Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 0482870 1 POPOLO IT I AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente- R.G.N. 21168/98 Cron. 10309 - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - Ud. 22/01/01 - Consigliere -Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA elettivamente domiciliato in LA ES, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato QUARRACINO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESIelettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 214/98 della Sezione distaccata 280 -1- di Pretura di CAPUA, depositata il 03/07/98 R.G.N. 7129/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 3 luglio 1998 il Pretore della Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta da CO OP, legale rappresentante della spa TA EU e debitore solidale, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 106/96 con la quale gli si era ordinato il pagamento della somma di lire 11.551.300 per violazione degli artt. 11,13,e 18 della legge n. 264 del 1949, degli artt. 20 e 25 del TU n. 1124 del 1965, nonché dell'art. 42 del TU n. 797 del 1955; il Pretore, per quanto ancora interessa, escludeva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 della legge 689/81 per essere stato l'accertamento del 25 agosto 1992 notificato il 22 aprile 1993, e quindi oltre il termine di novanta giorni prescritto da detta disposizione, rilevando che questa non comporta l'automatica м predeterminazione del limite temporale del procedimento relativo all'accertamento dell'infrazione, il quale dipende dalle peculiarità dei singoli casi;
pertanto, affermava il Pretore, ai fini del rispetto del citato art. 14, il giudice deve valutare se sia decorso, o ne no, un tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per l'acquisizione dei dati e per il loro apprezzamento;
nella specie si era trattato di un accertamento complesso, : perché aveva riguardato non solo l'assunzione di nove lavoratori senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento, ma anche l'assicurazione del medesimo personale per un numero di giornate inferiore a quelle effettivamente prestate ed il mancato pagamento dei contributi Inps ed Inail in relazione alle ore di straordinario effettuate;
stante la complessità dell'accertamento il Pretore escludeva quindi la nullità dell'ingiunzione per tardività della notifica. Avverso detta sentenza propone ricorso il OP affidato ad un unico motivo. Resiste la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata la tardività del controricorso, in quanto notificato il 6 settembre 1999 e quindi oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. poiché il ricorso era stato notificato il 13 novembre 1998. Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 secondo comma della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 2967 cod. civ., assumendo che incombeva sull'Ispettorato del Lavoro fornire la prova che l'accertamento, iniziato nell' agosto 1992, si era concluso nell'aprile 1993 per le difficoltà incontrate nell'accertamento, e quindi non poteva il Pretore, in assenza di una specifica prova, né di elementi certi, presumere il rispetto del termine fissato for dal citato art. 14; anche perché l'accertamento della assunzione senza il tramite dell'ufficio di collocamento era facilmente accertabile all'esame del libro matricola. Il ricorso non merita accoglimento. Il Pretore ha evidenziato nell' impugnata sentenza che l'art. 14, commi 2 e 6, della Legge 689/81 prevede dei limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, deve provvedersi alla notifica, sottolineando che tale termine decorre dall'esito del procedimento accertativo e non già, come era stato dedotto invece con l'atto di opposizione, dalla commissione della violazione. Richiamando poi l'orientamento di questa Corte (Cass. 9554/93), successivamente consolidatosi (Cass. 2926/94; Cass. 12610/93; Cass. 1502/96, 6241/98 ), ha affermato che la durata del procedimento accertativo, volto a verificare la presenza degli elementi integranti la violazione, deve essere valutata in relazione al caso concreto sulla base della complessità delle indagini;
nella specie, affermava il Pretore, si era trattato di accertamento di un certo rilievo, perché era stata contestata non solo la mancata assunzione tramite ufficio di collocamento e la mancata iscrizione nel libro matricola di nove dipendenti, ma anche l'avere provveduto all'assicurazione del personale occupato per un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente prestate e il mancato versamento dei contributi Inps e Inail sulle ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni dipendenti, di talché si era reso necessario esaminare ampia documentazione, acquisire dati ed ascoltare i dipendenti. A fronte di tali argomentazioni non coglie nel segno il motivo di censura con cui si evidenzia che, spettando sull'Ispettorato l'onere della prova sulla tempestività della notifica e stante la semplicità dell'accertamento, il primo giudice non poteva presumere il rispetto del termine;
ed infatti entrambe le questioni sono superate dall'accertamento in fatto, incensurabile ed invero sostanzialmente incensurato, sulla ritenuta complessità della verifica effettuata dall'Ispettorato del lavoro, tale da far ragionevolmente presumere che il termine di novanta giorni tra la fine dell'accertamento ispettivo e notifica della violazione non fosse ancora decorso. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese stante la tardività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE. Толин во Гизе I вежитно редкий D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A 5 L T T Salle , R O . A B A ' N S I L E IL CANCELLIERE D L P 3 S E 7 A I Depositato in Cancellería - D T 3 N I S - S G O 1 A N O oggi, 2 APR. 2001. P V 1 E E C A M S R I E P D I U A G E IL CANCELLIEREDille A , D G O O E E R T L T T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 3