Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
N... 5559 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE SUPREMA D Risarcimente SEZIONE TERZA CI di danni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 621/98 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente 2432/98 Dott. Vittorio DUVA Rel. Consigliere 2.12107 Cron. Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere 2017 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 08/11/00 - Consigliere Consigliere Dott. Francesco TRIFONE AZIONE ha pronunciato la seguente COPIE a copia studio SENTENZA SOLE 24 ORE 6000 sul ricorso proposto da: 13 APR. 2001 ON AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato FRATACCIA GIUSEPPE, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
REGIONE LAZIO, in persona rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI CANCELLERIA N. 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge. 2000 controricorrente 1774 nonché contro 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AZD US/C ROMA dal Sig. PROPER!! -intimata per diritti L. 6000 0.5 GIU 2001 e sul 2° ricorso n° 02432/98 proposto da: IL CANCELLIERE AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/C, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
ON AR;
- intimata avverso la sentenza n. 1626/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 29/04/97 depositata il 14/05/97 R.G. 4710/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/00 dal Consigliere Dott. Vittorio LIRE 2000 CANCELLERIA DUVA;
udito l'Avvocato Patrizia Properzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE128663 BE128662 2 BE128667 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale MACCARONE che ha concluso Generale Dott. Vincenzo al Sig. FRATACCIA 1 14000 +4 per diritti la per l'accoglimento del ricorso incidentale e 10LUG. 2001... il dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. IL CANCELLERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14.5.1997, la Corte di Appello di DIRITTI Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che aveva dichiarato la giurisdizione dell'Autorità Giudi- ARABI A 3 ziaria Ordinaria), confermava la decisione dei primi DIRITTI DI giudici: questi avevano rigettato la pretesa risarcito- ria avanzata da AR NI nei confronti della US RM9 AG A 3 (poi US RM4) per lesioni subite il 10.2.1983 allorchè essa -come assumeva- quale infermiera ausiliaria presso l'Ospedale S. Giovanni di Roma, mentre governava le pentole di ferro della cucina nel reparto oncologico, LIRE 2000 CANCELLERIA nel tentativo di riprendere un grosso contenitore che stava cadendo, si procurava le lesioni stesse con l'irreversibile perdita della funzionalità dell'arto AM223636 superiore sinistro, evento da ascriversi -secondo AM223637 l'istante- a colpa di detta Unità Sanitaria sia per le 1'intervento terapeutico AM223631 modalità del fatto, sia per non rapportato alla gravità e alla natura del danno. AM223632 Argomentava la Corte, sui punti qui in contestazio- ne: -va disattesa l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva sollevata dall'Azienda Unità Sanitaria 3 Locale RM/C succeduta alla US RM4 e prospettata in conseguenza del fatto che per la legge regionale n. 18 del 1994 era stata istituita l'autonoma Azienda Ospeda- liera S. Giovanni;
-indipendentemente dal rilevare la mancanza di cri- tiche specifiche alla sentenza dei primi giudici, e procedendo ad un riesame della fattispecie, è da esclu- dere che il fatto dannoso occorsO alla NI potesse essere stato la conseguenza di una omessa diligenza del चा datore di lavoro nel predisporre le condizioni in cui il lavoro si sarebbe dovuto svolgere;
-sotto tale profilo, di assoluta rilevanza il fatto che i testi escussi non sono stati in grado di riferire alcunchè in ordine alle reali modalità dell'infortunio occorso alla NI;
-i testi non erano presenti quando la NI avrebbe fatto un brusco movimento a cagione dell'ingombrante contenitore che stava lav ando, sicchè sarebbe in toto arbitrario solo supporre che l'infortunio fu causato dall'eccessivo peso del contenitore e dalla difficoltà di adoperarlo;
-in effetti non è risultato sussistente per difetto di prova il dedotto comportamento antigiuridico del da- tore di lavoro quanto alla predisposizione delle condi- zioni nelle quali il lavoro della dipendente si sarebbe 4 dovuto svolgere;
-in ordine alla denunziata illiceità della condotta della US dopo il fatto, e cioè circa l'inadeguatezza denunziata delle terapie apprestate per 1'infortunata svolte dai primi giudici nonNI, le argomentazioni sono state investite da specifici motivi di gravame, sicchè questo si ravvisa del tutto generico sul punto che era stato considerato sulla base delle conclusioni del c.t.u., riconosciute valide sotto il profilo scien- tifico, con esclusione quindi di ogni addebitabilità di comportamenti imperiti ai sanitari del S. Giovanni;
-non è applicabile nella specie l'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c. (attività pericolose), poiché la pu- lizia di contenitori da cucina seppure di grosse dimen- sioni non era attività che comportasse un particolare rischio per il lavoratore;
-l'infortunio occorse alla NI perché la stessa usò maldestramente il contenitore e non invece perché la utilizzazione dello stesso integrasse la ipotesi dell'attività pericolosa;
-la pesantezza della pentola e la possibilità che la medesima fosse unta di grasso e quindi scivolosa, erano certamente fattori che proprio la NI avrebbe dovuto tenere in conto, prestando conseguentemente quella doverosa attenzione che avrebbe impedito il ve- 5 rificarsi dell'infortunio. due mo- Ricorre per cassazione la NI, in base a tivi, depositando anche memoria. Resiste con controricorso l'Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C e propone ricorso incidentale condizionato, impostato su un solo motivo. Resiste inoltre con controricorso la Regione Lazio, nei cui confronti la S.C. ha disposto la notifica del ricorso principale e del ricorso incidentale, come da ordinanza 1.12.1999. La ricorrente principale deposita ulteriore memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.c.). Con il primo motivo la ricorrente principale denun- zia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050, 2697 C.C. e 384 c.p.c. anche in relazione alla violazione dell'art. 360 n. 3 e 5". Deduce: -la S.C., nella pronunzia di rinvio, ha affermato che la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 C.C. o delle altre di- sposizioni legislative strumentali alla protezione del- le condizioni di lavoro del dipendente, non depone in modo univoco per la proposizione dell'azione contrat- tuale, in quanto tale prospettazione, di per sé sola considerata, è intrinsecamente neutra, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostra- zione degli estremi del reato di lesioni colpose e del- la configurabilità del fatto come illecito extracon- trattuale;
-tale di attiva è stata disattesa nel giudizio di rinvio;
-ai fini dell'accertamento dell'ipotesi prevista dall'art. 2043 c.C., i giudici di appello sono incorsi nell'errore di ritenere essenziale l'assenza di testi- moni mentre l'evento si stava verificando, e avrebbero invece dovuto desumere la prova della colpa dai fatti e dalle circostanze di causa anche in via presuntiva in base all'id quod plerumque accidit;
-non si è tenuto conto del principio dell'equivalenza delle cause, sancito dall'art. 40 c.p.; -l'unico modo per escludere la responsabilità del datore di lavoro (essendo stata la ricorrente addetta alla pulizia di contenitori unti e pesanti senza che le fossero stati forniti quanti o altri strumenti idonei a tali incombenti) era quello di accertare se nella serie causale si fosse inserita una causa autonoma (ad esem- pio, un atto cosciente e volontario della NI diretto 7 all'autolesionismo) rispetto alla quale la precedente potesse considerarsi tamquam non esset;
-il giudice di rinvio ha omesso di considerare ai fini della decisione (come invece espressamente dispo- sto dalla S.C.) la configurabilità del reato ai sensi dell'art. 590 c.p., del quale la violazione degli ob- blighi imposti dall'art. 2087 c.c. costituisce addirit- tura un'aggravante; -nel giudizio di merito illogicamente, pur di fron- te alla realtà dell'evento denunziato e provato (mal- grado le prove offerte dalla NI sulla deficitaria organizzazione del lavoro e sulla mancata adozione di un qualsiasi minimo accorgimento atto ad enfitare il verificarsi di simili eventi, quale la dotazione di ap- positi guanti), si è arrivati ad affermare che era alla stessa NI imputabile il fatto di lavorare senza guanti, mentre era agli atti la prova che dopo il sini- stro la US ha ordinato l'abolizione dell'uso dei con- tenitori in questione;
-anche se, nella specie, non si versava nettamente nell'ipotesi di cui all'art. 2050 C.C., non si poteva sollevare l'Ente non solo dalla responsabilità prevista dal legislatore, ma dall'onere probatorio circa l'adozione di misure dirette a tutelare l'integrità fi- sica e morale del prestatore di lavoro;
8 -il giudice di rinvio ha condiviso le contraddizio- ni in cui era incorso il tribunale che pur riconoscendo le gravi condizioni di lavoro fa ricadere la responsa- bilità del fatto su chi è stato costretto a sopperire alle carenze organizzative dell'Ente; -il giudice medesimo non ha tenuto conto che la la- voratrice era legittimata ad essere ristorata dai danni da lesioni anche a prescindere dal fatto causale (come si rilevava dalla polizza). La censura va disattesa. Occorre, anzitutto, rilevare che il giudice di rin- vio si è correttamente adeguato al paradigma interpre- tativo accolto dalla S.C. che, con riferimento al tito- lo in esame, ha valutato la domanda della NI sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale della US (e cioè nel senso che l'evento non era stato impu- tato espressamente all'inadempimento dell'obbligo con- trattuale di tutelare le condizioni di lavoro del di- pendente, ma era ascritto alla violazione del dovere generale di non recare pregiudizio all'integrità fisica di altri soggetti), e nell'ambito di tale impostazione giuridica il giudice di rinvio medesimo ha considerato le risultanze probatorie della causa, con congrua moti- vazione, esente da vizi logici e da errori di diritto (le singole formulazioni argomentative della pronunzia 9 impugnata sono sopra riportate). In sostanza, la decisione del giudice di rinvio si fonda sul rilievo assorbente che non erano state dimo- strate le reali modalità del fatto-infortunio, sicchè veniva meno ogni ragione della avanzata pretesa risar- citoria con riferimento al dedotto comportamento anti- giuridico del datore di lavoro quanto alla predisposi- zione delle condizioni nelle quali il lavoro della di- pendente si sarebbe dovuto svolgere. Trattasi di ap- prezzamento di merito (adeguatamente suffragato da spe- cifici elementi sul piano probatorio), che si sottrae al sindacato in sede di legittimità. Le deduzioni svol- te dalla ricorrente attengono in concreto a tale valu- tazione delle risultanze di causa, e sono superate dal rilievo di cui sopra relativo alla mancata dimostrazio- ne delle reali modalità dell'infortunio (se non erano accertate le reali modalità del fatto, non poteva for- mularsi alcun giudizio in termini di responsabilità). Con il secondo motivo la ricorrente principale de- nunzia "violazione dell'art. 384 c.p.c. anche in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia". Deduce, nella prima parte della sua prospettazione, che è mancata la prova della regolarità e della liceità 10 della condotta dell'Ente in ordine alla organizzazione del lavoro (non si è accertato se l'imprenditore avesse organizzato il lavoro in modo tale da prevenire il ve- rificarsi dell'incidente; se i compiti affidati alla deducente fossero propri della sua qualifica;
se le at- tività che la lavoratrice ha dovuto compiere potevano essere svolte da una donna e se il servizio era stato organizzato ed eseguito in modo regolare;
se per lo specifico lavoro era idonea una lavoratrice che era stata assunta come invalida civile ed aveva come tale una capacità lavorativa ridotta del 35%; se fosse più funzionale pulire i pentoloni nella cucina che non nell'angolo del reparto oncologico), e che tale prova doveva essere offerta dall'Ente che ne aveva l'onere. Precisa al riguardo che il datore di lavoro doveva prevenire che la lavoratrice si ungesse le mani dovendo pulire unauna pentola unta;
doveva ordinare e disporre che l'operatore lavorasse non appositi guanti, doveva ac- certarsi e pretendere la concreta esecuzione delle di- sposizioni relative alla tutela della integrità fisica dal lavoratore. Deduce, nella seconda parte, che il giudice di rin- vio non ha considerato gli aspetti essenziali della re- sponsabilità del personale sanitario (in particolare, detto giudice -si afferma- non ha rilevato che vi furo- 11 no due interventi degli stessi sanitari senza che ve- nisse da questi compiuta alcuna indagine, mentre solo in altro ospedale fu effettuato un primo esame radio- grafico che evidenziò la frattura dell'epifisi radiale;
non ha neppure ipotizzato che la tempestiva esatta dia- gnosi, espressa con l'ausilio dei dovuti accertamenti, avrebbe comportato un diverso e positivo evolversi del male;
non ha tenuto conto della circostanza che i sani- tari dell'Ente ritennero, pur senza effettuare i con- trolli strumentali, che la NI dovesse riprendere l'attività lavorativa, malgrado la NI medesima de- nunziasse la persistenza del dolore e la impossibilità di muovere l'arto. La censura va disattesa. Quanto alle deduzioni prospettato nella prima par- te, valgono le considerazioni sopra svolte con riguardo al primo motivo del ricorso principale. Deve cioè rite- determinante e decisivo il rilievo espresso dalnersi giudice di rinvio, in ordine alla mancata dimostrazione delle reali modalità dell'infortunio, sicchè non poteva formularsi un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro. Con riguardo alla seconda parte del motivo qui in esame (la quale attiene alla denunziata illiceità della condotta dell'Ente dopo il fatto, con riferimento alla 12 denunziata inadeguatezza delle terapie apprestate alla infortunata), Occorre evidenziare che il giudice di rinvio ha correttamente rilevato il vizio di genericità dell'appello, motivando in modo congruo che a fronte delle specifiche argomentazioni del tribunale (fondate sulle valide valutazioni dal c.t.u.) l'appello della NI si riduce alla affermazione che le cure appresta- tele dai sanitari del S. Giovanni non sarebbero state scientificamente appropriate. Il ricorso principale, pertanto, deve essere riget- tato. Data la reiezione del ricorso principale, rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C. Quanto alla posizione della Regione Lazio, la noti- fica del ricorso principale e del ricorso incidentale vale quale opportuna notizia della pendenza della con- troversia. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. 13 R.G. 621/1998 243211498 Così deciso 1'8 novembre 2000 in Camera di Consi- glio. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Глибоц Viton's tuva IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 80000 Oggi, lì 13 APR 2001 330000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista thay P U S E N UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 4 MAG. 2001 1. 330.000 Wire Treccntshoutan din 22430 p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Di F PPO) iziari Il Responsabile Servizio Att G (Dr. M. RACCICHAIN 14