Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
In tema di appello, con riferimento alla decisione assunta in camera di consiglio, il rinvio dell'udienza è possibile solo in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato quando questi abbia però manifestato la volontà di comparire. (Sotto quest'ultimo profilo la Corte non ha ritenuto adeguata e sufficiente la mera richiesta di rinvio avanzata dal difensore, poiché in tal modo non si sarebbe espressa in modo incontrovertibile la volontà di comparire da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/1999, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI Presidente del 25/11/1999
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANVITTORE FABBRI " N. 1046
3. Dott. BRUNO ROSSI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO " N. 30606/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IE RL IN, n. a Desio il 25/2/54
avverso la sentenza emessa il 18/5/99 dalla Corte di appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso Osserva
Con sentenza in data 26/3/94 emessa in esito a giudizio abbreviato il GIP del Tribunale di Monza ha dichiarato IE RL IN colpevole di violazione degli artt. 10 e 14 legge 497/1974 e 23 legge 110/1975 per avere illegalmente detenuto una carabina ad aria compressa priva del numero di matricola, fatto accertato in Desio il 27/12/93, e, applicato l'art. 81 C.P., con le attenuanti generiche e la diminuente, per il rito lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e lire 200.000 di multa con i doppi benefici di legge.
La decisione è stata, confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 18/5/99 che ha respinto il gravame dell'imputato.
Avverso quest'ultima pronuncia l'IE ha personalmente proposto ricorso per cassazione con il quale: eccepisce ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 599 comma 2 C.P.P. la nullità del giudizio di secondo grado perché svoltosi in sua assenza malgrado il difensore avesse chiesto un rinvio documentando un legittimo impedimento (ricovero in ospedale); vizio di motivazione in punto ritenuta offensività della carabina, trattandosi di arma piuttosto vetusta;
violazione di legge in punto mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895/1967 che si vorrebbe applicabile per analogia anche ai reati previsti dalla legge 110/1975. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Per ciò che riguarda la questione processuale va detto che la risposta negativa data dalla Corte di appello alla richiesta di rinvio, pur facendo inesattamente riferimento al disposto dell'art.127 comma 4 C.P.P. mentre la norma specificamente applicabile nel caso di specie era l'art. 599 comma 2, si deve ugualmente ritenere corretta.
L'art. 599 comma 2 non si limita infatti - diversamente da quanto stabilito per il giudizio ordinario dall'art. 486 comma 1 C.P.P. - a porre come condizione per il rinvio del giudizio di appello che si svolge con rito camerale l'esistenza di un legittimo impedimento dell'imputato, ma esige anche che l'imputato medesimo abbia manifestato la volontà di comparire.
Ora, se è vero che questa manifestazione di volontà può avvenire anche tramite il difensore e in modo non formale, deve però essere univoca (cfr. in proposito la sentenza della VI Sezione di questa Corte 14/10/96, Surace) e non può dunque ridursi, come si è verificato nel caso di specie, alla mera richiesta di un rinvio cui l'imputato poteva avere interesse per ragioni del tutto diverse dall'intenzione, che non è stata mai in alcun modo espressa, di presentarsi davanti al giudice.
Il secondo motivo di ricorso contiene solo critiche di merito alla valutazione della Corte di appello che ha in sostanza ritenuto che non fosse stata evidenziata alcuna concreta e significativa ragione per dubitare che la carabina descritta nel verbale di sequestro come integra fosse atta a recare offesa (e l'imputato, scegliendo il rito abbreviato, ha rinunciato a dare dimostrazione del contrario). Quanto infine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 5 legge 895/1967, questa Corte ha già avuto ripetutamente occasione di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 29/11/94, Crucillà e 12/1/96, Campana) che la circostanza in questione. Non è applicabile alle ipotesi di reato previste dalla legge 110/1975.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000