Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2010, n. 39610
CASS
Sentenza 21 settembre 2010

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Il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2010, n. 39610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39610
    Data del deposito : 21 settembre 2010

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