Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 23760
CASS
Sentenza 6 maggio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Sulle istanze di colloquio dei detenuti, è competente a provvedere il GIP nel corso delle indagini preliminari e il giudice del dibattimento superata tale fase, mentre al P.M. spetta soltanto un diritto di interlocuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del P.M. di rigetto di permesso di colloqui carcerari, disponendo la trasmissione degli atti al gip).

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 23760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23760
    Data del deposito : 6 maggio 2015

    Testo completo