Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d'imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
29/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco MORELLI Presidente Udienza pubblica
Consigliere 2.12.04 del 1. Dott. Giorgio DI IORIO
SENTENZA Consigliere 2. " Giuliano CASUCCI
Consigliere 1619 N. 3. 11 Giacomo FUMU TAVASSI Consigliere R.G.N3326 3263/04 4. 11 Marina
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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contro la sentenza pronunciata in data 9 febbraio 2004 dalla Corte di Appello di Roma, 3^ sezione penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliano
Casucci;
uditi: il P.G. dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore del ricorrente, avv. Siggia, che ha concluso per 1' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di querela
reclusione e seicento euro di multa, così parzialmente riformando la sentenza del Tribunale in sede, con la quale erano stati condannati, concesse le attenuanti generiche 悲
prevalenti, alla pena di due anni di reclusione e lire due milioni di multa ciascuno nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché dichiarati colpevoli di concorso in rapina aggravata di due assegni dell' importo di venticinque milioni di lire ciascuno,
La Corte territoriale riteneva che, non sussistendo violenza o minaccia alcuna perché la consegna degli assegni era stata ottenuta con invito malizioso e ingannevole, il fatto integrasse la diversa ipotesi del reato di truffa, senza violazione dell'
art. 522 c.p.p. in quanto il fatto della consegna dei titoli era contestata e le modalità ingannevoli scaturivano dalle difese provenienti dagli stessi imputati. L' aggravante dell' art. 61 stante 1' entità del danno, era già oggetto din. 7 c.p.,
contestazione.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto 1'
annullamento per erronea applicazione dell' art. 517 c.p.p. al di fuori delle ipotesi consentite in relazione all' art. 61 n. 7
c.p. e conseguente non procedibilità d' ufficio per il ritenuto delitto di truffa in quanto 1' aggravante della particolare gravità del danno non è stata oggetto di contestazione con il decreto di citazione e non è stata ritenuta neppure con la sentenza di primo grado, con esclusione del diritto di difesa per questo profilo, attraverso l' esercizio d' ufficio con la sentenza di appello dell' azione penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione proposta attiene alla possibilità di ritenere con la sentenza di appello la sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 61 n. 7 c.p., perché in fatto già
fou contestata con 1' indicazione dell'importo della somma costituente il danno arrecato alla persona offesa. Si osserva che l' aggravante in questione sussiste allorquando il danno cagionato alla persona offesa sia di "rilevante"
gravità. La semplice indicazione nel capo d' imputazione dell' importo della somma di danaro sottratta alla persona offesa non
è idonea ad integrare la formulazione dell' addebito dell'
aggravante in esame. La "rilevante" gravità del danno, essendo all' apice della graduazione che il sistema giuridico prevede B
(partendo tale graduazione dall' ipotesi della particolare tenuità), è frutto di una valutazione che richiede 1' esplicita contestazione, al fine di consentire l' esercizio del connesso diritto di difesa.
La sentenza deve in conseguenza essere annullata, ma,
diversamente da quanto auspicato dalla difesa, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, ai fini della
quantificazione della pena. Il fatto, per come accertato (e già contestato, per quanto risulta dalla lettura del capo d' imputazione), deve infatti essere qualificato come furto aggravato a norma dell' art. 625
C. 1 n. 4 c.p., secondo la normativa vigente all' epoca del commesso reato (più favorevole, anche in considerazione del già formulato e ormai definitivo giudizio di prevalenza della concesse attenuanti generiche), perché l' impossessamento degli assegni avvenne mediante sottrazione (cioè contro la volontà
della persona offesa e non per effetto di volontà viziata da induzione in errore) degli assegni, con strappo dalla mano del
soggetto passivo. Gli atti vanno pertanto restituiti al giudice di merito per la quantificazione della pena
P.Q.M.
Qualificato il fatto come furto aggravato ai sensi degli artt. con rinvio
624, 625 n. 4 c.p., annulla la sentenza impugnata, Vrelativamente alla determinazione della pena, Con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Roma 2 dicembre 2004 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere Est.
Min IL 5 BEN. 2005,
IL CANCELLIERE
Angelo Maria Cangemi
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