Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
I03706 /0 1 Aula 'A' OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 16097/98 Consigliere Cron.7762 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato2001 244 CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, -1- giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ER MA;
- intimata avverso la sentenza n. 617/98 del Tribunale di UDINE, depositata il 30/06/98 R.G.N. 481/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con distinti ricorsi, poi riuniti, al Pretore di Udine PR AR e ID MA, esponendo di essere titolari di pensione diretta e di reversibilità a carico di gestioni diverse dell'INPS e che l'Istituto aveva corrisposto loro la integrazione sulla pensione di reversibilità in quanto costituita da un numero di contributi superiore a 780, sostenevano che l'interpretazione data dall' INPS all'art.6, comma 3, della legge n.638/83 era errata e che doveva essere, nella specie, applicata la prima parte del detto terzo comma, con il conseguente loro diritto alla corresponsione della integrazione al minimo sulle pensioni dirette, essendo queste dello stesso importo ma più remote rispetto alle pensioni vedovili. Il Pretore, con sentenza n.877/96, accoglieva il ricorso. of La decisione di primo grado era confermata dal Tribunale di Udine con sentenza del 30 giugno 1998 sul rilievo che la regola della preferenza (sulle altre) della pensione costituita per effetto di 781 settimane di contribuzione, di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art.6 cit., è posta solo per l'ipotesi di cumulo di pensioni a carico della stessa gestione, mentre, nel caso di pensioni erogate da gestioni diverse, doveva trovare applicazione la prima parte dello stesso comma 3, a mente del quale l'integrazione va corrisposta sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato ovvero, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione con decorrenza più remota. Ricorre per la cassazione di questa sentenza l'INPS con un unico motivo. Resiste PR AR con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.6, comma 3, della legge n.638/83 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e osserva che la tesi del Tribunale non appare condivisibile in quanto, dopo la parificazione dei trattamenti minimi delle 3 7- pensioni a carico di diverse gestioni, operata a far tempo dal 1° gennaio 1988 dall'art.7 della legge n.140/85, regola generale appare essere quella della integrazione della pensione con più di 780 contributi tutte le volte che uno dei trattamenti pensionistici sia una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, costituita appunto sulla base di un numero di contributi superiore a 780. La tesi dell'Istituto ricorrente non è fondata. Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla questione con diverse decisioni (vedi Cass. 10 agosto 1998 n.7840, 2 febbraio 1999 n. 871, 1° gennaio 2000 n.161) e dai principi ivi espressi il Collegio non ha ragione di discostarsi, posto che essi trovano avallo nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 18 del 1998 (che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 6, comma terzo, citato nella parte in cui stabilisce, per il caso di cumulo di più pensioni, i criteri per l'individuazione di quella da integrare al trattamento minimo) e che, d'altro canto, i rilievi formulati dall'INPS non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle ricordate pronunce, nelle quali si è affermato che la formulazione dell'art.6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 non ha subito modificazioni per effetto della entrata in vigore dell'art.7 della legge 15 aprile 1985 n.140, nonostante questa norma abbia disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, la parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali (per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti coloni e mezzadri) all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, statuendo altresì l'estensione alle gestioni speciali, dalla stessa data, della : disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo Fondo. L'argomento con il quale si giustificano gli enunciati principi è che, se il legislatore 4 avesse voluto innovare, a seguito della detta parificazione degli importi minimi, la disciplina della pensione integrabile in caso di contitolarità di pensioni inferiori al (00: minimo, avrebbe espressamente provveduto, con la 1. n.140/1985 o con altre successive (atteso anche il non breve intervallo tra la pubblicazione di tale legge - in G.U. n.93 del 19 aprile 1985 e l'operatività della nuova disciplina dettata • dall'art.7). Ne consegue che la regola gut generale di cui all'art.6, comma terzo, citato continua ad operare anche dopo il 1° gennaio 1988 e, pertanto, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di gestioni diverse, deve trovare applicazione la prima parte della norma, secondo la quale la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato ovvero, nel caso di coesistenza di pensioni usufruenti di trattamento minimo di pari importo, sulla pensione avente decorrenza più remota. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell'INPS a rimborsare alla resistente PR AR le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, da distrarre a favore del difensore, avv. Salvatore Cabibbo, dichiaratosi antistatario. Non deve provvedersi al regolamento delle spese nei confronti di ID MA, intimata non costituita.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'INPS a rimborsare a PR AR le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 14.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari, da distrarsi;
nulla per le spese nei confronti di ID MA. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 1) Presidente M anzis Il Cons. estensore ololut fail.ell olo % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 a i r e l R A M 7 1 е е е е , i ZION g g o