Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 2
Sulle istanze di colloquio dei detenuti, è competente a provvedere il GIP nel corso delle indagini preliminari e il giudice del dibattimento superata tale fase, mentre al P.M. spetta soltanto un diritto di interlocuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del P.M. di rigetto di permesso di colloqui carcerari, disponendo la trasmissione degli atti al gip).
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 23760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23760 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
TRAS- 2 37 6 0/ 1 5 0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/05/2015 SENTENZA 9571 Composta dagli ill.mi sig.ri: 1) Dott. FRANCO FIANDANESE PRESIDENTE 2) Dott. ANTONIO PRESTIPINO CONSIGLIERE "1 3) Dott. PIERCAMILLO DAVIGO 4) Dott. ANDREA PELLEGRINO REGISTRO GENERALE "1 5) Dott. SANDRA RECCHIONE N. 7105/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI VA AN n. il 27/02/1961 avverso il provvedimento del Pubblico Ministero presso il TRIBUNALE di NOVARA del 19.1.2015 Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al gip del tribunale di Novara Ritenuto in fatto Ha proposto ricorso Di NI RA, imputato in stato di detenzione cautelare in carcere per fatti di estorsione, avverso il provvedimento in data 19.1.2015 con cui il Pm titolare delle indagini ha rigettato la richiesta dello stesso ricorrente diretta ad ottenere il permesso di colloqui carcerari. Deduce in sostanza il ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze di cautela indicate dal PM a sostegno del rigetto della richiesta, esigenze che non sarebbero peraltro prospettate nemmeno nell'ordinanza genetica. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con le statuizioni consequenziali. Considerato in diritto 1.Si deve premettere che secondo l'orientamento da ultimo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, e che il collegio ritiene di condividere, "i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7". (Cass., Sez. 1, n. 26835 del 04/05/2011, Virga Rv 250801; Sezioni Unite n. 25079 del 26/02/2003, ric. Gianni Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 2014, Stefani dove ampia rassegna dell'evoluzione giurisprudenziale).
1.1 Il principio, dapprima formulato con riferimento ai detenuti in espiazione di pena definitiva, è stato esteso, con gli ovvi necessari adattamenti, anche all'ipotesi in cui la detenzione tragga titolo non da una condanna definitiva ma da una misura cautelare. Si è affermato, in particolare, che il criterio della giustiziabilità dei provvedimenti che incidono sulla condizione del detenuto, sta nella natura dell'interesse regolato, dovendosi distinguere tra provvedimenti giurisdizionali e provvedimenti amministrativi a seconda che essi cadano o meno su posizioni di diritto soggettivo (cfr. le sentenze n. 216 e 351 del 1996, n. 212 del 1997); in questa seconda ipotesi, al relativo procedimento può e deve riconoscersi natura di "giudizio", e alla decisione carattere giurisdizionale.
2. Ebbene, "nella specifica materia dei colloqui ci si trova in presenza sicuramente di diritti soggettivi, parte integrante del trattamento"; e "alla conclusione di un'indiscriminata protezione nella materia dei colloqui è agevole pervenire anche considerando che l'immanente collegamento con l'esecuzione penale e con il regime della pericolosità intramuraria, intesa anche quale limite alla fruizione di strumenti di trattamento, lasciano difficilmente intravedere l'esistenza di un paradigma di provvedimento che sia espressione di discrezionalità amministrativa" (S.U., Gianni,citata) 2.1. D'altro canto è principio di civiltà che a colui che subisce una restrizione carceraria preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare. Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, comprimibili solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per i detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale. Può dirsi anzi che il rispetto, sotto questi riguardi, delle esigenze personali del detenuto, costituisca una delle possibili l'applicazioni dell'art. 2 Cost., come norma fondamentale intesa ad assicurare all'individuo l'esplicazione della propria personalità nelle formazioni sociali e familiari di riferimento, salve le limitazioni ragionevolmente imposte dalla condizione carceraria.
2.2. L'adozione di incisive restrizioni in tale ambito, comportando un ulteriore affievolimento nel grado di privazione della libertà personale richiede quindi il rispetto delle garanzie espressamente previste dall'art. 13 Cost., comma 2 3. Le ulteriori questioni che si pongono, nel caso di specie, sono connesse alla posizione istituzionale dell'autore del provvedimento impugnato e all'identificazione dell'organo giudiziario competente. In via generale, infatti, "i provvedimenti del Pubblico Ministero non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), ne' impugnabili, neppure qualora appaia evidente il loro tasso di illegalità. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24107 del 26/05/2009, Aguì, Rv 244651).
3.1. Epperò, in materia di libertà personale, la giurisprudenza di questa Corte ha già espressamente affermato che "sono ricorribili in cassazione non solo i provvedimenti sulla libertà personale adottati dal giudice, ma anche quelli emessi dal P.M.; infatti, anche se gli artt. 13 e 111 Cost. e art. 568 cod. proc. pen. si riferiscono ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Pubblico Ministero va considerato incluso nel concetto di autorità giudiziaria in una prospettiva garantistica, che richiede una espansione della tutela in senso sostanziale in tale specifica materia" (Cass., Sez. 3, n. 562 del 04/02/2000, Grava, Rv 216575). Conclusione avvalorata da altre sentenze che hanno affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso atti del P.M. non già per loro natura, ma solo in ragione della mancanza nello specifico provvedimento sub judice di un contenuto decisorio od incisivo sulla libertà (v. Cass., Sez. 3, n. 8999 del 10/02/2011, Brazzi, in tema di decreti di perquisizione domiciliare non seguiti da sequestro); senza dimenticare la giurisprudenza di legittimità che ravvisa la ricorribilità ex art. 111 Cost. anche quanto ad atti emessi da organi certamente non giurisdizionali (v. Cass., Sez. 4, n. 34660 del 03/06/2010, Castaldo, Rv 248075, secondo cui "il provvedimento del questore emesso a norma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75-bis ... che prevede la possibilità di imporre al condannato per determinati reati una serie di obblighi e divieti, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, in quanto le misure che contiene devono considerarsi limitative della libertà personale").
3.2. Tanto premesso, occorre ora definire l'ambito delle competenze giudiziarie riferibili alla materia dei diritti del detenuto in stato di custodia cautelare. Al riguardo, va rilevato che le norme di ordinamento penitenziario richiamano ancora le figure del giudice istruttore e del P.M. (rispettivamente per i casi di istruzione formale e sommaria), trattandosi di norme introdotte nella vigenza dell'abrogato codice di rito. E tuttavia l'art. 11 Ord. Pen., in combinato disposto con l'art. 240 disp. att. c.p.p., nel disciplinare i provvedimenti in tema di trattamento sanitario del detenuto, si adegua all'attuale sistema processuale, stabilendo che gli atti in questione debbono essere adottati con ordinanza dal giudice che procede (e dal G.i.p. prima dell'esercizio dell'azione penale). Tale norma assume una portata generale in tema di attribuzione della competenza, dovendosi quindi ritenere che prima del dibattimento sia senz'altro il G.i.p. a doversi pronunciare sul differimento dei colloqui carcerari del detenuto (cfr., ancora, per una più completa ricostruzione sistematica, la sentenza Stefani cit., dove fra l'altro la precisazione che è agevole ricondurre ad unità l'intera materia, armonizzando la procedura in tema di permessi di colloquio con quanto previsto in via generale dall'art. 299 cod. proc. pen.).
3.3. in conclusione, non pare dubbio che in subiecta materia spetti al PM soltanto un diritto di interlocuzione sulle richieste di colloquio del detenuto in stato di custodia cautelare, essendo invece il potere decisorio riferito esclusivamente al gip (o al giudice del dibattimento, superata la fase delle indagini preliminari), alla stregua di una competenza che non può che essere qualificata come funzionale ed inderogabile.
3.3.1. Nel caso in esame il Pm ha esercitato poteri non del tutto estranei al proprio ruolo istituzionale, in riferimento ai suoi generali poteri di intervento nella materia della libertà personale, ma ha travalicato, nello specifico, i limiti delle sue attribuzioni, che in materia di colloqui carcerari non vanno oltre una funzione "giudiziaria-consultiva".
3.3.2 La questione è poi rilevabile d'ufficio, secondo le norme generali, potendosi (e dovendosi) quindi prescindere dagli specifici profili di legittimità dedotti in ricorso, che non comprendono il rilievo dell'incompetenza del PM. In questo senso, il collegio ritiene di dovere dissentire dalla soluzione adottata nel caso AN di "trattenere" il ricorso per lo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, senza la pronuncia di incompetenza.. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Novara, assorbiti, allo stato i motivi del ricorso;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al gip del tribunaleAiNovara. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6.5.2015. Il consigliere relatore Il Presidente James fondary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 GIU. 2015 - IL DI CASS IL CANCELLIERE Claudia Pianell A I O S N A S Z A