Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2017, n. 35170
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Sentenza 30 marzo 2017

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È configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa demandata all'Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall'altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2017, n. 35170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35170
    Data del deposito : 30 marzo 2017

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