Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di furto (art. 624 cod. pen.) il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.
Commentari • 3
- 1. È furto rubare un oggetto per vendetta o dispetto?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2023
Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570 Presidente Diotallevi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C.C. alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per avere strappato di mano il telefono cellulare a B.G. . Secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, il gesto dell'imputato era da ricondurre ad un movente di ritorsione e di dispetto nei confronti della donna, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri, richiedendone …
Leggi di più… - 2. Prende il cellulare per gelosia, è furto (Cass. 5467/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Il fine di profitto, in cui si concretizza il dolo specifico del delitto di furto, non deve individuarsi esclusivamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 25 ottobre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 5467 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia, qualificando l'originaria imputazione di cui all'art 624 bis …
Leggi di più… - 3. Sottraeva il cellulare dalla borsa della ex: furto semplice o con strappo?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 6 febbraio 2019
L'imputato, pur avendo agito per gelosia nei confronti della donna a cui sottraeva il cellulare all'interno della borsa per visionare i messaggi e le conversazioni, deve essere condannato per furto essendo stato provato il dolo specifico di trarre profitto anche in senso economico-patrimoniale dall'uso del telefono Preso da un momento di gelosia, sottraeva la borsa della propria ex fidanzata, allo scopo di prendere il telefono e visionare i messaggi e le conversazioni dalla stessa intrattenute. Seguiva la denuncia e la condanna in primo grado per furto aggravato (con strappo). In appello, la corte territoriale riformulava parzialmente la sentenza, degradando il reato contestato in furto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2012, n. 19882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19882 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento