Sentenza 21 settembre 2010
Massime • 1
Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2010, n. 39610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39610 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/09/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1960
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 44918/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH FA, nato il [...];
CH UC, nata il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 23.10.2008;
È presente il difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, avv. Maria Grazia Mauro del Foro di Quistello;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Antonio Mura) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Il difensore presente espone i motivi a sostegno della richiesta di cassazione della sentenza impugnata.
IN FATTO
FA CH e UC CH ricorrono avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in data 23.10.2008, li ha condannati perché responsabili di concorso con altri nel reato di bancarotta fraudolenta aggravata, commessa per il tramite di Srl. PNEUS OMNIA, dichiarata fallita in data il 17.5.1994. La vicenda attiene alla gestione di un organismo commerciale, operante nel campo dei pneumatici, amministrato da diverse persone, succedutesi nel tempo, e pervenuto alla procedura concorsuale privo di ogni risorsa attiva e di ogni traccia documentale. L'istruttoria, svolta nelle fasi del giudizio di merito, aveva accertato che la merce veniva acquistata a credito e che, prima delle scadenze di pagamento, essa era asportata dai locali della società e destinata a località belghe, donde era prelevata per ulteriore destinazione che non è stata identificata. Originariamente agli imputati erano contestati anche i delitti di associazione per delinquere, votata alle truffe, e numerosi episodi di violazione dell'art. 640 c.p.: ma questi addebiti risultarono prescritti al momento del giudizio di secondo grado. Altri coimputati non risultano oggi ricorrenti. L'impugnazione degli attuali imputati è sorretta dai seguenti motivi:
CH:
a) la contestazione in udienza di alcune aggravanti del reato di truffa che così "sanavano" l'intrinseca improcedibilità dell'addebito per difetti afferenti alle querele, ha irregolarmente legittimato la perseguibilità ufficiosa del medesimo;
b) carenza di motivazione sulla ricorrenza della fattispecie di associazione per delinquere e, segnatamente, sull'accordo criminoso intercorso tra i prevenuti;
c) carenza ed illogicità della motivazione circa il ruolo assunto dal ricorrente nel contestato delitto di bancarotta, non avendo egli carica formale e potere di firma attributi assegnati soltanto al LI, formale amministratore della società;
d) erronea applicazione della legge penale per avere ravvisato concorso tra il reato di truffa e quello di bancarotta fraudolenta, attesa la pratica sovrapposizione delle fattispecie. e) Prescrizione del reato, consumatosi in data 17.5.1994, oltre un quindecennio prima dell'attuale udienza.
CH:
a) inosservanza di norma processuale poiché l'udienza avanti il Tribunale, in data 23.1.1998, si svolse senza la presenza del difensore della CH;
b) inosservanza di norma processuale nei termini dedotti dal CH nel suo 1^ motivo;
c) inosservanza della norma penale nei termini dedotti dal CH nel suo 2^ motivo;
d) carenza ed illogicità della motivazione circa il ruolo assunto dalla ricorrente nel contestato delitto di bancarotta, nei termini dedotti dal CH nei suo 3^ motivo;
e) erronea applicazione della legge penale nei termini dedotti dal CH nel suo 4 motivo;
f) Prescrizione del reato, consumatosi in data 17.5.1994, oltre un quindecennio prima dell'attuale udienza.
In diritto.
Il primo motivo del CH è inammissibile in quanto non dedotto in precedenza con il gravame di appello. Inoltre, esso è manifestamente infondato, poiché le aggravanti contestate risultano aderenti ai fatti dedotti dall'accusa. Invero, esse non hanno ricevuto alcuna critica nel merito ne' quanto alla puntualità processuale con cui furono contestate agli imputati. Non è rilevabile nel nostro ordinamento alcun divieto o limitazione alla potestà di contestazione di aggravanti da parte del PM. all'imputato, in ragione del tramutamento dal regime di perseguibilità a querela in perseguibilità d'ufficio. Anche il secondo motivo si presenta inammissibile, perché viziato da mancanza di adeguata specificità e manifestamente infondato: pur essendosi la decisione impugnata dilungata nel tratteggiare i profili oggettivi delle condotte, le quali manifestarono un sodalizio votato alla sistematica frode, il ricorrente omette di prendere in considerazione i passaggi della motivazione ed, apoditticamente, nega la ricorrenza di una struttura stabile, quando - come è dato leggere nella pronuncia della Corte bolognese - la gestione dell'impresa fu contrassegnata continuativamente (anche sotto i vari mutamenti societari) dal perseguimento di uno squilibrio economico, derivato dalla distrazione sistematica di magazzino, privandola di ogni risorsa per far fronte agli impegni negoziali, condotta che postula logicamente accordo e comunanza di obiettivi (basti rammentare l'uso di nomi falsi nei colloqui con i fornitori, Sent. pag. 20). In particolare, quanto all'accordo, la motivazione (Sent. pag. 17 e ss.) è assai articolata, richiamando profili di fatto plausibilmente accolti dai giudici di appello a sostegno del convincimento giudiziale (segnalando, fra l'altro, che il CH proseguì ad interessarsi della gestione anche dopo l'apparente uscita dal sodalizio, Sent. pag. 18).
Manifestamente infondato è il terzo mezzo del medesimo MESCHERI:
l'art. 2639 cod. civ., attribuisce la penale responsabilità per la gestione societaria anche al soggetto di fatto, a colui - cioè - che abbia esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore, pur sprovvisto di formali requisiti;
la decisione sottolinea - in questa ottica - come, nella vicenda esaminata, il prevenuto assunse iniziative caratteristiche del potere gestori" in frangenti sintomatici del comune programma di fraudolenza. Tanto è attestato dai testimoni IO e ZO, nonché dai fornitori (Sent. pag. 24). Nè la qualifica di procacciatore di affari può, in guisa giuridicamente ragionevole - alla luce della disciplina del concorso di persone - eliminare la traccia illecita del comportamento tenuto dal CH. Neppure è valido argomento, per sottrarlo alla responsabilità ascrittagli, la mancata estensione del fallimento a costui. Infatti, il concorso nel reato di bancarotta è configurabile nei confronti di chi - pur non soggettivamente qualificato - con la sua condotta abbia contribuito con apporto causale alla realizzazione dell'illecito;
l'estensione della declaratoria di fallimento non è elemento necessario alla dimostrazione della penale responsabilità, poiché l'unico profilo rilevante è la consapevole partecipazione al comportamento dell'intraneus.
Nel resto l'impugnazione sottende valutazione in fatto, lettura che non è consentita al giudice di legittimità.
Del pari manifestamente infondato è il successivo motivo del CH: è giurisprudenza costante di questa Corte che il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.
Tanto era già stato testualmente ricordato dalla pronuncia oggetto dell'impugnazione (Sent. pag. 23).
Relativamente ai motivi avanzati dalla CH si riscontra autonomia rispetto al CH soltanto per il primo, sicché per i successivi valgono le osservazioni svolte a riguardo della posizione del coimputato. Ma pure la doglianza dedotta con il primo mezzo è inammissibile. Invero, l'udienza a cui allude la ricorrente, si esaurì nel rinvio ad altra udienza (per la data della quale fu disposta puntuale notificazione), previa declaratoria di estinzione del reato per morte di altro coimputato. In quella giornata, cioè, non venne discusso è trattato nulla che potesse influire sulla posizione della prevenuta.
Non è dato, pertanto, ravvisare, dunque, interesse alcuno per la CH per l'eventuale patologia processuale che in nessun modo scalfì le sue garanzie difensive.
Dalla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010