Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 29
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

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Massime1

In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d'imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa.

Commentario1

  • 1Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disamina
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021

    Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 29
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29
Data del deposito : 2 dicembre 2004

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