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 22940/01 Cron. 10374 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep " Dott, Renato RORDORF Consigliere Ud.26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente - : S ENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3 presso 1'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, IA LIBERTI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RN IS, RN RI, RN RO IA;
intimate 2002 avversO la sentenza n. 1989/00 del Giudice di pace di 2165 BARI, depositata il 26/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Cipriani e Libert.j che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con at lo citazione notificato in data 5.6.1999 BE, IN e RO MA PE, quali eredi di OV PE, coavenivano avanti al giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiodendone la condanna al pagamento della somma di f.
1.412.000 a Litolo di contributo a seguito deile avversità atmosforiche che avevano comportato, nell'anno 1987, un'ingente perdita di prodotti ogricoli coltivati sui propri terreni siti in agro di Gioia del Colle. Sostenevano che tale contributo era regolato dalla Legge 590/81, mcdificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integrata dalle Leggi cella Regione Puglia n.19/79 e n.38/62, con cui crodo stat previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con decreto del Ministro dell'Agricoltura e che a tal fine, nonostante fosse stata presentata regolare domanda al Comune di Gioia del Colle, quale ente delegato "ex loge" a ricevere, istru re liquida re l'indennità e fosse stato riconosciuto 17 contributo d: £ 1.412.000, la Regione, oui ега stata inoltrata dalla Provincia (delib. G. P. n. 1357 3 del 7.6.1989) richiesta di finanziamento, non aveva provveduto. Si costituiva la Regione Faglia che eccepiva progiudizialmente l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 112 C.P.C., il proprio difello di legittinazione passiva ed il difetto di giurisdizione de l'A.G.O.. Nel Terito sosteneva 1'infondatezza della domanda in assenza del decreto del Ministero dell'Agricoltura dichiarativo della eccezionalit' dell'avversità atmosferica relazionc al terreno di proprietà delle attrici ed in presenza dell'intervenuta L.R. a.10/89 la quale all'art. 6 comma 2 aveva previsto la sospensione degli interventi di cui alla citala .R. n.19/79. Con sentonza de! 2-26.6.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Puglia al pagamento 0 Favore celle attrici della richiesta gomma di £ 1.412.000 oilre agli interessi legal dalla domanda entro i limiti di 2.000.000. Riconosceva in primo luogo la legittimazione passiva della Regione, escludendo quella del Comune e della Provincia, avondo talf anti esplicato, come previsto per Legge, una mera attività amministrativa istruttoria delegata dalla Regione cui compete esclusivamente la Funzione 4 del D.P.R. accertamento in virtù dell'art. 70 con facoltà di cor rello e di sostituzione 616/7, all'erte delegalo. Escludeva altresì che alia comma 2 del La sospensione disposta con l'ar.. successiva L.R. 1.10/89 potessero esserc riconosci effetti retroa livi. Disattendeva poi 'eccepito difett.o d: giurisdizione dell'A.G.O., sostenendo nel merito la delia mancanza de_ decreto irrilevanza in quanto trovava applicazione nol ministeriale, caso in esame la L.R. n.19/79 integrata dalla L.R. 38/82 con cui la Regione Puglia aveva introdotto un'autonoma disciplina più favorevolc per gli operatori agricoli, prevedondo (art. 6 delia citata L.R. 19/79) la concessione doi contributi per coloro che avessoro subito perdite in misura าา 30% della produzione lorda, da inferiore a attingersi al Fordo di solidarietà regionale ed elevando 1'importo massino dei contriburi in f. 2.000.000, laddove invece 'intervento dello Stato, disciplinato dallo leggi n.364/70 e 590/81, provodeva requisiti più restrictivi (perdite in misura non inferiore al 35% della produzione Lorda e limite del conuriouto fissato in £ 1.500.000). Avverso tale Benlenza propono ricorso per 5 Ili cassazione la Regione Puglia, deduccndo tre motivi di cen ā. افتات sentenz& n. 1083/02 le Sezioni Unite di questa Corte rigettavano il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine egli altri due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di quesia Corte 10 questione di giurisdizione del giudice ordinario dedot:5 dalla Regione cor i primo motivo ricorso, vanno esaminati i restanti motivi a seguito del rinvio operato a questa sezione. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Foglia denuncia violazione dell'art. 102 C.P.C., lamentando che il giudico di pace, nonostante attrici avessero chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tenuta ad accreditare al Comune al Gioia del Collo 'importo occorrente al Pagamento del contributo e malgrado quindi detto J Comune 45550 stato coinvolto nel giudizio quale Jitisconscrte necessaric, IL abbia accolto richiesta di integrazione dal contraddittoric, senza considerare che la domanda aveva per oggetto J'accertamento di una situazione giuridica comune ä G più soggelli e che nessuna rilevanza può assumere 'a circostanza che la partecipazione al giudizio del Comune sia necessaria solo con riferimento alla domanda subordinata in quanto il giudizio ai riguardo devo essere espresso non già "ex Dost" in base all'esito della lite ma "ex ante. La Censura è certamente ammissibile sotto il profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardando una sentenza del giudice di расе pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superore a lire que milioni, prospeLLa una quos ione processuale che rientra fra quelle che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/99). La stessa è del pari ammissibile sotto il dedotto profilo deila violazione dell'art. 102 C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione nuova dato che in primo crado non era Lata richiesta l'integrazione del contraddittorio sul presupposto della presenza .11 litisconsorzio necessario ma era stata eccepita dalla Regione solc la carenza della propria logittimazione passiva con l'indicazione di quella del Comune e del_ Provincia, non v'è dubbio che usa tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi de! 7 litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia pure su la base degli anti già acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a Hal finc, a]. di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) о в non confiqurandosi zale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata introduttivo, l'adempimento di una con l'atto nemmeno qualora si indichi in via obbligazione, quale eventuale destinatario subordinata, dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un altro soggetto che dovrebbe provvedere pci a riversare la somma all'avente diritto. Una tale prospettazione, che ţa riferimento sostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso a partecipazione ci חנו terzo, non idonea a qualificare tale torze come litisconsorte necessario, sia perché si è pur sempre in materia dovendosi in tale di obbligazioni e sia perché, سرا 0 0 cale torzo come semplice eventualità considerare potrebbe ritenersieçli mandatario, [1 11 direttamente e personalmente obbligato. Con 11 terzo motivo ja ricorrente denuncia nullità della sentenza e/o motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'Appello di Bari con sentenza 0.543 del 6.7.2001 ha statuito che legilt no contraddittore dol richiederte il contributo l'ente tenuto por legge alla concessione nca già la Regione Puglia o che il giudice di расе è giunto à conclusioni opposto senza indicarne le ragioni, nonostante la Provincia ed il Comune fossero tenute per legge al pagamento. Anche ale censura è infondata. In primo luogo si OsservEL che nessuna rilevanza può assume10 ii mero richiamo ad רם precedente sentenza della Corte d'Appello di Bari che, escludendo la legittimazione passiva della Regione Puglia, sarebbe giunta a conclusioni opposte a quolle cui è pervenuto il giudice di pace, se si consideri che nessun accenno è stato fatto alle argomentazioni che sarebbero state svolte in quella sede. Non rispondent.c contenuto dei la sentenza impugnata è poi la specifica deduzione relativa 9 alla mancanza di motivazione nella parto in cui il giucice pace ta affermato la legittimazione de la Regione ed ha escluso invece que ila delia Provincia o del Comuna, nonostante Laji due cați fossero tenuti al pagamento. Risuita infatt che il giudice di pace ha affrontato espressamente, con richiami normativi di forte razionale e regionale, i problema della legittinazione passiva, rilevando cho la delega conferita alla Provincia ed al Comune na finalità essenzialmente istruttoric C che la Regione conserva a Iacoltà di inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo Litolare del potere di concessione col contribulo. A fronte di tali considerazioni la Regione non ha dedoti.o alcuca specifica argomentazione di carallore giuridico, initandosi ad affermare che Lenuti par egge a paçamento sono Ja Provincia od il Comune, trascurando ogni valutazione 56 L 'eventuale diversa natura della delega rispetto a quella prospettata con la serlenza impugnata e non consentendo in tal modo il richiesto controllo di legittimità. ea sore disposto in ordine aile Nu. la deve spese, non essendosi la controparte costituta. い 10 BG 27940/01 ва
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rige ta il ricorso. Roma, 26.11.2002 Il Fresident Il Consigliere cst. Riceride Faccebran Мдо CORTE SEADONE Pi... Deposit 27 MAR 2003. ERE Lysa Ressivefti the 1E