Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa demandata all'Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall'altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2017, n. 35170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35170 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
35 170-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.Misy Composta da -Presidente - U.P. -30/03/2017 Piero Savani Donatella Galterio R.G.N. 226/2017 Relatore Gastone Andreazza - Antonella Di Stasi Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR CE, n. a Pescara il 04/01/1974; avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 08/07/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità; udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. I. Di Domenico in sostituzione dell'Avv. M. Rinaldi, che ha concluso per l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. RR CE ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il reato di cui all'art. 4, ultimo comma, della l.n. 628 del 1961 per avere, quale amministratore unico della ditta RR GI, richiesto formalmente da personale dell'Ispettorato provinciale di esibire e fornire documentazione in materia di lavoro, omesso di ottemperare.
2. Con un unico motivo lamenta la violazione della legge penale in particolare deducendo che tra i soggetti destinatari della richiesta dell'Ispettorato di fornire notizie non rientrano i datori di lavoro ma unicamente quei soggetti, quali gli enti pubblici, i privati che svolgono attività diretta alla protezione dei lavoratori, nonché le persone autorizzate ex art. 4 della I. n. 1815 del 1939 alla tenuta e regolarizzazione di documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro e previdenza, che hanno documenti o notizie che possono essere utili a fini ispettivi. Per il semplice datore di lavoro sarebbe infatti prevista la mera sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 463 del 1983 in caso di violazione del generale obbligo di fornire agli ispettori del lavoro notizie relative alla sussistenza di rapporti di lavoro, alla retribuzione, agli adempimenti assicurativi e contributivi e di esibire tutti i documenti necessari per l'ispezione. Ed una diversa lettura si porrebbe del resto in contrasto con l'art. 24 Cost. giacché verrebbe pregiudicato il diritto a non fornire elementi in proprio danno. Aggiunge che l'art. 4 cit. non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro o presunti tali ma soltanto quelle condotte omissive e commissive di coloro che legalmente richiesti a norma delle disposizioni precedenti non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. E, nel caso in esame, l'omissione non atteneva a specifiche richieste dell'Ispettorato relative a precisi dati ma alla trasmissione di documentazione inerente la regolarità della documentazione in materia di lavoro di cui era stata fatta generica richiesta, documentazione esclusa, anche nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dall'orizzonte applicativo della norma e devoluta invece all'ambito delle sanzioni amministrative ex art. 3, comma 3, cit.. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L'art.4 della I. n. 628 del 1961, nel disciplinare i compiti attribuiti all'Ispettorato del lavoro, in essi venendo incluso, alla lett. f) del comma 4, anche quello di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive, di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale», prevede all'ultimo comma che coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano о le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione». L'assunto del ricorrente è che la previsione di detto ultimo comma, oltre ad escludere dai destinatari delle richieste provenienti dall'Ispettorato i datori di lavoro (posto che dalla norma sarebbero specificamente individuati unicamente gli enti pubblici, i privati che svolgono attività diretta alla protezione dei lavoratori, nonché le persone autorizzate ex art. 4 della I. n. 1815 del 1939 alla tenuta e regolarizzazione di documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro e previdenza), non potrebbe comunque riferirsi alla omessa risposta in relazione a generiche richieste di documentazione, rientrando invece tale condotta omissiva nella previsione del comma 3 (rectius, comma 1, lett. b) che si riferisce al potere, tra gli altri, degli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, di assumere dai datori di lavoro dichiarazioni e notizie relative alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
2. Ciò posto, va anzitutto disatteso il primo argomento incentrato sulla impossibilità di assumere il datore di lavoro tra i destinatari delle richieste dell'art. 4 cit. : come già precisato in premessa è penalmente sanzionato l'inadempimento di «coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano...», facendo dunque l'ultimo comma espresso riferimento a tutti quei soggetti, tra cui evidentemente quindi anche i datori di lavoro, che, in ragione del collegamento tra funzione svolta e contenuto di quanto specificamente richiesto dall'ispettorato, possano fornire le notizie predette (tra cui, come più oltre si dirà, ben possono rientrare, con determinati limiti, anche i documenti), sì che una più specifica delimitazione 3 dei destinatari sarebbe indebitamente e contraddittoriamente limitativa rispetto al fine di consentire all'Ispettorato l'esercizio dei poteri conferitigli. Né in senso contrario può farsi leva, come preteso dal ricorrente, sulle disposizioni dei commi 5 e 6 laddove si prevede che l'Ispettorato del lavoro possa chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione dei lavoratori, nonché nei confronti delle persone autorizzate ex art. 4 della I. n. 1815 del 1939 alla tenuta e regolarizzazione lavoro, previdenza ed assistenza sociale, essendosi evidentemente, ritenuto di aggiungere, per eliminare possibili incertezze, un tale, più specifico potere, a quello più generale indicato nel già menzionato comma 1, lett. b), dove, appunto, già si parla di "notizie” e di informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive, nonché di rilevazioni, indagini ed inchieste. Del resto, è significativo che nel comma 4 la norma preveda, prima ancora di occuparsi degli enti specificamente indicati ai commi 5 e 6, che le notizie comunicate all'Ispettorato e da questo richieste o rilevate non possano essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei "datori di lavoro" ai quali si riferiscono, in tal modo restando confermata l'inclusione, nella platea dei destinatari delle richieste, anche dei datori di lavoro. Vanno quindi confermati gli esiti interpretativi cui sono approdate precedenti decisioni di questa Corte nel senso appunto appena ricordato (Sez. 3, n. 28553 del 29/05/2014, Beccaria, non massimata;
Sez.3, n. 28701 del 25/05/2004, dep. 01/07/2004, D'Ambra, Rv. 229432) 2.1. Deve, poi, disattendersi ogni questione collegata al possibile attrito della norma, interpretata ricomprendendo appunto tra i destinatari anche i datori di lavoro, con l'art. 24 Cost. sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni poste in essere : come rilevato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 1151 del 15 dicembre 1988, con riferimento ad analoga questione, non lede il diritto di difesa la mancata previsione a favore dell'imprenditore, delle garanzie difensive di cui agli artt. 304 bis, ter, e quater c.p.p., in occasione dello svolgimento, da parte degli ispettori del lavoro, delle attività di accertamento ed investigazioni ad essi affidate (in particolare dal d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, commi 1 e 2, I. 22 luglio 1961, n. 628, art. 5, e d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 8, commi 1, 2 e 3), trattandosi di attività che si distinguono nettamente da quelle di polizia giudiziaria giacché rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa e, come tali, per un aspetto assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato ad ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale, mentre, per un altro, risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il diritto costituzionale di cui trattasi». Detto principio interpretativo, allora, attese le medesime finalità e il medesimo campo di applicazione della norma contenuta nella L. 22 luglio 1961, n.628, art. 4 rispetto a quelli espressamente elencati nell'ordinanza, deve essere applicato anche al caso di specie (Sez. 3, n. 21215 del 10/04/2007, dep. 30/05/2007, Ippolito, non massimata).
3. Va ancora precisato, come già anticipato, che appare indebita ogni lettura della norma che pretenda di escludere dalla nozione di "notizie” quelle che siano rappresentate in documenti, posto che in tal modo si perverrebbe ad un esito del tutto irragionevole ed incomprensibile sul piano logico, facendo dipendere la sanzione penale dal fatto che le notizie siano appunto incorporate o meno in documenti, e contrastante anche con l'ampia dizione utilizzata nella specie dal legislatore, conseguentemente insuscettibile di interpretazioni mutilanti e parziali. Né si comprende perché, secondo l'opzione del ricorrente, la mancata ottemperanza alla richiesta di documentazione, salva restando l'analisi di irragionevolezza di un tale esito appena svolta, dovrebbe essere sanzionata solo amministrativamente sulla base dell'art. 3 del d. I. n. 463 del 1983 in tema, tra l'altro, previdenziale e sanitario, posto che di documenti in tale norma si parla, al comma 1, lett. a), solo con riferimento al potere di "esame" attribuito, tra gli altri, agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, mentre alla successiva lett. b), ancora una volta, ci si riferisce al potere di assumere dai datori di lavoro "dichiarazioni e notizie" aggiungendosi poi, significativamente, al comma 3, che i datori di lavoro «che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni ancorché il fatto costituisca reato»; sicché, se anche si ritenesse che l'omessa risposta alle richieste integri l'impedimento all'esercizio dei poteri quale condotta tassativamente indicata dalla norma per l'integrazione dell'illecito amministrativo, ciò non escluderebbe in via di principio (pur compatibilmente, in concreto, con una applicazione conseguente alla necessità del rispetto del principio del ne bis in idem) la sanzionabilità della stessa anche a titolo di reato, 5 da rinvenirsi necessariamente, per quanto già detto sopra, nell'art. 4 contestato nella specie.
4.Tutto ciò comporta, dunque, la necessità di ribadire il costante indirizzo di questa Corte che, esplicitamente (Sez. 3, n. 42334 del 26/06/2013, dep. 15/10/2013, Tamburrino, Rv. 257225; Sez. 3, n. 6644 del 92/12/2011, dep. 20/02/2012, Di Stefano, Rv. 252336; Sez. 3, n. 7106 del 18/01/2007, dep. 20/02/2007, Debernardis, Rv. 236083), o implicitamente (Sez. 3, n. 2272 del 11/12/2007, dep. 16/01/2008, Procacciante, Rv. 238631), ha ritenuto sanzionabile ai sensi della norma penale appena ricordata l'omessa risposta del datore di lavoro anche alla richiesta di documentazione.
5. Va però aggiunto, come già anticipato sopra sub § 2, che, come già puntualizzato da questa Corte (Sez. 3, n. 26974 del 30/05/2011, dep. 04/07/2011, P.G. in proc. Di Marco, Rv. 219645; Sez.3, n. 260 del 1994 e Sez. 3, n. 753 del 1997, entrambe non massimate), la sanzione penale non può riguardare la mancata risposta alla richiesta di trasmissione di generica "documentazione di lavoro" ma solo quelle condotte omissive che siano conseguenti a richieste formulate in termini specifici, come necessariamente imposto dal fatto, già ricordato sopra, che le richieste devono essere connesse ai precisi e tassativi compiti incombenti sugli ispettori in base al contenuto dell'art. 4 cit. sì che una richiesta generica non consentirebbe di instaurare un tale, necessario, collegamento. Ora, dunque, pur fondato, in via di principio, l'assunto invocato dal ricorrente, aderente all'indirizzo già ricordato di questa Corte, va però osservato che, nella specie, come chiaramente risultante dalla sentenza impugnata, la richiesta rivolta all'imputato ha avuto ad oggetto non già la trasmissione di generica documentazione bensì segnatamente del libro unico di lavoro, delle comunicazioni obbligatorie e di instaurazione del rapporto di lavoro o della lettera di assunzione, dei prospetti paga sottoscritti dal lavoratore con prova dell'avvenuto pagamento e delle delega al professionista per l'elaborazione del libro unico. Nessuna censura sul punto può dunque essere mossa, neppure sotto tale profilo, al provvedimento impugnato.
6. Infondato dunque il ricorso, va tuttavia preso atto della intervenuta prescrizione del reato in data 02/08/2016, essendo decorso, a partire dalla data di consumazione del fatto il 02/06/2011 (ovvero alla scadenza dei sette giorni concessi all'imputato per esaudire la richiesta pervenuta il 26/05/2011), il termine quinquennale di legge cui devono aggiungersi sessanta giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. per il rinvio dell'udienza dal 18/01/2013 all'11/10/2013 dovuto a legittimo impedimento del Difensore impossibilitato a presenziare per blocco della circolazione dovuto ad evento atmosferico;
non può invece computarsi la sospensione dovuta all'ulteriore rinvio dell'udienza dal 22/05/2015 al 20/05/2016 dovuto infatti alla ragioni processuale dell'assenza dei testimoni citati (tra le altre, Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, dep. 24/06/2016, Bellia ed altro, Rv. 267101; Sez. 5, n. 94647 del 02/10/2009, dep. 28/12/2009, Delli Santi, Rv. 245823; Sez.6, n. 41557 del 05/10/2005, dep. 17/11/2005, Mele, Rv. 232835).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Roma, 30 marzo 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Piero Savani Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 LUG 2017 CANCELLIERE Luana Mariani 7