Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Il reato di ingiustificato trattenimento di uno straniero nel territorio dello Stato non si configura in assenza di un'adeguata motivazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998), ed il controllo sulla motivazione compete al giudice del procedimento per inottemperanza all'ordine stesso. (La Corte ha rilevato che la motivazione è imposta dall'art. 3, comma primo, della legge n. 241 del 1990, che prescrive la necessità della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario, con le uniche eccezioni degli atti normativi e degli atti a contenuto generale, oltre che dell'esistenza di una norma specifica che escluda l'obbligo di motivazione. Ha altresì chiarito che non è sufficiente un'adeguata motivazione del decreto prefettizio di espulsione, in quanto i due provvedimenti non sono sovrapponibili, riguardando quello del prefetto i presupposti e quello del questore le modalità dell'espulsione. Ha infine evidenziato che il carattere tassativo della sequenza delle modalità di espulsione è ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2005, n. 42555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42555 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/11/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1143
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 25220/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AM, n. in Algeria il 31 gennaio 1977;
contro la sentenza 19 aprile 2005 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 22 settembre 2003 il Tribunale di Bologna ha assolto ZA AM dal reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, come modificato con L. n. 189 del 2002 (per avere omesso di ottemperare, entro cinque giorni, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso il 3 settembre 2003 dal questore di Foggia;
fatto accertato in Bologna il 21 settembre 1993). La decisione è stata riformata, su appello del pubblico ministero, dalla Corte di appello di Bologna che, con sentenza 19 aprile 2005, ha dichiarato l'imputato colpevole e lo ha condannato alla pena di sei mesi di arresto. Ha osservato la Corte che: a1) il decreto del questore che dispone l'allontanamento non richiede specifica motivazione;
a2) in ogni caso, nella specie, il provvedimento del questore da espressamente atto dell'impossibilità di eseguire immediatamente l'allontanamento o di inserire lo ZA in centro di permanenza temporanea, così assolvendo all'onere di motivazione (ove si ritenga che lo stesso sussista).
Ha proposto ricorsolo ZA deducendo: b1) mancanza e illogicità della motivazione in punto ritenuta sufficienza dei motivi addotti nel provvedimento del questore in ordine alla impossibilità del suo inserimento in un centro di permanenza temporanea;
b2) violazione di legge per omessa considerazione della carenza del nulla osta all'espulsione da parte delle autorità giudiziarie procedenti nei suoi confronti per altri reati;
b3) mancanza di motivazione in punto assenza di un giustificato motivo a sostegno della inottemperanza all'ordine di allontanamento (in realtà determinata dalla mancanza dei necessari mezzi economici).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, pur dovendo essere rettificata la motivazione in diritto della corte di merito. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento del questore che ordina l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio dello Stato deve essere motivato e compe-te al giudice investito del procedimento per inottemperanza allo stesso il controllo sulla relativa motivazione, posto che:
c1) la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, prevede in modo esplicito che tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario devono essere motivati (e il secondo comma di detto articolo esclude da tale obbligo solo i casi di "atti normativi e atti a contenuto generale"). La lettera e la ratio della disposizione (tesa a garantire diritti e libertà personali di fronte alla amministrazione) non lasciano dubbi sulla derogabilità dell'obbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso. Così non è nel caso di specie, che il D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis (coordinato con il precedente comma 1), lungi dall'escludere la necessità di motivazione, enuncia specificamente le situazioni (impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione e di trattenere lo straniero in centro di permanenza temporanea) che legittimano l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, indicando tal modo specificamente l'oggetto di tale motivazione (in questo senso Cass., Sez. 1^, 28 gennaio - 15 marzo 2003, pubblico ministero in proc. Popova, riv. n. 227550). Nè può condividersi l'opinione che esclude l'obbligo di motivazione considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (in questo senso Cass., Sez. 1^, 9 gennaio - 2 marzo 2004, Sabahi, riv. 227224 e Cass., Sez. 1^, 7 ottobre - 23 ottobre 2003, Pubblico Ministero in proc. Fedi, riv. n. 226063), e ciò in quanto: a) la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del questore non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa;
b) il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previsto dall'art. 14 in esame costituisce una ragione aggiuntiva dell'obbligo di motivazione (che, in assenza di questa, sarebbe impossibile il controllo della correttezza e, in ultima analisi, della legittimità dell'operato dell'amministrazione);
c2) in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1996 - 3 febbraio 1997,
Genovesi, riv. n. 204339; nello stesso senso Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 1999 - 19 gennaio 2000, Cozzolino, riv. n. 215243). Nella specie, poi, la struttura del reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 c.p., in ordine alla quale la giurisprudenza è costante nel ritenere, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, che "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 c.p." (cfr. giurisprudenza citata sub ci e, inoltre, Cass., Sez. 1^, 3 luglio - 13 agosto 1996, Soave, riv. n. 205585). Quello sulla legittimità dell'atto presupposto è, dunque, un controllo che compete al giudice ex officio (e ciò a prescindere dalla autonomia dell'interesse a impugnare la sentenza di condanna rispetto all'interesse ad impugnare il provvedimento amministrativo e dalla sua sussistenza ogni volta in cui l'impugnante, deducendo vizio di violazione di legge, richieda una pronuncia più favorevole). Ciò posto (e in tal senso rettificata la motivazione della sentenza impugnata), va, peraltro, rilevato che il provvedimento del questore di Foggia con cui è stato intimato allo ZA di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica non è privo di motivazione, dando espressamente atto sia della impossibilità di dare esecuzione immediata al provvedimento prefettizio di espulsione sia della impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea stante la "indisponibilità di posti nella struttura". Si tratta di motivazione caratterizzata da sintesi estrema, ma non inesistente ne' puramente ripetitiva della formula usata dal legislatore (essendo specificamente indicata la ragione ostativa all'inserimento e al trattenimento dello ZA nel centro in questione). Ne viene - come si è detto - l'infondatezza della doglianza.
Gli altri due motivi sono all'evidenza inammissibili per difetto della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), del codice di rito, avendo il ricorrente omesso, quanto al primo, di indicare i procedimenti pendenti con riferimento ai quali sarebbe stato necessario il nulla osta all'espulsione della competente autorità giudiziaria e, quanto al secondo, di precisare le circostanze (ignorate o illogicamente interpretate dal giudice di merito) dimostrative della mancanza dei mezzi economici necessari per organizzare il viaggio di rientro nel paese d'origine. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere respinto con spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005